Registraz. EXPERTUP Minimi Forfettari, INTRASTAT

Registrazione MINIMI/FORFETTARI/PRESTAZIONI OCCASIONALI CON RITENUTA

Se Ditta e SI VUOLE REGISTRARE UN ACQUISTO: Codice causale 21 e il tipo bene 556 e (regimi agevolati) poi codice IVA 801 (se forfettari) o 800 (regime dei minimi).

Se fattura da professionisti Professionisti Codice causale 140 e il tipo bene 556 e poi codice IVA 801 (se forfettari) o 800 (regime dei minimi)

PRESTAZIONI OCCASIONALI

CODICE CAUSALE 140 (DA PROFESSIONISTI CON RITENUTA), TIPO BENE 140, CAUSALE IVA 707 (se manca il carattere della abitualità), 

INTRASTAT

Se si vuole registrare fatture da CEE ovvero estero per MODELLO INTRA CON PRESENTAZIONE MOTIVI STATISTICI

CAUSALE CONTABILE 34

TIPO BENE INTRA CEE

001 merci c/acquisti
101 merci destinati alla rivendita
017 prestazione servizi esteri

217 PRESTAZIONE DI SERVIZI NAZIONALI ITALIA

CODICE IVA INTRA CEE

322 MERCI CEE

422 SERVIZI CEE

Mezzogiorno – Risconti – Credito Imposta

Calcolo Risconti Credito Mezzogiorno

Calcolo Risconti Credito Mezzogiorno V. 1.0 del 15-06-2025

Mezzogiorno tassabile IRES/IRAP/IRPEF

Industria 4.0 NON tassabile IRES/IRAP/IRPEF

Calcolo competenza e riprese ferie non godute – Stampe di controllo ->Stampa costo parametrica

Scritture ferie e riprese fiscali

Scritture contabili ferie, permessi, ex festività

Dati al 31/12 Anno N

Dati al 31/12 N-1

Differenze

Scritture generate


  

Tabella riepilogativa: trattamento contabile e fiscale ferie/permessi/ex festività

CASORilevazione in contabilitàFruizione o liquidazione al 31/12?Competenza economica (bilancio)Deducibilità fiscale (Redditi)Variazione RF?Correttezza dello script
1. Ferie maturate nel 2024 e godute mese per mese nel 2024Sì (via busta paga e nota mensile)✅ Maturazione e fruizione nel 2024✅ Deduzione in contabilità ordinaria❌ Nessuna✅ Corretta
2. Ferie maturate nel 2024 e godute a dicembre 2024 (in misura piena o eccedente)Sì (via busta paga dicembre)✅ Tutto rilevato in contabilità 2024✅ Deducibile perché fruita/pagata❌ Nessuna✅ Corretta
3. Ferie maturate nel 2024 ma non godute al 31/12/2024 (accantonamento)Sì (nota contabile di assestamento)✅ Costo di competenza 2024❌ Non deducibile (art. 105 TUIR)✅ Variazione in aumento in RF 2025✅ Se si fa variazione
4. Ferie maturate nel 2024 ma rilevate direttamente in busta paga 2025 (senza accantonamento 2024)❌ (nessuna nota a dicembre)Fruite nel 2025✅ Costo iscritto nel 2025✅ Deduzione nel 2025❌ Nessuna✅ Corretta
5. Ferie maturate prima del 2024 e godute nel 2024Sì (via busta paga)✅ Costo registrato nel 2024✅ Deducibile nel 2024❌ Nessuna✅ Corretta
6. Ferie maturate nel 2024 e liquidate al 31/12 per cessazioneSì (in busta paga e nota di dicembre)Sì (liquidate)✅ Costo sostenuto e certo✅ Deducibile nel 2024❌ Nessuna✅ Corretta
7. Ferie maturate nel 2024, accantonate e fruite nel 2025Sì (accantonamento a dicembre)Fruite nel 2025✅ Costo economico nel 2024❌ Deducibile solo nel 2025✅ Aumento RF 2025 / Diminuzione RF 2026✅ Se script è simmetrico
8. Ferie maturate nel 2024, accantonate ma mai fruite né pagate nel 2025Sì (accantonamento)✅ Competenza nel 2024❌ Deduzione posticipata✅ RF 2025: variazione in aumento (nessuna deduzione)✅ Se viene rinviata la deduzione

