Registraz. EXPERTUP Minimi Forfettari, INTRASTAT

Registrazione MINIMI/FORFETTARI/PRESTAZIONI OCCASIONALI CON RITENUTA

Se Ditta e SI VUOLE REGISTRARE UN ACQUISTO: Codice causale 21 e il tipo bene 556 e (regimi agevolati) poi codice IVA 801 (se forfettari) o 800 (regime dei minimi).

Se fattura da professionisti Professionisti Codice causale 140 e il tipo bene 556 e poi codice IVA 801 (se forfettari) o 800 (regime dei minimi)

PRESTAZIONI OCCASIONALI

CODICE CAUSALE 140 (DA PROFESSIONISTI CON RITENUTA), TIPO BENE 140, CAUSALE IVA 707 (se manca il carattere della abitualità), 

INTRASTAT

Se si vuole registrare fatture da CEE ovvero estero per MODELLO INTRA CON PRESENTAZIONE MOTIVI STATISTICI

CAUSALE CONTABILE 34

TIPO BENE INTRA CEE

001 merci c/acquisti
101 merci destinati alla rivendita
017 prestazione servizi esteri

217 PRESTAZIONE DI SERVIZI NAZIONALI ITALIA

CODICE IVA INTRA CEE

322 MERCI CEE

422 SERVIZI CEE

TRATTAMENTO CIVILISTICO E FISCALE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE IN PRESENZA DI FATTURAZIONE ANTICIPATA IN SOCIETÀ DI CAPITALI

1. PREMESSA

Il presente documento analizza, sotto il profilo civilistico e fiscale, il corretto trattamento dei lavori in corso su ordinazione contabilizzati con il metodo della percentuale di completamento, in particolare in caso di fatturazione anticipata. Il riferimento normativo principale è rappresentato dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, integrati dai principi contabili nazionali (OIC 23 – “Lavori in corso su ordinazione”). L’analisi è declinata secondo le tre forme di bilancio previste per le società di capitali:

  • Bilancio in forma ordinaria
  • Bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.)
  • Bilancio per micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

2. CASO DI STUDIO: DATI

  • Società: S.r.l. edile
  • Contratto: lavori su ordinazione per € 10.000
  • Fatturazione e incasso: 27/12/2024 (interamente anticipata)
  • Stato di avanzamento al 31/12/2024: 10%
  • Costi sostenuti nel 2024: € 8.000 (materie prime € 5.000, stipendi € 3.000)
  • Costo complessivo stimato: € 8.500

Metodo applicato: percentuale di completamento (SAL soggettivo)

3. TRATTAMENTO CONTABILE

3.1 Scritture contabili in partita doppia (esercizio 2024)

DataContoNaturaSP/CEDare (€)Avere (€)
27/12/2024Cliente c/accontiCreditoSP12.200
Anticipi da clientiPassivitàSP10.000
Erario c/IVA a debitoPassività fiscaleSP2.200
27/12/2024Banca c/cAttivitàSP12.200
Cliente c/accontiCreditoSP12.200
31/12/2024Lavori in corso su ordinazioneRimanenza attivaSP1.000
Variazione lavori in corsoRicavo d’esercizioCE1.000
31/12/2024Acquisti materie primeCosto d’esercizioCE5.000
Debiti verso fornitoriPassivitàSP5.000
31/12/2024Salari e stipendiCosto del personaleCE3.000
Debiti per stipendiPassivitàSP3.000

4. RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

4.1 Stato Patrimoniale (esercizio 2024)

VoceMicroAbbreviatoOrdinario
Lavori in corso (C.II.1)NO (*)
Anticipi da clienti (B.3)NO (**)No (aggregati)
Debiti v/fornitori e dipendenti

(*) Aggregati in “Rimanenze” o non esposti distintamente.
(**) In micro e abbreviato sono inclusi nei “Debiti diversi” o “altri debiti”.

