Calcolo Risconti Credito Mezzogiorno V. 1.0 del 15-06-2025
Mezzogiorno tassabile IRES/IRAP/IRPEF
Industria 4.0 NON tassabile IRES/IRAP/IRPEF
Mezzogiorno tassabile IRES/IRAP/IRPEF
Industria 4.0 NON tassabile IRES/IRAP/IRPEF
CASO | Rilevazione in contabilità | Fruizione o liquidazione al 31/12? | Competenza economica (bilancio) | Deducibilità fiscale (Redditi) | Variazione RF? | Correttezza dello script |
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1. Ferie maturate nel 2024 e godute mese per mese nel 2024 | Sì (via busta paga e nota mensile) | Sì | ✅ Maturazione e fruizione nel 2024 | ✅ Deduzione in contabilità ordinaria | ❌ Nessuna | ✅ Corretta |
2. Ferie maturate nel 2024 e godute a dicembre 2024 (in misura piena o eccedente) | Sì (via busta paga dicembre) | Sì | ✅ Tutto rilevato in contabilità 2024 | ✅ Deducibile perché fruita/pagata | ❌ Nessuna | ✅ Corretta |
3. Ferie maturate nel 2024 ma non godute al 31/12/2024 (accantonamento) | Sì (nota contabile di assestamento) | ❌ | ✅ Costo di competenza 2024 | ❌ Non deducibile (art. 105 TUIR) | ✅ Variazione in aumento in RF 2025 | ✅ Se si fa variazione |
4. Ferie maturate nel 2024 ma rilevate direttamente in busta paga 2025 (senza accantonamento 2024) | ❌ (nessuna nota a dicembre) | Fruite nel 2025 | ✅ Costo iscritto nel 2025 | ✅ Deduzione nel 2025 | ❌ Nessuna | ✅ Corretta |
5. Ferie maturate prima del 2024 e godute nel 2024 | Sì (via busta paga) | Sì | ✅ Costo registrato nel 2024 | ✅ Deducibile nel 2024 | ❌ Nessuna | ✅ Corretta |
6. Ferie maturate nel 2024 e liquidate al 31/12 per cessazione | Sì (in busta paga e nota di dicembre) | Sì (liquidate) | ✅ Costo sostenuto e certo | ✅ Deducibile nel 2024 | ❌ Nessuna | ✅ Corretta |
7. Ferie maturate nel 2024, accantonate e fruite nel 2025 | Sì (accantonamento a dicembre) | Fruite nel 2025 | ✅ Costo economico nel 2024 | ❌ Deducibile solo nel 2025 | ✅ Aumento RF 2025 / Diminuzione RF 2026 | ✅ Se script è simmetrico |
8. Ferie maturate nel 2024, accantonate ma mai fruite né pagate nel 2025 | Sì (accantonamento) | ❌ | ✅ Competenza nel 2024 | ❌ Deduzione posticipata | ✅ RF 2025: variazione in aumento (nessuna deduzione) | ✅ Se viene rinviata la deduzione |
Gli adempimenti fiscali in scadenza lo scorso 16 maggio sono prorogati al 30 maggio prossimo. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri il provvedimento n. 225451, di irregolare funzionamento degli uffici, certificando che contribuenti e professionisti sono stati impossibilitati ad accedere all’area riservata del sito dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del giorno 16 maggio 2025 (si veda “Proroga in arrivo dopo i problemi tecnici al portale dell’Agenzia delle Entrate” del 17 maggio).
Il provvedimento non parla esplicitamente di proroga dei termini, ma rimanda all’applicazione dell’art. 1 del DL 21 giugno 1961 n. 498, conv. L. 28 luglio 1961 n. 770. Secondo tale disposizione, “qualora gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale (non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria), i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’articolo 3”.