🔍 Spiegazione dei casi più sensibili

  • Caso 2 (Ferie usate in dicembre): anche se il dipendente consuma ferie superiori a quelle maturate fino a novembre, l’intera quota è correttamente rilevata nel mese di dicembre via busta paga → nessuna variazione fiscale è necessaria.
  • Caso 3 (Ferie maturate ma non fruite): è il caso classico per cui l’art. 105 TUIR impone la rettifica fiscale, perché il costo è iscritto in bilancio ma non si è verificato l’evento giustificativo della deducibilità.
  • Caso 4 (niente accantonamento): scelta contabile altrettanto corretta se si rinuncia all’assestamento di dicembre. In questo caso, la deduzione e la rilevazione coincidono nel 2025 → non occorre alcuna variazione fiscale.

Proroga F24 16/05/2025

Gli adempimenti fiscali in scadenza lo scorso 16 maggio sono prorogati al 30 maggio prossimo. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri il provvedimento n. 225451, di irregolare funzionamento degli uffici, certificando che contribuenti e professionisti sono stati impossibilitati ad accedere all’area riservata del sito dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del giorno 16 maggio 2025 (si veda “Proroga in arrivo dopo i problemi tecnici al portale dell’Agenzia delle Entrate” del 17 maggio).

Il provvedimento non parla esplicitamente di proroga dei termini, ma rimanda all’applicazione dell’art. 1 del DL 21 giugno 1961 n. 498, conv. L. 28 luglio 1961 n. 770. Secondo tale disposizione, “qualora gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale (non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria), i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’articolo 3”.

Nel documento firmato dal Direttore dell’Agenzia, Vicenzo Carbone, si spiega che la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale, quindi per il conteggio dei dieci giorni di proroga va fatto riferimento alla data di diffusione di tale provvedimento, avvenuta ieri, 20 maggio. Il che sposta automaticamente il termine per gli adempimenti in scadenza lo scorso 16 maggio a venerdì 30 maggio, come confermato da un apposito comunicato stampa diramato ieri dalla stessa Agenzia.

Si chiude così una vicenda che aveva suscitato le proteste di tanti addetti ai lavori, costretti venerdì scorso prima a mettersi in lista d’attesa per poter entrare nell’area riservata del sito, creata ad hoc da Sogei proprio per gestire il prevedibile aumento di accessi nel corso della giornata (era il secondo giorno utile per la modifica e l’invio dei 730 precompilati), salvo poi vedersi completamente impedito l’accesso a causa dei malfunzionamenti tecnici.

Con il portale ancora bloccato, si sono susseguiti i comunicati stampa di rappresentanti dei commercialisti (dal Consiglio nazionale a diversi sindacati) e dei contribuenti (Codacons), tutti concordi sulla necessità di concedere una proroga degli adempimenti in scadenza. Una richiesta accolta dall’Agenzia delle Entrate, dopo che Sogei ammetteva l’effettiva presenza dei problemi tecnici e si diceva già al lavoro per risolverli. Stando al provvedimento diffuso ieri, la funzionalità del sito è stata ripristinata, però, solo nel tardo pomeriggio del 16 maggio, quando la giornata lavorativa, per molti, era già finita.

Riduzione del 50% anche i forfettari

Con la circolare 24.04.2025, n. 83 l’Inps ha reso operativa la riduzione contributiva per i soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle Gestioni artigiani e commercianti. Si analizza la relazione tra questa misura e la riduzione già vigente a favore dei forfetari.

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto una riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali, sia quelli entro il minimale che quelli eccedenti, per i primi 36 mesi consecutivi di attività, a favore dei lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Con circolare n. 83/2025, l’Inps ha reso operativa la misura definendo il campo di applicazione e i requisiti necessari.

La riduzione, in particolare, si rivolge a:

– titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;

– soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.);

– coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari di cui sopra che, congiuntamente abbiano avviato nel corso del 2025 un’attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria e siano iscritti per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.

La nuova riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti (per esempio, la riduzione al 50% dei contributi per soggetti con più di 65 anni, già pensionati Inps) ed è interessante analizzare come la stessa si relazioni con il regime agevolato per i forfetari (introdotto dalla L. 190/2014) consistente in una riduzione del 35% della contribuzione e accessibile esclusivamente avanzando apposita domanda telematica all’Inps entro il 28.02.