4.2 Conto Economico (esercizio 2024)

Voce CEImporto
A.1 Ricavi (variazione lavori)€ 1.000
B.6 Acquisti di materie prime€ 5.000
B.9 Costo del personale€ 3.000
Risultato economico d’esercizio– € 7.000

5. NOTA INTEGRATIVA E ADEMPIMENTI CIVILISTICI

AspettoMicroAbbreviatoOrdinario
Obbligo nota integrativaNOSì (semplificata)Sì (completa)
Indicazione metodo OIC 23Non previstoConsigliatoObbligatorio
Rilevazione SAL in nota integrativaNoFacoltativaObbligatoria
Indicazione anticipi da clientiNo (solo in SP)No (solo in SP)Sì (con dettaglio)

Esempio testuale (bilancio ordinario):

I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati secondo il criterio della percentuale di completamento, in conformità con l’OIC 23. Alla data del 31 dicembre 2024 risultano maturati ricavi per € 1.000 e rilevati anticipi da clienti per € 10.000. I costi sostenuti relativi alla commessa sono pari a € 8.000, con un avanzamento complessivo del 10%.

6. PROFILI FISCALI

  • L’IVA è dovuta al momento della fatturazione, anche se la prestazione non è ancora stata eseguita (art. 6, DPR 633/1972).
  • Ai fini reddituali, si applica il principio di competenza: i ricavi si tassano in base all’avanzamento lavori, non alla fatturazione.
  • I costi sono deducibili secondo competenza, ma normalmente coincidono con il principio di cassa in assenza di rimanenze materiali.

7. CONCLUSIONI

  • La corretta contabilizzazione richiede l’applicazione dell’OIC 23 anche per micro-imprese, sebbene in forma semplificata.
  • La fatturazione anticipata non legittima la rilevazione del ricavo per intero se i lavori sono ancora in corso.
  • Il trattamento civilistico e fiscale impone scritture distinte per i lavori in corso e gli anticipi.
  • Per i bilanci abbreviati e ordinari, è essenziale commentare in nota integrativa i metodi adottati e le valutazioni effettuate.

Documento redatto ai sensi della normativa vigente alla data del 10 luglio 2025.

Impresa familiare compilazione UNICO 2025 quadri RR e RS

La compilazione del Modello Redditi PF per l’impresa familiare nei suoi quadri peculiari: quadro RR – titolare e RR – collaboratore, quadro RS – righi RS6 e RS7 e quadro RF o RG – righi RF98 o RG33.
L’impresa familiare che si appresti a redigere la dichiarazione utilizzando il Modello Redditi PF 2025 sul periodo d’imposta 2024 si troverà come di consueto a compilare, quali quadri specifici dell’impresa familiare:

  • quadri RR: uno per il titolare e l’altro per il collaboratore;
  • quadri RF o RG: rigo RF98 o RG33 la quota di reddito imputata al collaboratore (nella misura massima del 49%);
  • quadro RS: righi RS6 e RS7 – prospetto dell’imputazione del reddito dell’impresa familiare.

Si ricorda che l’impresa familiare ha natura individuale e non collettiva: infatti, il titolare dell’impresa è l’imprenditore, la quota di reddito imputabile al collaboratore può essere al massimo del 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore (quadro RS) e in proporzione alla qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente, indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito.

Il reddito dell’imprenditore si qualifica come reddito d’impresa e nel quadro RP il titolare si porta in deduzione i contributi versati da quadro RR – titolare; invece, la quota di reddito in capo al collaboratore, sempre che il medesimo sia stato inserito nell’impresa familiare mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro lo scorso 31.12.2023, assume la natura di reddito da partecipazione (quadro RH del Modello Redditi del collaboratore).
La quota imputabile può variare di anno in anno e va indicata in sede di dichiarazione dei redditi e da apposita dichiarazione. Al collaboratore possono essere attribuite solo quote di utile, le eventuali perdite sono di esclusiva pertinenza del titolare, utilizzabili secondo le ordinarie regole previste dal Tuir in materia di perdite fiscali.

Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale del collaboratore, la prestazione che svolge deve essere continuativa e prevalente e, in tal caso, deve essere obbligatoriamente iscritto alla Gestione artigiani e commercianti.
L’imprenditore, quindi, versa i contributi propri e quelli del collaboratore e se si esercita la rivalsa, ossia il titolare chiede al collaboratore l’importo dei contributi versati, in tal caso il collaboratore stesso, pagandoli al titolare, potrà dedursi i suoi personali contributi.