Nel documento firmato dal Direttore dell’Agenzia, Vicenzo Carbone, si spiega che la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale, quindi per il conteggio dei dieci giorni di proroga va fatto riferimento alla data di diffusione di tale provvedimento, avvenuta ieri, 20 maggio. Il che sposta automaticamente il termine per gli adempimenti in scadenza lo scorso 16 maggio a venerdì 30 maggio, come confermato da un apposito comunicato stampa diramato ieri dalla stessa Agenzia.
Si chiude così una vicenda che aveva suscitato le proteste di tanti addetti ai lavori, costretti venerdì scorso prima a mettersi in lista d’attesa per poter entrare nell’area riservata del sito, creata ad hoc da Sogei proprio per gestire il prevedibile aumento di accessi nel corso della giornata (era il secondo giorno utile per la modifica e l’invio dei 730 precompilati), salvo poi vedersi completamente impedito l’accesso a causa dei malfunzionamenti tecnici.
Con il portale ancora bloccato, si sono susseguiti i comunicati stampa di rappresentanti dei commercialisti (dal Consiglio nazionale a diversi sindacati) e dei contribuenti (Codacons), tutti concordi sulla necessità di concedere una proroga degli adempimenti in scadenza. Una richiesta accolta dall’Agenzia delle Entrate, dopo che Sogei ammetteva l’effettiva presenza dei problemi tecnici e si diceva già al lavoro per risolverli. Stando al provvedimento diffuso ieri, la funzionalità del sito è stata ripristinata, però, solo nel tardo pomeriggio del 16 maggio, quando la giornata lavorativa, per molti, era già finita.
Con la circolare 24.04.2025, n. 83 l’Inps ha reso operativa la riduzione contributiva per i soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle Gestioni artigiani e commercianti. Si analizza la relazione tra questa misura e la riduzione già vigente a favore dei forfetari.
La legge di Bilancio 2025 ha introdotto una riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali, sia quelli entro il minimale che quelli eccedenti, per i primi 36 mesi consecutivi di attività, a favore dei lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
Con circolare n. 83/2025, l’Inps ha reso operativa la misura definendo il campo di applicazione e i requisiti necessari.
La riduzione, in particolare, si rivolge a:
– titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;
– soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.);
– coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari di cui sopra che, congiuntamente abbiano avviato nel corso del 2025 un’attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria e siano iscritti per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.
La nuova riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti (per esempio, la riduzione al 50% dei contributi per soggetti con più di 65 anni, già pensionati Inps) ed è interessante analizzare come la stessa si relazioni con il regime agevolato per i forfetari (introdotto dalla L. 190/2014) consistente in una riduzione del 35% della contribuzione e accessibile esclusivamente avanzando apposita domanda telematica all’Inps entro il 28.02.
Secondo la circolare Inps, il contribuente iscritto nel 2025, che abbia richiesto l’applicazione del regime forfetario previdenziale prima della pubblicazione della circolare (24.04.2025) potrà comunque presentare la domanda di riduzione del 50%: in deroga alla regola generale, infatti, la presentazione della domanda determinerà la disapplicazione del regime previdenziale forfetario dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale e l’applicazione della riduzione contributiva del 50%.
Oltre a questo, in via eccezionale e per il solo anno 2025, tale opzione non determinerà l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo forfetario al termine della fruizione della nuova riduzione 2025: nella sostanza, un neoiscritto potrà beneficiare della riduzione del 50% per i primi 36 mesi per poi fruire, successivamente, della riduzione del 35%.
L’alternatività delle misure, peraltro, riguarda il singolo lavoratore e non il nucleo aziendale: il titolare di impresa già attiva in data antecedente al 1.01.2025, in regime forfetario, che già gode della riduzione al 35%, potrà dunque richiedere la riduzione al 50% con riferimento ai contributi dovuti per un suo collaboratore familiare che si iscriva per la prima volta nel 2025.
Rispetto a tutto quanto sopra, è comunque necessario ricordare che, ai fini dell’accredito della contribuzione versata, valgono le disposizioni dell’art. 2, c. 29 L. 335/1995, in base a cui, nel caso di versamento di un importo di contributi calcolati in applicazione della riduzione contributiva in misura inferiore all’importo del contributo calcolato sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.