Secondo la circolare Inps, il contribuente iscritto nel 2025, che abbia richiesto l’applicazione del regime forfetario previdenziale prima della pubblicazione della circolare (24.04.2025) potrà comunque presentare la domanda di riduzione del 50%: in deroga alla regola generale, infatti, la presentazione della domanda determinerà la disapplicazione del regime previdenziale forfetario dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale e l’applicazione della riduzione contributiva del 50%. 

Oltre a questo, in via eccezionale e per il solo anno 2025, tale opzione non determinerà l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo forfetario al termine della fruizione della nuova riduzione 2025: nella sostanza, un neoiscritto potrà beneficiare della riduzione del 50% per i primi 36 mesi per poi fruire, successivamente, della riduzione del 35%.

L’alternatività delle misure, peraltro, riguarda il singolo lavoratore e non il nucleo aziendale: il titolare di impresa già attiva in data antecedente al 1.01.2025, in regime forfetario, che già gode della riduzione al 35%, potrà dunque richiedere la riduzione al 50% con riferimento ai contributi dovuti per un suo collaboratore familiare che si iscriva per la prima volta nel 2025.

Rispetto a tutto quanto sopra, è comunque necessario ricordare che, ai fini dell’accredito della contribuzione versata, valgono le disposizioni dell’art. 2, c. 29 L. 335/1995, in base a cui, nel caso di versamento di un importo di contributi calcolati in applicazione della riduzione contributiva in misura inferiore all’importo del contributo calcolato sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

Codice javascript – scarica fatture (alpha)

(async function() {
if (!window.location.href.includes(“/FattureWeb/fatture/elenco”)) {
window.location.href = “https://serviziae.agenziaentrate.gov.it/FattureWeb/fatture/elenco”;
return;
}

let debugReport = [];

function creaPannelloControllo() {
    const pannello = document.createElement("div");
    pannello.id = "pannelloMassDownload";
    pannello.style = `
        position: fixed; top: 20px; right: 20px;
        background: #fff; border: 2px solid #007bff; border-radius: 8px;
        padding: 15px; box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.2);
        z-index: 9999; font-family: sans-serif;
    `;
    pannello.innerHTML = `
        <h4 style="margin:0 0 10px;color:#007bff;">Download Massivo</h4>
        <label><input type="checkbox" id="selezionaTutto"> Seleziona tutte</label><br><br>
        <label>Secondi tra download: <input id="inputDelay" type="number" value="1" style="width: 50px;"></label><br><br>
        <label><input type="checkbox" id="scaricaMetadati"> Scarica anche Metadati</label><br><br>
        <progress id="progressBar" value="0" max="100" style="width: 100%;"></progress><br><br>
        <button id="btnMassDownload" style="padding:8px 16px; background:#007bff; color:white; border:none; border-radius:5px; cursor:pointer;">
            Avvia Download
        </button>
        <div id="logMassDownload" style="margin-top:10px; max-height:150px; overflow:auto; font-size:12px;"></div>
    `;
    document.body.appendChild(pannello);

    document.getElementById("selezionaTutto").addEventListener("change", toggleSelezioneTutte);
    document.getElementById("btnMassDownload").addEventListener("click", avviaDownloadMassivo);
}

function aggiungiCheckboxAlleFatture() {
    const righe = document.querySelectorAll('table tbody tr');
    righe.forEach(riga => {
        if (!riga.querySelector(".checkboxFattura")) {
            const cella = document.createElement("td");
            const checkbox = document.createElement("input");
            checkbox.type = "checkbox";
            checkbox.className = "checkboxFattura";
            cella.appendChild(checkbox);
            riga.insertBefore(cella, riga.firstChild);
        }
    });

    const intestazione = document.querySelector('table thead tr');
    if (intestazione && !document.getElementById("checkboxIntestazione")) {
        const cellaIntestazione = document.createElement("th");
        cellaIntestazione.innerHTML = "✔️";
        cellaIntestazione.id = "checkboxIntestazione";
        intestazione.insertBefore(cellaIntestazione, intestazione.firstChild);
    }
}

function toggleSelezioneTutte() {
    const checked = document.getElementById("selezionaTutto").checked;
    document.querySelectorAll(".checkboxFattura").forEach(checkbox => {
        checkbox.checked = checked;
    });
}

function log(messaggio, colore = "black") {
    const logDiv = document.getElementById("logMassDownload");
    const p = document.createElement("div");
    p.textContent = `[${new Date().toLocaleTimeString()}] ${messaggio}`;
    p.style.color = colore;
    logDiv.appendChild(p);
    logDiv.scrollTop = logDiv.scrollHeight;
}