NCC e UBER

L’attività di noleggio con conducente (NCC) in collaborazione con Uber comporta una serie di adempimenti fiscali specifici che richiedono particolare attenzione. Analizziamo nel dettaglio come gestire correttamente la fatturazione, i corrispettivi e gli obblighi Iva per evitare errori e sanzioni.
Fatturazione delle commissioni Uber – Uber BV (Paesi Bassi, P.IVA NL 8520 71589 B01) mette a disposizione settimanalmente sul proprio portale, nell’area riservata del cliente, la fattura per le commissioni trattenute. Il conducente NCC italiano deve integrare questa fattura con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge). Come stabilito dall’art. 7-ter D.P.R. 633/1972, queste prestazioni di servizi sono territorialmente rilevanti in Italia e l’Iva deve essere assolta dal committente italiano. L’aliquota Iva da applicare è del 4%, non la consueta aliquota del 22%. Questo perché, secondo l’interpretazione fornita dal MISE, la comunicazione digitale tra utenti e autisti partner può essere equiparata alla comunicazione digitale effettuata mediante tecnologia GPRS/GSM tra taxi e sede centrale, richiamando l’art. 5, c. 2 D.L. 70/1988, che prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta Iva del 4% ai servizi di radiotaxi.
Fatturazione dei servizi di trasporto – Per i servizi di trasporto “resi ai clienti” tramite la piattaforma Uber, il conducente NCC ha due opzioni:

  • emissione di scontrino/ricevuta fiscale. Poiché il conducente NCC non incassa direttamente nulla dall’utente del servizio (il soggetto trasportato), la procedura corretta prevede l’emissione di uno scontrino come “corrispettivo non incassato” per ogni servizio di trasporto effettuato e l’emissione di un unico scontrino complessivo settimanale quando si riceve l’accredito da parte di Uber;
  • per i servizi di trasporto forniti ai passeggeri tramite la piattaforma Uber, come indicato nella guida fiscale di Uber, le fatture elettroniche sono emesse da Uber in nome e per conto dell’autista, in base a un accordo di fatturazione. L’autista resta comunque responsabile nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per tutti gli obblighi Iva.
    Nel regime ordinario Iva, la prestazione dei servizi di trasporto è soggetta all’aliquota Iva del 10%, come previsto dalla Tabella A, parte III, numero 127-novies del D.P.R. 633/1972. Gli autisti in regime ordinario devono indicare nelle caselle VP2 e VP4 della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva il fatturato trimestrale e la corrispondente Iva. Inoltre, il fatturato annuo e la corrispondente Iva dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne 1 e 2 del rigo VE23 della Dichiarazione Iva annuale.
    Nel regime forfetario, le prestazioni di servizi di trasporto “sono fuori ambito Iva”, dal momento che i contribuenti che si avvalgono di tale regime non possono addebitare l’Iva ai propri clienti. È importante che Uber sia a conoscenza del fatto che l’autista si avvale del regime forfetario, per poter applicare il trattamento Iva corretto sulle fatture emesse in nome e per conto dell’autista.
    Gestione delle mance e promozioni – Le mance accreditate da Uber “non concorrono a formare la base imponibile Iva”, come specificato nella guida fiscale. Pertanto, le mance eventualmente ricevute non sono soggette a Iva, ma concorrono a formare base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
    Per le promozioni accreditate da Uber all’operatore italiano, si tratta di compensi per servizi resi a Uber e devono essere fatturati elettronicamente direttamente a Uber (con sede ad Amsterdam) con natura IVA N2.1 (operazioni non soggette a Iva di cui agli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/72) e con la dicitura “inversione contabile” (ai sensi dell’art. 7-ter D.P.R. 633/1972). Conseguentemente sarà necessario compilare e inviare il modello INTRA.
    Adempimenti Intrastat ed esterometro – Per le operazioni con Uber BV, essendo un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’UE, è necessario:
  • modello Intrastat. Compilare e inviare il modello INTRA per le prestazioni di servizi rese (promozioni) e ricevute (commissioni) se si supera la soglia di euro 50.000 trimestrali;
  • esterometro. Dal 1.01.2022, l’esterometro è stato sostituito dall’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Per le fatture ricevute da Uber, si utilizza il documento TD17, mentre per le fatture emesse verso Uber si utilizza la fattura elettronica con codice destinatario “XXXXXXX”.

Subappalto e subaffidamento non sono la stessa cosa, sebbene nella prassi vengano spesso confusi. Dal punto di vista giuridico, tecnico e contrattuale, esistono differenze sostanziali sia in ambito pubblico che privato, soprattutto alla luce del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e delle circolari interpretative.

