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Superbonus, scadenza al 31/12/2023. Quando e chi?
Nolo a Caldo, non sempre in inversione contabile ed IVA agevolata
Nell’ambito di un contratto di noleggio nel settore edile, il noleggiante può mettere a disposizione dell’utilizzatore, oltre agli strumenti di lavoro (es. ponteggi o gru), anche un proprio dipendente dotato di specifiche competenze per l’uso degli stessi.
Tale schema contrattuale, nella prassi, è definito “nolo a caldo”. La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 11001 e n. 11003 del 2023, si è pronunciata in merito al regime IVA applicabile per tale tipologia di accordi.
Secondo i giudici, le prestazioni di “nolo a caldo”, rese nei confronti di un appaltatore, non sono equiparabili a un subappalto e, per questa ragione, scontano l’imposta secondo le regole ordinarie.
È, quindi, da escludere l’operatività del meccanismo del reverse charge che, in linea di principio, troverebbe applicazione ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a) del DPR 633/72 per le sole prestazioni rese nel settore edile in dipendenza di un contratto di subappalto.
Nel caso esaminato nelle due ordinanze della Cassazione, una società era impegnata nella realizzazione – tramite contratto di appalto – di opere di urbanizzazione e faceva richiesta ad un soggetto terzo di prestazioni di “nolo a caldo” che, dalle parti, venivano qualificate alla stregua di un subappalto in base a quanto disposto a livello amministrativo dal codice dei contratti pubblici (nella versione vigente all’epoca dei fatti).
Per effetto dell’anzidetta qualificazione, il prestatore del servizio di “nolo a caldo” applicava l’IVA con il meccanismo del reverse charge, nei confronti della società appaltatrice committente, ritenendo soddisfatti i presupposti di cui all’art. 17 comma 6 lett. a) del DPR 633/72.
Inoltre, la società appaltatrice provvedeva ad integrare la fattura ricevuta, secondo la medesima aliquota IVA (10%) prevista per l’appalto (trattandosi di opere di urbanizzazione, ai sensi del n. 127-septies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72). L’impostazione risulta coerente con i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2001 (§ 2.2.12), secondo cui l’aliquota IVA ridotta, prevista per le prestazioni dipendenti da un contratto di appalto, è replicabile alle prestazioni in subappalto, tale per cui l’impresa costruttrice affida ad altri soggetti la realizzazione di parte dei lavori.
L’operazione così come strutturata veniva, tuttavia, contestata dall’Amministrazione finanziaria, la quale non riteneva possibile ricondurre le prestazioni di “nolo a caldo” nell’ambito di un rapporto di subappalto, con conseguente inapplicabilità del meccanismo del reverse charge nonché dell’aliquota IVA ridotta.
Nel dirimere la questione, la Corte ha confermato la tesi erariale, osservando che, sebbene il codice dei contratti pubblici vigente ratione temporis, ai sensi dell’art. 118 comma 11 del DLgs. 163/2006 qualifichi come contratti di subappalto anche quelli di “nolo a caldo”, la medesima qualificazione assuma rilevanza immediata nel solo ambito amministrativo. Ciò in virtù del fatto che il citato art. 118 del DLgs. 163/2006, nel ricomprendere il “nolo a caldo” nel subappalto precisa come tale qualificazione valga ai soli “fini del presente articolo”.
La conclusione potrebbe valere anche per le successive riformulazioni della disciplina dei subappalti nei contratti pubblici (art. 105 del DLgs. 50/2016 e art. 119 del DLgs. 36/2023).
Sulla base di quanto esposto, i giudici di legittimità hanno, dunque, escluso che la disposizione richiamata possa assumere rilievo in materia tributaria e, di conseguenza, non sia ammessa l’applicazione del reverse charge né l’estensione dell’aliquota IVA ridotta.
A tal fine sono state, altresì, richiamate le conclusioni raggiunte nei precedenti gradi di giudizio, nei quali i giudici di merito avevano rilevato come il prestatore del servizio di “nolo a caldo” sarebbe stato chiamato a eseguire un’opera senza autonomia organizzativa (requisito, invece, richiesto nel contratto di appalto, essendo lo stesso caratterizzato da un’obbligazione di risultato).
Per completezza, si rileva come la posizione assunta dalla giurisprudenza ricalchi, in buona parte le conclusioni di Assonime (circolari n. 45/2007 e n. 50/2007), ove veniva evidenziato che il “nolo a caldo” in linea generale configura una fattispecie contrattuale in cui prevalgono gli elementi propri del contratto di locazione (con esclusione dal meccanismo del reverse charge), ma al contempo, nel settore edile, possono sussistere ipotesi in cui sono poste in essere vere e proprie prestazioni di subappalto.
