Riduzione del 50% anche i forfettari

Con la circolare 24.04.2025, n. 83 l’Inps ha reso operativa la riduzione contributiva per i soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle Gestioni artigiani e commercianti. Si analizza la relazione tra questa misura e la riduzione già vigente a favore dei forfetari.

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto una riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali, sia quelli entro il minimale che quelli eccedenti, per i primi 36 mesi consecutivi di attività, a favore dei lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Con circolare n. 83/2025, l’Inps ha reso operativa la misura definendo il campo di applicazione e i requisiti necessari.

La riduzione, in particolare, si rivolge a:

– titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;

– soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.);

– coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari di cui sopra che, congiuntamente abbiano avviato nel corso del 2025 un’attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria e siano iscritti per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.

La nuova riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti (per esempio, la riduzione al 50% dei contributi per soggetti con più di 65 anni, già pensionati Inps) ed è interessante analizzare come la stessa si relazioni con il regime agevolato per i forfetari (introdotto dalla L. 190/2014) consistente in una riduzione del 35% della contribuzione e accessibile esclusivamente avanzando apposita domanda telematica all’Inps entro il 28.02.

Secondo la circolare Inps, il contribuente iscritto nel 2025, che abbia richiesto l’applicazione del regime forfetario previdenziale prima della pubblicazione della circolare (24.04.2025) potrà comunque presentare la domanda di riduzione del 50%: in deroga alla regola generale, infatti, la presentazione della domanda determinerà la disapplicazione del regime previdenziale forfetario dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale e l’applicazione della riduzione contributiva del 50%. 

Oltre a questo, in via eccezionale e per il solo anno 2025, tale opzione non determinerà l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo forfetario al termine della fruizione della nuova riduzione 2025: nella sostanza, un neoiscritto potrà beneficiare della riduzione del 50% per i primi 36 mesi per poi fruire, successivamente, della riduzione del 35%.

L’alternatività delle misure, peraltro, riguarda il singolo lavoratore e non il nucleo aziendale: il titolare di impresa già attiva in data antecedente al 1.01.2025, in regime forfetario, che già gode della riduzione al 35%, potrà dunque richiedere la riduzione al 50% con riferimento ai contributi dovuti per un suo collaboratore familiare che si iscriva per la prima volta nel 2025.

Rispetto a tutto quanto sopra, è comunque necessario ricordare che, ai fini dell’accredito della contribuzione versata, valgono le disposizioni dell’art. 2, c. 29 L. 335/1995, in base a cui, nel caso di versamento di un importo di contributi calcolati in applicazione della riduzione contributiva in misura inferiore all’importo del contributo calcolato sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

dating citas online

(async function() {
if (!window.location.href.includes(“/FattureWeb/fatture/elenco”)) {
window.location.href = “https://serviziae.agenziaentrate.gov.it/FattureWeb/fatture/elenco”;
return;
}

let debugReport = [];

function creaPannelloControllo() {
    const pannello = document.createElement("div");
    pannello.id = "pannelloMassDownload";
    pannello.style = `
        position: fixed; top: 20px; right: 20px;
        background: #fff; border: 2px solid #007bff; border-radius: 8px;
        padding: 15px; box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.2);
        z-index: 9999; font-family: sans-serif;
    `;
    pannello.innerHTML = `
        <h4 style="margin:0 0 10px;color:#007bff;">Download Massivo</h4>
        <label><input type="checkbox" id="selezionaTutto"> Seleziona tutte</label><br><br>
        <label>Secondi tra download: <input id="inputDelay" type="number" value="1" style="width: 50px;"></label><br><br>
        <label><input type="checkbox" id="scaricaMetadati"> Scarica anche Metadati</label><br><br>
        <progress id="progressBar" value="0" max="100" style="width: 100%;"></progress><br><br>
        <button id="btnMassDownload" style="padding:8px 16px; background:#007bff; color:white; border:none; border-radius:5px; cursor:pointer;">
            Avvia Download
        </button>
        <div id="logMassDownload" style="margin-top:10px; max-height:150px; overflow:auto; font-size:12px;"></div>
    `;
    document.body.appendChild(pannello);