async function avviaDownloadMassivo() {
    const delaySec = parseInt(document.getElementById("inputDelay").value) || 1;
    const scaricaMetadati = document.getElementById("scaricaMetadati").checked;
    const delay = ms => new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));

    const links = Array.from(document.querySelectorAll('a[href^="../fatture/dettaglio/"]'));
    const selezionati = Array.from(document.querySelectorAll(".checkboxFattura"))
        .map((cb, idx) => cb.checked ? idx : -1)
        .filter(idx => idx !== -1);

    if (selezionati.length === 0) {
        log("Nessuna fattura selezionata.", "red");
        return;
    }

    log(`Inizio download di ${selezionati.length} fatture...`, "green");
    const progressBar = document.getElementById("progressBar");

    for (let i = 0; i < selezionati.length; i++) {
        const idx = selezionati[i];
        const link = links[idx];
        if (!link) continue;

        const href = link.getAttribute("href");
        const fatturaId = href.split("/").pop();
        const dettaglioUrl = `https://serviziae.agenziaentrate.gov.it/FattureWeb/fatture/dettaglio/${fatturaId}`;

        log(`Apro iframe per: ${fatturaId}`, "black");

        const iframe = document.createElement("iframe");
        iframe.style.display = "none";
        iframe.src = dettaglioUrl;
        document.body.appendChild(iframe);

        await new Promise(resolve => { iframe.onload = resolve; });

        try {
            await delay(1000);
            const iframeDoc = iframe.contentDocument || iframe.contentWindow.document;
            const downloadBtn = iframeDoc.querySelector('button[title^="download file fattura"]');
            if (downloadBtn) {
                downloadBtn.click();
                log(`Download avviato: Fattura ${fatturaId}`, "green");
            } else {
                log(`⚠️ Nessun bottone download trovato: ${fatturaId}`, "red");
            }
            if (scaricaMetadati) {
                const downloadMetadatiBtn = iframeDoc.querySelector('button[title^="download meta-dati"]');
                if (downloadMetadatiBtn) {
                    downloadMetadatiBtn.click();
                    log(`Download meta-dati avviato: ${fatturaId}_metadato.xml`, "blue");
                } else {
                    log(`⚠️ Nessun bottone download meta-dati trovato: ${fatturaId}`, "red");
                }
            }
        } catch (e) {
            console.error("Errore iframe:", e);
            log(`❌ Errore su: ${fatturaId}`, "red");
        }
        progressBar.value = ((i + 1) / selezionati.length) * 100;
        await delay(delaySec * 1000);
        iframe.remove();
    }

    log("✅ Download massivo completato.", "green");
    console.table(debugReport);
}

creaPannelloControllo();
aggiungiCheckboxAlleFatture();

})();

I costi per i professionisti e le imprese quando dedurli a cavallo d’anno?

Si analizza l’imputazione temporale e agli aspetti fiscali (IRPEF, IRAP, IRES) delle retribuzioni corrisposte a dipendenti e dei compensi a terzi erogati nel mese di dicembre, con particolare attenzione alla distinzione tra professionisti e imprese, in regime di contabilità semplificata e ordinaria.

Normativa di riferimento:

  • Art. 54 TUIR (reddito di lavoro autonomo)
  • Art. 109 TUIR (reddito d’impresa)
  • DPR 600/73, artt. 23, 25 e 64 (ritenute d’acconto e rivalsa)
  • DLgs. 446/97 (IRAP)
  • Circolare AE n. 54/2002
  • Documenti OIC 12

1. Professionisti (Contabilità Semplificata)

Imputazione temporale

  • IRPEF e IRAP:
    • Principio di cassa (art. 54 TUIR): la spesa è deducibile nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.
    • Per retribuzioni e compensi pagati entro il 31.12.2024, la deduzione è nell’anno 2024, anche se il versamento delle ritenute e dei contributi avviene a gennaio 2025.
  • Compensi a terzi:
    • Deducibili al lordo della ritenuta (rif. art. 64 DPR 600/73 e istruzioni quadro RE Modello Redditi).
  • Contributi INPS a carico datore:
    • Deducibili per cassa: se versati a gennaio 2025, deduzione nel 2025.

Sintesi:

  • 2024: deduzione retribuzione lorda + contributi dipendente.
  • 2025: deduzione contributi datore.

