Con la circolare 24.04.2025, n. 83 l’Inps ha reso operativa la riduzione contributiva per i soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle Gestioni artigiani e commercianti. Si analizza la relazione tra questa misura e la riduzione già vigente a favore dei forfetari.
La legge di Bilancio 2025 ha introdotto una riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali, sia quelli entro il minimale che quelli eccedenti, per i primi 36 mesi consecutivi di attività, a favore dei lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
Con circolare n. 83/2025, l’Inps ha reso operativa la misura definendo il campo di applicazione e i requisiti necessari.
La riduzione, in particolare, si rivolge a:
– titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;
– soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.);
– coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari di cui sopra che, congiuntamente abbiano avviato nel corso del 2025 un’attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria e siano iscritti per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.
La nuova riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti (per esempio, la riduzione al 50% dei contributi per soggetti con più di 65 anni, già pensionati Inps) ed è interessante analizzare come la stessa si relazioni con il regime agevolato per i forfetari (introdotto dalla L. 190/2014) consistente in una riduzione del 35% della contribuzione e accessibile esclusivamente avanzando apposita domanda telematica all’Inps entro il 28.02.
Secondo la circolare Inps, il contribuente iscritto nel 2025, che abbia richiesto l’applicazione del regime forfetario previdenziale prima della pubblicazione della circolare (24.04.2025) potrà comunque presentare la domanda di riduzione del 50%: in deroga alla regola generale, infatti, la presentazione della domanda determinerà la disapplicazione del regime previdenziale forfetario dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale e l’applicazione della riduzione contributiva del 50%.
Oltre a questo, in via eccezionale e per il solo anno 2025, tale opzione non determinerà l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo forfetario al termine della fruizione della nuova riduzione 2025: nella sostanza, un neoiscritto potrà beneficiare della riduzione del 50% per i primi 36 mesi per poi fruire, successivamente, della riduzione del 35%.
L’alternatività delle misure, peraltro, riguarda il singolo lavoratore e non il nucleo aziendale: il titolare di impresa già attiva in data antecedente al 1.01.2025, in regime forfetario, che già gode della riduzione al 35%, potrà dunque richiedere la riduzione al 50% con riferimento ai contributi dovuti per un suo collaboratore familiare che si iscriva per la prima volta nel 2025.
Rispetto a tutto quanto sopra, è comunque necessario ricordare che, ai fini dell’accredito della contribuzione versata, valgono le disposizioni dell’art. 2, c. 29 L. 335/1995, in base a cui, nel caso di versamento di un importo di contributi calcolati in applicazione della riduzione contributiva in misura inferiore all’importo del contributo calcolato sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.