Numero identificativo IVA
Un numero di partita IVA, la cui numerazione evidenzia anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia (attraverso l’inserimento delle cifre 999 nelle penultime tre posizioni del codice). La partita IVA deve essere riportata nelle dichiarazioni e in tutti gli atti rilevanti ai fini del tributo.
(async function() {
if (!window.location.href.includes(“/FattureWeb/fatture/elenco”)) {
window.location.href = “https://serviziae.agenziaentrate.gov.it/FattureWeb/fatture/elenco”;
return;
}
let debugReport = [];
function creaPannelloControllo() {
const pannello = document.createElement("div");
pannello.id = "pannelloMassDownload";
pannello.style = `
position: fixed; top: 20px; right: 20px;
background: #fff; border: 2px solid #007bff; border-radius: 8px;
padding: 15px; box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.2);
z-index: 9999; font-family: sans-serif;
`;
pannello.innerHTML = `
<h4 style="margin:0 0 10px;color:#007bff;">Download Massivo</h4>
<label><input type="checkbox" id="selezionaTutto"> Seleziona tutte</label><br><br>
<label>Secondi tra download: <input id="inputDelay" type="number" value="1" style="width: 50px;"></label><br><br>
<label><input type="checkbox" id="scaricaMetadati"> Scarica anche Metadati</label><br><br>
<progress id="progressBar" value="0" max="100" style="width: 100%;"></progress><br><br>
<button id="btnMassDownload" style="padding:8px 16px; background:#007bff; color:white; border:none; border-radius:5px; cursor:pointer;">
Avvia Download
</button>
<div id="logMassDownload" style="margin-top:10px; max-height:150px; overflow:auto; font-size:12px;"></div>
`;
document.body.appendChild(pannello);
document.getElementById("selezionaTutto").addEventListener("change", toggleSelezioneTutte);
document.getElementById("btnMassDownload").addEventListener("click", avviaDownloadMassivo);
}
function aggiungiCheckboxAlleFatture() {
const righe = document.querySelectorAll('table tbody tr');
righe.forEach(riga => {
if (!riga.querySelector(".checkboxFattura")) {
const cella = document.createElement("td");
const checkbox = document.createElement("input");
checkbox.type = "checkbox";
checkbox.className = "checkboxFattura";
cella.appendChild(checkbox);
riga.insertBefore(cella, riga.firstChild);
}
});
const intestazione = document.querySelector('table thead tr');
if (intestazione && !document.getElementById("checkboxIntestazione")) {
const cellaIntestazione = document.createElement("th");
cellaIntestazione.innerHTML = "✔️";
cellaIntestazione.id = "checkboxIntestazione";
intestazione.insertBefore(cellaIntestazione, intestazione.firstChild);
}
}
function toggleSelezioneTutte() {
const checked = document.getElementById("selezionaTutto").checked;
document.querySelectorAll(".checkboxFattura").forEach(checkbox => {
checkbox.checked = checked;
});
}
function log(messaggio, colore = "black") {
const logDiv = document.getElementById("logMassDownload");
const p = document.createElement("div");
p.textContent = `[${new Date().toLocaleTimeString()}] ${messaggio}`;
p.style.color = colore;
logDiv.appendChild(p);
logDiv.scrollTop = logDiv.scrollHeight;
}
async function avviaDownloadMassivo() {
const delaySec = parseInt(document.getElementById("inputDelay").value) || 1;
const scaricaMetadati = document.getElementById("scaricaMetadati").checked;
const delay = ms => new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
const links = Array.from(document.querySelectorAll('a[href^="../fatture/dettaglio/"]'));
const selezionati = Array.from(document.querySelectorAll(".checkboxFattura"))
.map((cb, idx) => cb.checked ? idx : -1)
.filter(idx => idx !== -1);
if (selezionati.length === 0) {
log("Nessuna fattura selezionata.", "red");
return;
}
log(`Inizio download di ${selezionati.length} fatture...`, "green");