1. Subappalto (art. 119 D.Lgs. 36/2023)

Definizione: è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto principale, con incidenza rilevante sull’opera.Caratteristiche:Deve essere espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.Soggetto a limiti percentuali (es. non oltre il 50% dell’importo complessivo dell’appalto, salvo deroghe).Il subappaltatore deve possedere requisiti di qualificazione.Deve essere tracciato (DURC, obblighi contributivi, antimafia).Deve essere iscritto al Libro Unico del Lavoro (LUL) in caso di impiego diretto di manodopera.

2. Subaffidamento (non normato in modo esplicito nel Codice)

Definizione: è una forma di affidamento di attività secondarie o accessorie (es. noleggio con operatore, forniture con posa, attività di supporto tecnico).Caratteristiche:Non comporta esecuzione diretta delle lavorazioni edili principali.Non necessita autorizzazione della Stazione Appaltante (salvo specifiche clausole).Tipicamente non soggetto a limiti percentuali.Non sempre implica requisiti SOA.Non rileva ai fini della congruità della manodopera (salvo utilizzo diretto di manodopera).

3. Differenza sostanziale

CHECK-LIST A SUPPORTO DI CONTRATTI DI SUBAPPALTO / SUBAFFIDAMENTO

1. Verifica e formalizzazione contrattuale

A carico: Commercialista + Consulente del lavoro

  • ☐ Verificare che il contratto principale preveda la possibilità di subappalto.
  • ☐ Redigere o verificare il contratto di subappalto con:
    • oggetto ben definito,
    • importo e durata,
    • identificazione dell’appalto principale,
    • clausole su sicurezza, obblighi retributivi e contributivi.
  • ☐ Verificare la distinzione giuridica tra subappalto e subaffidamento:
    • se l’attività è edile, con manodopera, e incide sull’opera → subappalto
    • se trattasi di mera fornitura con posa o supporto accessorio → subaffidamento

2. Adempimenti verso la Stazione Appaltante (in caso di appalto pubblico)

A carico: Commercialista / Legale / Direzione tecnica

  • ☐ Richiesta formale di autorizzazione al subappalto alla Stazione Appaltante (art. 119 D.Lgs. 36/2023).
  • ☐ Verifica del possesso dei requisiti del subappaltatore:
    • iscrizione CCIAA con attività edile
    • DURC regolare
    • qualificazione SOA (se prevista)
  • ☐ Comunicazione ex art. 105 co. 7 (o art. 119 co. 8 per nuovo codice) dell’elenco dei subappaltatori.

3. Adempimenti fiscali e contabili

A carico: Commercialista

  • ☐ Inserimento del contratto tra le scritture obbligatorie (art. 2214 c.c. e normativa IVA).
  • ☐ Verifica fatturazione in reverse charge IVA (art. 17 co. 6 lett. a D.P.R. 633/72) se prestazione edile:
    • da subappaltatore a impresa edile appaltatrice.
  • ☐ Ritenuta 4% su fatture subappaltatore (art. 25-ter DPR 600/73) se dovuta.
  • ☐ Controllo congruità delle scritture contabili rispetto alla manodopera impiegata.

4. Adempimenti contributivi e previdenziali

A carico: Consulente del lavoro

  • ☐ Verifica DURC di subappaltatori prima dell’affidamento.
  • ☐ Inserimento del cantiere in EdilConnect con indicazione:
    • dell’importo lavori (al netto ribasso e costi sicurezza),
    • delle imprese subappaltatrici.
  • ☐ Compilazione e trasmissione della Denuncia di nuovo cantiere alla Cassa Edile competente.
  • ☐ Comunicazione delle imprese operanti nel cantiere alla Cassa Edile (Mod. DNL).
  • ☐ Monitoraggio della congruità manodopera (DURC congruità):
    • percentuale da raggiungere,
    • ripartizione tra appaltatore e subappaltatori.
  • ☐ Verifica delle ore denunciate da tutte le imprese in cantiere (tramite CNCE_EdilConnect).
  • ☐ Assistenza nella gestione dei contratti dei dipendenti e verifica CCNL edilizia applicato correttamente anche dai subappaltatori.

5. Sicurezza sul lavoro e obblighi documentali

A carico: DL o soggetto delegato, supportato da consulente del lavoro

  • ☐ Trasmissione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e accettazione da parte dei subappaltatori.
  • ☐ Redazione e acquisizione del POS (Piano Operativo Sicurezza) di ciascun subappaltatore.
  • ☐ Verifica della formazione dei lavoratori e DPI.
  • ☐ Eventuale Notifica preliminare ASL aggiornata con le imprese subentrate.
  • ☐ Predisposizione e tenuta del fascicolo di cantiere.