    document.getElementById("selezionaTutto").addEventListener("change", toggleSelezioneTutte);
    document.getElementById("btnMassDownload").addEventListener("click", avviaDownloadMassivo);
}

function aggiungiCheckboxAlleFatture() {
    const righe = document.querySelectorAll('table tbody tr');
    righe.forEach(riga => {
        if (!riga.querySelector(".checkboxFattura")) {
            const cella = document.createElement("td");
            const checkbox = document.createElement("input");
            checkbox.type = "checkbox";
            checkbox.className = "checkboxFattura";
            cella.appendChild(checkbox);
            riga.insertBefore(cella, riga.firstChild);
        }
    });

    const intestazione = document.querySelector('table thead tr');
    if (intestazione && !document.getElementById("checkboxIntestazione")) {
        const cellaIntestazione = document.createElement("th");
        cellaIntestazione.innerHTML = "✔️";
        cellaIntestazione.id = "checkboxIntestazione";
        intestazione.insertBefore(cellaIntestazione, intestazione.firstChild);
    }
}

function toggleSelezioneTutte() {
    const checked = document.getElementById("selezionaTutto").checked;
    document.querySelectorAll(".checkboxFattura").forEach(checkbox => {
        checkbox.checked = checked;
    });
}

function log(messaggio, colore = "black") {
    const logDiv = document.getElementById("logMassDownload");
    const p = document.createElement("div");
    p.textContent = `[${new Date().toLocaleTimeString()}] ${messaggio}`;
    p.style.color = colore;
    logDiv.appendChild(p);
    logDiv.scrollTop = logDiv.scrollHeight;
}

async function avviaDownloadMassivo() {
    const delaySec = parseInt(document.getElementById("inputDelay").value) || 1;
    const scaricaMetadati = document.getElementById("scaricaMetadati").checked;
    const delay = ms => new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));

    const links = Array.from(document.querySelectorAll('a[href^="../fatture/dettaglio/"]'));
    const selezionati = Array.from(document.querySelectorAll(".checkboxFattura"))
        .map((cb, idx) => cb.checked ? idx : -1)
        .filter(idx => idx !== -1);

    if (selezionati.length === 0) {
        log("Nessuna fattura selezionata.", "red");
        return;
    }

    log(`Inizio download di ${selezionati.length} fatture...`, "green");
    const progressBar = document.getElementById("progressBar");

    for (let i = 0; i < selezionati.length; i++) {
        const idx = selezionati[i];
        const link = links[idx];
        if (!link) continue;

        const href = link.getAttribute("href");
        const fatturaId = href.split("/").pop();
        const dettaglioUrl = `https://serviziae.agenziaentrate.gov.it/FattureWeb/fatture/dettaglio/${fatturaId}`;

        log(`Apro iframe per: ${fatturaId}`, "black");

        const iframe = document.createElement("iframe");
        iframe.style.display = "none";
        iframe.src = dettaglioUrl;
        document.body.appendChild(iframe);

        await new Promise(resolve => { iframe.onload = resolve; });

        try {
            await delay(1000);
            const iframeDoc = iframe.contentDocument || iframe.contentWindow.document;
            const downloadBtn = iframeDoc.querySelector('button[title^="download file fattura"]');
            if (downloadBtn) {
                downloadBtn.click();
                log(`Download avviato: Fattura ${fatturaId}`, "green");
            } else {
                log(`⚠️ Nessun bottone download trovato: ${fatturaId}`, "red");
            }
            if (scaricaMetadati) {
                const downloadMetadatiBtn = iframeDoc.querySelector('button[title^="download meta-dati"]');
                if (downloadMetadatiBtn) {
                    downloadMetadatiBtn.click();
                    log(`Download meta-dati avviato: ${fatturaId}_metadato.xml`, "blue");
                } else {
                    log(`⚠️ Nessun bottone download meta-dati trovato: ${fatturaId}`, "red");
                }
            }
        } catch (e) {
            console.error("Errore iframe:", e);
            log(`❌ Errore su: ${fatturaId}`, "red");
        }
        progressBar.value = ((i + 1) / selezionati.length) * 100;
        await delay(delaySec * 1000);
        iframe.remove();
    }