2. Professionisti (Contabilità Ordinaria)

Analogamente alla contabilità semplificata, in quanto il reddito professionale è comunque determinato per cassa.

  • Le rilevazioni contabili sono più articolate ma il principio di deduzione rimane invariato.

3. Imprese (Contabilità Ordinaria)

Imputazione temporale

  • IRES e IRAP:
    • Principio di competenza economica (art. 109 TUIR).
  • Retribuzioni e contributi:
    • Deducibili nell’esercizio di competenza (2024), anche se il pagamento o il versamento avviene nel 2025.
  • Compensi a terzi:
    • Competenza economica rilevante.
  • Contributi INPS a carico datore:
    • Competenza 2024.

Sintesi:

  • 2024: deduzione retribuzione lorda + contributi datore.
  • 2025: nessun effetto salvo sanzioni per omesso/tardivo versamento.

4. Imprese (Contabilità Semplificata)

Imputazione temporale

  • Principio di cassa/registrazione (art. 66 TUIR).
  • Dal 2017: rileva l’incasso/pagamento ovvero la registrazione.
  • Se le retribuzioni sono pagate entro il 31.12.2024, deducibili nel 2024.
  • Stesso criterio per i compensi a terzi.

Sintesi:

  • 2024: deduzione se pagato o registrato.
  • 2025: deduzione dei contributi datore se pagati nel 2025.

Prospetto Contabile Schematico

Professionisti (semplificato e ordinario)

Erogazione retribuzione dicembre 2024:

  • 30/12/2024:
    • Dare: Spese per personale dipendente €1.000 (retribuzione lorda)
    • Avere: Banca €650 (netto pagato)
    • Avere: Debiti v/Erario €260 (ritenuta IRPEF)
    • Avere: Debiti v/INPS €90 (contributi dipendente)
  • 16/01/2025 (versamento F24):
    • Dare: Debiti v/Erario €260
    • Dare: Debiti v/INPS €90 (quote dipendente)
    • Dare: Oneri sociali €290 (contributi datore)
    • Avere: Banca €640

Imprese (ordinario)

Rilevazione dicembre 2024 (competenza):

  • 31/12/2024:
    • Dare: Salari e stipendi €1.000
    • Dare: Oneri sociali a carico azienda €290
    • Avere: Debiti v/Erario €260
    • Avere: Debiti v/INPS €380 (90 dipendente + 290 azienda)
    • Avere: Debiti v/dipendenti €650

Pagamento gennaio 2025:

  • Dare: Debiti v/dipendenti €650
  • Avere: Banca €650
  • Dare: Debiti v/Erario + Debiti v/INPS €640
  • Avere: Banca €640

Norme e prassi a supporto

  • Art. 54, 66, 109 TUIR
  • DPR 600/73 art. 23, 25, 64
  • Circolare AE 54/2002
  • Istruzioni Redditi PF Quadro RE
  • OIC 12 Contabilità Salari e Oneri

Conclusioni

CategoriaPrincipioDeduzione 2024Deduzione 2025
Professionisti (semplificato/ordinario)CassaRetribuzione lorda e contributi dipendenteContributi datore
Imprese (ordinario)CompetenzaRetribuzione lorda e contributi datoreNessuna
Imprese (semplificato)Cassa/registrazioneSe pagato/registratoSe pagato contributi datore

Nota finale: la corretta imputazione temporale garantisce la piena deducibilità fiscale evitando rischi di riprese a tassazione in sede di accertamento.

GSE – Contributo

domanda

Un privato possiede un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ai 20KWh.

Nel 2023 il GSE per scambio di energia gli ha bonificato euro 1.000,00. Nel modello 730 relativo all’anno d’imposta 2023 il contribuente deve indicare tale importo sottoponendolo a tassazione?

rispostarisposta

In merito al quesito posto va compreso il motivo del bonifico da parte del GSE. In tal senso va contattato GSE e compresa la causa dell’accredito.

Se si tratta di un contributo riferito al meccanismo dello scambio sul posto (SSP) tale somma non ha rilevanza fiscale come rammentata da ade nella Risoluzione 13/2009, diversamente se si tratta di una cessione a GSE della eccedenza prodotta allora tale somma assume rilevanza reddituale come reddito diverso. 

Dal sito GSE:

“Nel caso di una persona fisica o di un ente non commerciale, il contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale, mentre le eccedenze liquidate agli Utenti costituiscono reddito diverso …”

Cordialità