Prima Busta: expertup

Per individuare la prima busta creata dall’acquisizione della ditta, suggeriamo di:

  • Accedere al percorso Elaborazioni mensili -> Gestione busta paga
  • Cliccare sul pulsante con i tre puntini accanto al campo Mese elaborazione per aprire il Data Search;
  • Modificare i filtri inserendo il codice dell’azienda desiderata e lasciando vuoto il periodo;
  • Cliccare su “Applica filtri” ed ordinare le buste per la colonna “Periodo dal”
  • Per stampare la selezione in pdf, cliccare sull’icona di stampa poco sopra la sezione dei filtri.

Eutekne: Proroghe 2025 – redditi

La presente Scheda analizza le proroghe per il 2025 dei termini di versamento, disposte con l’art. 13 del DL 17.6.2025 n. 84.

1premessa

Con l’art. 13 del DL 17.6.2025 n. 843 sono stati prorogati al 21.7.2025 senza alcuna maggiorazione, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, i termini per effettuare i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono il 30.6.2025;
  • in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).

Il rinvio dei termini di versamento è stato deciso in considerazione delle ulteriori modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, contenute nel DLgs. 12.6.2025 n. 814.

2SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA dEI VERSAMENTI

Ai sensi dell’art. 13 del DL 17.6.2025 n. 84, la proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono il 30.6.2025, si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

2.1  Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli ISA

L’art. 13 co. 2 del DL 84/2025 prevede che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Possono quindi beneficiare della proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione5.

In sostanza, le uniche cause ostative alla proroga risultano essere:

  • la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività6;
  • in caso di approvazione dell’ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.
AttivitàRicavi o compensiAccesso alla proroga
Con ISAFino a 5.164.569,00 euro
Con ISAOltre 5.164.569,00 euroNO
Senza ISAFino a 5.164.569,00 euroNO
Senza ISAOltre 5.164.569,00 euroNO

Cessazione dell’attività nel corso del 2024

Come chiarito dalle ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64 e 1.8.2019 n. 71, la sussistenza di tali condizioni (attività con ISA e limite di ricavi o compensi), l’applicazione del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011, oppure la presenza di altre cause di esclusione dagli ISA, vanno valutate in relazione al periodo d’imposta precedente a quello di applicazione della proroga dei termini di versamento.

Pertanto, ad esempio, possono beneficiare della proroga dei versamenti disposta per l’anno 2025 anche i contribuenti che hanno cessato l’attività, con chiusura della partita IVA, nel corso del 2024.

2.2  Soggetti che svolgono attività agricole

L’ambito applicativo soggettivo degli ISA riguarda gli esercenti “attività di impresa, arti o professioni“, per tali intendendosi esclusivamente i soggetti che dichiarano redditi d’impresa di cui all’art. 55 del TUIR oppure redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni di cui all’art. 53 del medesimo TUIR.

Partendo da tale presupposto, con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 3307, era stato chiarito che:

  • i soggetti che esercitano attività agricole applicano gli ISA e possono conseguentemente beneficiare della proroga dei versamenti solo quando dichiarano redditi d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR;
  • la proroga non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI).

Pertanto, come evidenziato in dottrina8:

  • la proroga non è applicabile alle persone fisiche, alle società semplici e agli enti non commerciali, che svolgono attività agricole rientranti nel reddito agrario ex art. 32 del TUIR;
  • la proroga è invece applicabile alle snc, alle sas, alle società di capitali e cooperative, in quanto, ai sensi degli artt. 55 co. 2 lett. c) e 81 del TUIR, tali soggetti sono titolari di reddito d’impresa anche in relazione all’esercizio di attività agricole nei limiti dell’art. 32 del TUIR e anche qualora abbiano esercitato l’opzione per la determinazione del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 32 del TUIR9.

Tali chiarimenti paiono estensibili anche alla proroga prevista dall’art. 13 del DL 84/2025.

2.3  Soci di società e associazioni “trasparenti”

L’art. 13 co. 2 del DL 84/2025 stabilisce che possono beneficiare della proroga anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare della proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, anche:

  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
  • i soci di società di capitali “trasparenti”.

2.4  Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2025

La proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 riguarda esclusivamente i versamenti da effettuare entro il 30.6.2025.

Pertanto, la proroga in esame non riguarda i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2025 per effetto della:

  • data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31.5.2025);
  • data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2024 – 30.6.2025).

Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2024 e approvazione del bilancio il 23.6.2025, i termini di versamento del saldo relativo al 2024 e del primo acconto del 2025 scadono ordinariamente:

  • il 31.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure il 30.8.2025 (30° giorno successivo al 31.7.2025), con la maggiorazione dello 0,4%, termine che cadendo di sabato slitta all’1.9.2025.

Considerando invece, ad esempio, una società di capitali con esercizio sociale 1.7.2024 – 30.6.2025, i termini di versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 2024-2025 e del primo acconto del periodo d’imposta 2025-2026 scadono ordinariamente:

  • il 31.12.2025 (ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta), senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure il 30.1.2026 (30° giorno successivo al 31.12.2025), con la maggiorazione dello 0,4%.

2.5  Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale

In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 sia applicabile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddividere il versamento dell’IRES in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini diversi).

Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono invece posseduti da almeno una società controllata10.

In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) abbia o meno i previsti requisiti.

2.6  Soggetti che non rientrano nella proroga

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti di cui all’art. 13 del DL 84/2025, rimangono quindi fermi i termini ordinari:

  • del 30.6.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure del 30.7.2025 (ossia 30 giorni successivi al 30.6.2025), con la maggiorazione dello 0,4%, a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta, ad esempio:

  • delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
  • degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario11.

3versamenti che rientrano nella proroga

La proroga prevista dall’art. 13 del DL 84/2025 riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:

  • a tutti i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono il 30.6.2025;
  • anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

Rientrano quindi nella proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, i versamenti riguardanti, ad esempio:

  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRPEF;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRES;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRAP;
  • il saldo 2024 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2024 e l’eventuale acconto 2025 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 di addizionali e maggiorazioni IRES, ad esempio:
    • l’addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari12;
    • la maggiorazione IRES per le società non operative (c.d. “di comodo”)13;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 della “cedolare secca sulle locazioni”;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’addizionale del 25% sul reddito derivante dalle attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax“);
  • l’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;
  • le altre imposte sostitutive che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi, ad esempio:
    • l’imposta sostitutiva sui “capital gain” in regime di dichiarazione;
    • l’imposta sostitutiva sul maggior reddito 2024 di chi ha aderito al concordato preventivo14;
    • l’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie;
    • l’imposta sostitutiva del 10% per l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione d’imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.202415;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’imposta sul valore delle cripto-attività16;
  • le ritenute d’acconto relative ai redditi di lavoro autonomo corrisposti nel 2024, a condizione che il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e le suddette ritenute non superino complessivamente l’importo di 1.032,91 euro17.

3.1  Versamento dell’IVA per l’adeguamento agli ISA

La proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, si applica anche al versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Ai sensi dell’art. 9-bis co. 9 – 10 del DL 50/2017, tale versamento deve infatti avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

3.2  Versamento del saldo IVA 2024

La proroga disposta dall’art. 13 del DL 84/2025 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2024 (derivante dalla dichiarazione modello IVA 2025).

Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2024 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 17.3.2025 (in quanto il 16.3.2025 cadeva di domenica), potrà essere effettuato entro il 21.7.2025, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 (artt. 6 e 7 del DPR 542/99) e fino al 30.6.202518.

Se il versamento del saldo IVA 2024 viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle imposte sui redditi, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 e fino al 30.6.2025.

Ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2024:

  • entro il 21.7.2025, deve maggiorarlo dell’1,6% (0,4% per i periodi 18 marzo – 16 aprile, 17 aprile – 16 maggio, 17 maggio – 16 giugno e 17 giugno – 30 giugno)19;
  • entro il 20.8.2025, deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino al 21.7.2025 e sull’importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 21.7.2025 al 20.8.2025 (la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%).

3.3  Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, i termini del 21.7.2025 e del 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) si applicano altresì al versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni dell’INPS20.

Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.

Soci di srl “non trasparenti”

Il differimento al 21.7.2025, o al 20.8.2025 con lo 0,4%, deve ritenersi applicabile anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:

  • interessate dalla proroga in esame;
  • ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.

In questo senso si era espressa la ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173, in relazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore. Era stato infatti chiarito, che, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.

Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

3.4  Versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio

Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, ricorrendone le condizioni, e possa quindi avvenire:

  • entro il 21.7.2025, senza alcuna maggiorazione;
  • oppure entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4%.

4OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI versamenti

Qualora si benefici della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e si intenda optare per la rateizzazione degli importi a titolo di saldo o di primo acconto di imposte e contributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:

  • poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 21.7.2025 o del 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%);
  • per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, la scadenza è stabilita al giorno 16 di ciascun mese, in relazione a tutti i contribuenti.

L’art. 20 del DLgs. 241/97 è stato infatti modificato dall’art. 8 co. 1 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”).

4.1  DECORRENZA delle modifiche

Come stabilito dal co. 2 dell’art. 8 del DLgs. 1/2024, le modifiche alla disciplina della rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97 si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023.

Le nuove disposizioni in materia di rateizzazione sono quindi applicabili a partire dal versamento del saldo delle imposte relativo al 2023 (per i soggetti “solari”), derivante dalle dichiarazioni modelli REDDITI 2024, IRAP 2024 o IVA 2024.

4.2  estensione ai versamenti contributivi derivanti dal modello redditi

Ancorché l’art. 8 co. 2 del DLgs. 1/2024 faccia riferimento solo alle “imposte”, la nuova disciplina in materia di rateizzazione si applica anche ai versamenti del saldo e del primo acconto relativo ai contributi risultanti dal modello REDDITI21, quindi ai contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni.

4.3  scadenza delle rate – Equiparazione tra soggetti con o senza partita IVA

Per quanto riguarda le rate successive alla prima, fino al 2023 erano previsti termini di versamento differenziati a seconda che il contribuente fosse titolare, o meno, di partita IVA:

  • giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
  • fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 8 co. 1 del DLgs. 1/2024, tale differenziazione è stata abolita, in quanto è stato stabilito che le rate successive alla prima scadono sempre il giorno 16 di ciascun mese.

In pratica, la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA è stata estesa ai contribuenti senza partita IVA22.

Restano comunque applicabili i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono di sabato o in giorno festivo23, oppure durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto)24.

4.4  TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA RATEIZZAZIONE

Il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo però conto che il versamento rateale, in base alla nuova disciplina introdotta dall’art. 8 co. 1 del DLgs. 1/2024, deve concludersi entro il 16 dicembre.

In precedenza, invece, la rateizzazione doveva concludersi nel mese di novembre.

4.5  esclusione del secondo o unico acconto

Anche dopo le modifiche dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 1/2024, resta fermo che non può essere rateizzata la seconda o unica rata di acconto, scadente il 30 novembre (per i soggetti “solari”)25, relativa sia alle imposte che ai contributi INPS determinati nel modello REDDITI26.

4.6  Interessi dovuti per la rateizzazione

L’opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97 comporta la corresponsione degli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile), ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DM 21.5.200927.

Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dall’effettivo giorno di versamento, considerando il numero dei giorni (in base al calendario commerciale28) che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive, utilizzando la seguente formula:

Rate scadenti di sabato o di giorno festivo

Gli interessi per il versamento rateale si calcolano fino al termine legale di scadenza della rata successiva, senza considerare l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo se tale termine cade di sabato o di giorno festivo29.

Rate scadenti nel periodo feriale

L’art. 3-quater del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, inserendo il co. 11-bis nell’art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248, ha messo a regime il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

A tale data slittano quindi anche le rate che ordinariamente scadrebbero il 16 agosto, senza applicazione di ulteriori interessi per il periodo dal 17 al 20 agosto.

4.7  Soggetti che beneficiano della proroga e rateizzano a partire dal 21.7.2025

Un contribuente che può beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e che versa la prima rata entro il 21.7.2025 (senza la maggiorazione dello 0,4%), indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve quindi:

  • versare la seconda rata entro il 20.8.2025 (in considerazione del differimento per il periodo feriale, rispetto alla scadenza ordinaria del 16.8.2025);
  • concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2025; il numero massimo di rate è quindi pari a 6.

In caso di rateizzazione massima a partire dal 21.7.2025, il piano di rateazione e gli interessi dovuti sono quindi riepilogati nella seguente tabella.

Importo da rateizzare senza maggiorazione dello 0,4%
RataScadenzaInteressi
121.7.20250,00%
220.8.2025 (differimento per il periodo feriale)0,28%
316.9.20250,61%
416.10.20250,94%
517.11.2025 (il giorno 16 cade di domenica)1,27%
616.12.20251,60%

4.8  Soggetti che beneficiano della proroga e rateizzano a partire dal 20.8.2025

Se, invece, un contribuente che può beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 versa la prima rata entro il 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%), sempre indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve:

  • versare la seconda rata entro il 16.9.2025;
  • concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2025; il numero massimo di rate è quindi pari a 5.