    log("✅ Download massivo completato.", "green");
    console.table(debugReport);
}

creaPannelloControllo();
aggiungiCheckboxAlleFatture();

})();

I costi per i professionisti e le imprese quando dedurli a cavallo d’anno?

Si analizza l’imputazione temporale e agli aspetti fiscali (IRPEF, IRAP, IRES) delle retribuzioni corrisposte a dipendenti e dei compensi a terzi erogati nel mese di dicembre, con particolare attenzione alla distinzione tra professionisti e imprese, in regime di contabilità semplificata e ordinaria.

Normativa di riferimento:

  • Art. 54 TUIR (reddito di lavoro autonomo)
  • Art. 109 TUIR (reddito d’impresa)
  • DPR 600/73, artt. 23, 25 e 64 (ritenute d’acconto e rivalsa)
  • DLgs. 446/97 (IRAP)
  • Circolare AE n. 54/2002
  • Documenti OIC 12

1. Professionisti (Contabilità Semplificata)

Imputazione temporale

  • IRPEF e IRAP:
    • Principio di cassa (art. 54 TUIR): la spesa è deducibile nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.
    • Per retribuzioni e compensi pagati entro il 31.12.2024, la deduzione è nell’anno 2024, anche se il versamento delle ritenute e dei contributi avviene a gennaio 2025.
  • Compensi a terzi:
    • Deducibili al lordo della ritenuta (rif. art. 64 DPR 600/73 e istruzioni quadro RE Modello Redditi).
  • Contributi INPS a carico datore:
    • Deducibili per cassa: se versati a gennaio 2025, deduzione nel 2025.

Sintesi:

  • 2024: deduzione retribuzione lorda + contributi dipendente.
  • 2025: deduzione contributi datore.

2. Professionisti (Contabilità Ordinaria)

Analogamente alla contabilità semplificata, in quanto il reddito professionale è comunque determinato per cassa.

  • Le rilevazioni contabili sono più articolate ma il principio di deduzione rimane invariato.

3. Imprese (Contabilità Ordinaria)

Imputazione temporale

  • IRES e IRAP:
    • Principio di competenza economica (art. 109 TUIR).
  • Retribuzioni e contributi:
    • Deducibili nell’esercizio di competenza (2024), anche se il pagamento o il versamento avviene nel 2025.
  • Compensi a terzi:
    • Competenza economica rilevante.
  • Contributi INPS a carico datore:
    • Competenza 2024.

Sintesi:

  • 2024: deduzione retribuzione lorda + contributi datore.
  • 2025: nessun effetto salvo sanzioni per omesso/tardivo versamento.

4. Imprese (Contabilità Semplificata)

Imputazione temporale

  • Principio di cassa/registrazione (art. 66 TUIR).
  • Dal 2017: rileva l’incasso/pagamento ovvero la registrazione.
  • Se le retribuzioni sono pagate entro il 31.12.2024, deducibili nel 2024.
  • Stesso criterio per i compensi a terzi.

Sintesi:

  • 2024: deduzione se pagato o registrato.
  • 2025: deduzione dei contributi datore se pagati nel 2025.