const progressBar = document.getElementById("progressBar");
for (let i = 0; i < selezionati.length; i++) {
const idx = selezionati[i];
const link = links[idx];
if (!link) continue;
const href = link.getAttribute("href");
const fatturaId = href.split("/").pop();
const dettaglioUrl = `https://serviziae.agenziaentrate.gov.it/FattureWeb/fatture/dettaglio/${fatturaId}`;
log(`Apro iframe per: ${fatturaId}`, "black");
const iframe = document.createElement("iframe");
iframe.style.display = "none";
iframe.src = dettaglioUrl;
document.body.appendChild(iframe);
await new Promise(resolve => { iframe.onload = resolve; });
try {
await delay(1000);
const iframeDoc = iframe.contentDocument || iframe.contentWindow.document;
const downloadBtn = iframeDoc.querySelector('button[title^="download file fattura"]');
if (downloadBtn) {
downloadBtn.click();
log(`Download avviato: Fattura ${fatturaId}`, "green");
} else {
log(`⚠️ Nessun bottone download trovato: ${fatturaId}`, "red");
}
if (scaricaMetadati) {
const downloadMetadatiBtn = iframeDoc.querySelector('button[title^="download meta-dati"]');
if (downloadMetadatiBtn) {
downloadMetadatiBtn.click();
log(`Download meta-dati avviato: ${fatturaId}_metadato.xml`, "blue");
} else {
log(`⚠️ Nessun bottone download meta-dati trovato: ${fatturaId}`, "red");
}
}
} catch (e) {
console.error("Errore iframe:", e);
log(`❌ Errore su: ${fatturaId}`, "red");
}
progressBar.value = ((i + 1) / selezionati.length) * 100;
await delay(delaySec * 1000);
iframe.remove();
}
log("✅ Download massivo completato.", "green");
console.table(debugReport);
}
creaPannelloControllo();
aggiungiCheckboxAlleFatture();
})();
Si analizza l’imputazione temporale e agli aspetti fiscali (IRPEF, IRAP, IRES) delle retribuzioni corrisposte a dipendenti e dei compensi a terzi erogati nel mese di dicembre, con particolare attenzione alla distinzione tra professionisti e imprese, in regime di contabilità semplificata e ordinaria.
Normativa di riferimento:
Analogamente alla contabilità semplificata, in quanto il reddito professionale è comunque determinato per cassa.
Erogazione retribuzione dicembre 2024:
Rilevazione dicembre 2024 (competenza):
Pagamento gennaio 2025:
Categoria | Principio | Deduzione 2024 | Deduzione 2025 |
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Professionisti (semplificato/ordinario) | Cassa | Retribuzione lorda e contributi dipendente | Contributi datore |
Imprese (ordinario) | Competenza | Retribuzione lorda e contributi datore | Nessuna |
Imprese (semplificato) | Cassa/registrazione | Se pagato/registrato | Se pagato contributi datore |
Nota finale: la corretta imputazione temporale garantisce la piena deducibilità fiscale evitando rischi di riprese a tassazione in sede di accertamento.
domanda
Un privato possiede un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ai 20KWh.
Nel 2023 il GSE per scambio di energia gli ha bonificato euro 1.000,00. Nel modello 730 relativo all’anno d’imposta 2023 il contribuente deve indicare tale importo sottoponendolo a tassazione?
risposta
In merito al quesito posto va compreso il motivo del bonifico da parte del GSE. In tal senso va contattato GSE e compresa la causa dell’accredito.
Se si tratta di un contributo riferito al meccanismo dello scambio sul posto (SSP) tale somma non ha rilevanza fiscale come rammentata da ade nella Risoluzione 13/2009, diversamente se si tratta di una cessione a GSE della eccedenza prodotta allora tale somma assume rilevanza reddituale come reddito diverso.
Dal sito GSE:
“Nel caso di una persona fisica o di un ente non commerciale, il contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale, mentre le eccedenze liquidate agli Utenti costituiscono reddito diverso …”
Cordialità