In caso di rateizzazione massima a partire dal 20.8.2025, il piano di rateazione e gli interessi dovuti sono quindi riepilogati nella seguente tabella.

Importo da rateizzare maggiorato dello 0,4%
RataScadenzaInteressi
120.8.2025 (30° giorno successivo al 21.7.2025)0,00%
216.9.20250,29%
316.10.20250,62%
417.11.2025 (il giorno 16 cade di domenica)0,95%
516.12.20251,28%

Mezzogiorno – Risconti – Credito Imposta

Calcolo Risconti Credito Mezzogiorno

Calcolo Risconti Credito Mezzogiorno V. 1.0 del 15-06-2025

Mezzogiorno tassabile IRES/IRAP/IRPEF

Industria 4.0 NON tassabile IRES/IRAP/IRPEF

Calcolo competenza e riprese ferie non godute – Stampe di controllo ->Stampa costo parametrica

Scritture ferie e riprese fiscali

Scritture contabili ferie, permessi, ex festività

Dati al 31/12 Anno N

Dati al 31/12 N-1

Differenze

Scritture generate


  

Tabella riepilogativa: trattamento contabile e fiscale ferie/permessi/ex festività

CASORilevazione in contabilitàFruizione o liquidazione al 31/12?Competenza economica (bilancio)Deducibilità fiscale (Redditi)Variazione RF?Correttezza dello script
1. Ferie maturate nel 2024 e godute mese per mese nel 2024Sì (via busta paga e nota mensile)✅ Maturazione e fruizione nel 2024✅ Deduzione in contabilità ordinaria❌ Nessuna✅ Corretta
2. Ferie maturate nel 2024 e godute a dicembre 2024 (in misura piena o eccedente)Sì (via busta paga dicembre)✅ Tutto rilevato in contabilità 2024✅ Deducibile perché fruita/pagata❌ Nessuna✅ Corretta
3. Ferie maturate nel 2024 ma non godute al 31/12/2024 (accantonamento)Sì (nota contabile di assestamento)✅ Costo di competenza 2024❌ Non deducibile (art. 105 TUIR)✅ Variazione in aumento in RF 2025✅ Se si fa variazione
4. Ferie maturate nel 2024 ma rilevate direttamente in busta paga 2025 (senza accantonamento 2024)❌ (nessuna nota a dicembre)Fruite nel 2025✅ Costo iscritto nel 2025✅ Deduzione nel 2025❌ Nessuna✅ Corretta
5. Ferie maturate prima del 2024 e godute nel 2024Sì (via busta paga)✅ Costo registrato nel 2024✅ Deducibile nel 2024❌ Nessuna✅ Corretta
6. Ferie maturate nel 2024 e liquidate al 31/12 per cessazioneSì (in busta paga e nota di dicembre)Sì (liquidate)✅ Costo sostenuto e certo✅ Deducibile nel 2024❌ Nessuna✅ Corretta
7. Ferie maturate nel 2024, accantonate e fruite nel 2025Sì (accantonamento a dicembre)Fruite nel 2025✅ Costo economico nel 2024❌ Deducibile solo nel 2025✅ Aumento RF 2025 / Diminuzione RF 2026✅ Se script è simmetrico
8. Ferie maturate nel 2024, accantonate ma mai fruite né pagate nel 2025Sì (accantonamento)✅ Competenza nel 2024❌ Deduzione posticipata✅ RF 2025: variazione in aumento (nessuna deduzione)✅ Se viene rinviata la deduzione

🔍 Spiegazione dei casi più sensibili

  • Caso 2 (Ferie usate in dicembre): anche se il dipendente consuma ferie superiori a quelle maturate fino a novembre, l’intera quota è correttamente rilevata nel mese di dicembre via busta paga → nessuna variazione fiscale è necessaria.
  • Caso 3 (Ferie maturate ma non fruite): è il caso classico per cui l’art. 105 TUIR impone la rettifica fiscale, perché il costo è iscritto in bilancio ma non si è verificato l’evento giustificativo della deducibilità.
  • Caso 4 (niente accantonamento): scelta contabile altrettanto corretta se si rinuncia all’assestamento di dicembre. In questo caso, la deduzione e la rilevazione coincidono nel 2025 → non occorre alcuna variazione fiscale.