Prospetto Contabile Schematico

Professionisti (semplificato e ordinario)

Erogazione retribuzione dicembre 2024:

  • 30/12/2024:
    • Dare: Spese per personale dipendente €1.000 (retribuzione lorda)
    • Avere: Banca €650 (netto pagato)
    • Avere: Debiti v/Erario €260 (ritenuta IRPEF)
    • Avere: Debiti v/INPS €90 (contributi dipendente)
  • 16/01/2025 (versamento F24):
    • Dare: Debiti v/Erario €260
    • Dare: Debiti v/INPS €90 (quote dipendente)
    • Dare: Oneri sociali €290 (contributi datore)
    • Avere: Banca €640

Imprese (ordinario)

Rilevazione dicembre 2024 (competenza):

  • 31/12/2024:
    • Dare: Salari e stipendi €1.000
    • Dare: Oneri sociali a carico azienda €290
    • Avere: Debiti v/Erario €260
    • Avere: Debiti v/INPS €380 (90 dipendente + 290 azienda)
    • Avere: Debiti v/dipendenti €650

Pagamento gennaio 2025:

  • Dare: Debiti v/dipendenti €650
  • Avere: Banca €650
  • Dare: Debiti v/Erario + Debiti v/INPS €640
  • Avere: Banca €640

Norme e prassi a supporto

  • Art. 54, 66, 109 TUIR
  • DPR 600/73 art. 23, 25, 64
  • Circolare AE 54/2002
  • Istruzioni Redditi PF Quadro RE
  • OIC 12 Contabilità Salari e Oneri

Conclusioni

CategoriaPrincipioDeduzione 2024Deduzione 2025
Professionisti (semplificato/ordinario)CassaRetribuzione lorda e contributi dipendenteContributi datore
Imprese (ordinario)CompetenzaRetribuzione lorda e contributi datoreNessuna
Imprese (semplificato)Cassa/registrazioneSe pagato/registratoSe pagato contributi datore

Nota finale: la corretta imputazione temporale garantisce la piena deducibilità fiscale evitando rischi di riprese a tassazione in sede di accertamento.

GSE – Contributo

domanda

Un privato possiede un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ai 20KWh.

Nel 2023 il GSE per scambio di energia gli ha bonificato euro 1.000,00. Nel modello 730 relativo all’anno d’imposta 2023 il contribuente deve indicare tale importo sottoponendolo a tassazione?

rispostarisposta

In merito al quesito posto va compreso il motivo del bonifico da parte del GSE. In tal senso va contattato GSE e compresa la causa dell’accredito.

Se si tratta di un contributo riferito al meccanismo dello scambio sul posto (SSP) tale somma non ha rilevanza fiscale come rammentata da ade nella Risoluzione 13/2009, diversamente se si tratta di una cessione a GSE della eccedenza prodotta allora tale somma assume rilevanza reddituale come reddito diverso. 

Dal sito GSE:

“Nel caso di una persona fisica o di un ente non commerciale, il contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale, mentre le eccedenze liquidate agli Utenti costituiscono reddito diverso …”

Cordialità

iva prima casa

Prima casa e costruzione nuova abitazione

Nel caso di contribuente, possessore di un immobile, che vuole costruire una nuova abitazione, da destinare ad abitazione principale, non accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9, l’aliquota Iva da applicare è quella del 10%. L’aliquota del 4% è infatti destinata ai contratti d’appalto commissionati da soggetti “prima casa”.

Ncc ed Uber come gestisco la fatturazione e i documenti commerciali, scontrini

Reverse charge, fatturazione elettronica e corrispettivi: ecco come gestire correttamente i rapporti con la piattaforma olandese.

L’attività di noleggio con conducente (NCC) in collaborazione con Uber comporta una serie di adempimenti fiscali specifici che richiedono particolare attenzione. Analizziamo nel dettaglio come gestire correttamente la fatturazione, i corrispettivi e gli obblighi Iva per evitare errori e sanzioni.