Questo può verificarsi, ad esempio, quando “un soggetto appaltatore stipuli con il proprietario di un macchinario (ad esempio un escavatore) un contratto avente ad oggetto il compimento da parte di quest’ultimo, a mezzo del macchinario e del relativo manovratore, in piena autonomia operativa e gestionale, di un’opera edile (per esempio, lo scavo di un certo numero di metri cubi di terra per le fondamenta di un edificio)“. In tal caso, prevalendo l’obbligazione di risultato sul proprietario del macchinario, il contratto può qualificarsi come subappalto ed applicarsi il meccanismo del reverse charge per le prestazioni edili rese in esecuzione dello stesso.
UNILAV – Cessazione non necessaria
D: Al termine di un contratto a tempo determinato abbiamo l’obbligo di fare la comunicazione di cessazione?
R: Se un contratto a tempo determinato cessa alla data di termine già comunicata non si deve comunicare la cessazione del rapporto. Per questo motivo non è disponibile una causale di cessazione per questo scopo.
Metalmeccanici, trasferta e pasti e pernottamenti
Spese telefoniche sempre 80%
Protetto: Excel, Autovetture, fringe benefit
Interessi auto 20% capitazionazione? No
Ditta individuale in contabilità “ordinaria”, acquista un’autovettura, bene non strumentale che verrà scaricato al 20% nel limite fiscalmente riconosciuto di 18.076,00.
Per pagare l’auto viene concesso un finanziamento di 3.500,00€ della durata di 5 anni.
La fattura globale emessa esente art.10 D.P.R. 633/72 della finanziaria contiene le seguenti voci:
–interessi di finanziamento
-commissione finanziaria
-bollo
-spese presentazione rid
1) mi risulta che gli interessi passivi siano deducibili al 20%, ma mi risulta anche che gli stessi “possono o devono” essere imputati come onere accessorio all’immobilizzazione materiale (l’auto). Dato che se li imputo nel conto dell’immoblizzazione materiale (CESPITE) potrò scaricare solo il 20% di quegli interessi attraverso l’ammortamento, posso scaricarli ed imputarli direttamente nel conto economico come oneri finanziari deducibili, sempre al 20%? oppure c’è qualcosa che mi sfugge?
2) per le altre voci (commissione, bollo, spese pres.rid) le devo mettere nel conto dell’immobilizz.materiale ed ammortizzarle via via, ovvero devo metterle nel conto economico e scaricarle in base alla durata del finaziamento (alias risconti attivi da spalmare)?.
In ultimo, ipotizzando invece che ci troviamo di fronte ad un contribuente in semplificata 2017 (regime di cassa!), come si dovrà agire con le stesse domande di cui sopra?
Grazie con stima e buon lavoro.
Risposta
In linea generale, gli interessi passivi “per l’acquisto” di una immobilizzazione non vanno capitalizzati (a differenza di quanto previsto per la loro “costruzione”). Pertanto, interessi passivi sul finanziamento dell’acquisto dell’autovettura verranno ordinariamente contabilizzati a conto economico (e dedotti per il solo 20% del loro importo, come correttamente evidenziato).
Discorso del tutto analogo vale per le spese di gestione del finanziamento.
Per quanto attiene i contribuenti che accedono al nuovo regime “di cassa” per i semplificati dal 2017, la deduzione opererà in ragione di quanto effettivamente pagato, nel senso che:
*) l’autovettura sarà ordinariamente ammortizzata per competenza
*) gli interessi passivi ed oneri finanziari accessori risulteranno deducibili in quanto “pagati” (sempre limitatamente al 20% del loro importo).
Cordiali saluti
Quesito auto professionista
Domanda
Un professionista ha acquistato l’auto come privato prima di aprire la partita iva. Si chiede se adesso che ha aperto la partita Iva può scaricarsi i seguenti costi: – il 40% di schede carburanti, pedaggi, manutenzioni, – il 40% sugli interessi pagati nell’anno per le rate dell’auto acquistata come privato con un finanziamento? Grazie
Risposta
Con riferimento: a) al costo di acquisto: non si ritiene possibile procedere all’ammortamento, considerato che la procedura che lo autorizza (art. 65 c. 3-bis Tuir) è prevista nel solo reddito d’impresa (e non anche in quello di lavoro autonomo) b) alle spese di gestione (schede carburanti,ecc.): è certamente ammesso (nei limiti del 40%) c) interessi per finanziamento: sono certamente deducibili, in quanto genericamente inerenti (nel limite sempre del 40%)
Permessi, Ferie ed ex festività Expertup
Per liquidare permessi ed ex festività, deve accedere dentro il contratto che ha applicato al dipendente, nella sezione ratei e mensilità aggiuntive, dentro il differenziatore agganciato al dipendente e verificare quali sono le causali di liquidazione, dopo di che imputarle dentro il cedolino.
Ovviamente queste causali liquideranno il totale che lei ha nello storico del dipendente nella colonna ratei residui.