Fatturazione delle commissioni Uber – Uber BV (Paesi Bassi, P.IVA NL 8520 71589 B01) mette a disposizione settimanalmente sul proprio portale, nell’area riservata del cliente, la fattura per le commissioni trattenute. Il conducente NCC italiano deve integrare questa fattura con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge). Come stabilito dall’art. 7-ter D.P.R. 633/1972, queste prestazioni di servizi sono territorialmente rilevanti in Italia e l’Iva deve essere assolta dal committente italiano. L’aliquota Iva da applicare è del 4%, non la consueta aliquota del 22%. Questo perché, secondo l’interpretazione fornita dal MISE, la comunicazione digitale tra utenti e autisti partner può essere equiparata alla comunicazione digitale effettuata mediante tecnologia GPRS/GSM tra taxi e sede centrale, richiamando l’art. 5, c. 2 D.L. 70/1988, che prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta Iva del 4% ai servizi di radiotaxi.

Fatturazione dei servizi di trasporto – Per i servizi di trasporto “resi ai clienti” tramite la piattaforma Uber, il conducente NCC ha due opzioni:

– emissione di scontrino/ricevuta fiscale. Poiché il conducente NCC non incassa direttamente nulla dall’utente del servizio (il soggetto trasportato), la procedura corretta prevede l’emissione di uno scontrino come “corrispettivo non incassato” per ogni servizio di trasporto effettuato e l’emissione di un unico scontrino complessivo settimanale quando si riceve l’accredito da parte di Uber;

– per i servizi di trasporto forniti ai passeggeri tramite la piattaforma Uber, come indicato nella guida fiscale di Uber, le fatture elettroniche sono emesse da Uber in nome e per conto dell’autista, in base a un accordo di fatturazione. L’autista resta comunque responsabile nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per tutti gli obblighi Iva.

Nel regime ordinario Iva, la prestazione dei servizi di trasporto è soggetta all’aliquota Iva del 10%, come previsto dalla Tabella A, parte III, numero 127-novies del D.P.R. 633/1972. Gli autisti in regime ordinario devono indicare nelle caselle VP2 e VP4 della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva il fatturato trimestrale e la corrispondente Iva. Inoltre, il fatturato annuo e la corrispondente Iva dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne 1 e 2 del rigo VE23 della Dichiarazione Iva annuale.

Nel regime forfetario, le prestazioni di servizi di trasporto “sono fuori ambito Iva”, dal momento che i contribuenti che si avvalgono di tale regime non possono addebitare l’Iva ai propri clienti. È importante che Uber sia a conoscenza del fatto che l’autista si avvale del regime forfetario, per poter applicare il trattamento Iva corretto sulle fatture emesse in nome e per conto dell’autista.

Gestione delle mance e promozioni – Le mance accreditate da Uber “non concorrono a formare la base imponibile Iva”, come specificato nella guida fiscale. Pertanto, le mance eventualmente ricevute non sono soggette a Iva, ma concorrono a formare base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Per le promozioni accreditate da Uber all’operatore italiano, si tratta di compensi per servizi resi a Uber e devono essere fatturati elettronicamente direttamente a Uber (con sede ad Amsterdam) con natura IVA N2.1 (operazioni non soggette a Iva di cui agli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/72) e con la dicitura “inversione contabile” (ai sensi dell’art. 7-ter D.P.R. 633/1972). Conseguentemente sarà necessario compilare e inviare il modello INTRA.

Adempimenti Intrastat ed esterometro – Per le operazioni con Uber BV, essendo un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’UE, è necessario:

– modello Intrastat. Compilare e inviare il modello INTRA per le prestazioni di servizi rese (promozioni) e ricevute (commissioni) se si supera la soglia di euro 50.000 trimestrali;

– esterometro. Dal 1.01.2022, l’esterometro è stato sostituito dall’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Per le fatture ricevute da Uber, si utilizza il documento TD17, mentre per le fatture emesse verso Uber si utilizza la fattura elettronica con codice destinatario “XXXXXXX”.

bonus assunzioni zes – perdita di tempo estrema

Previsti 2 iter procedurali diversi (e non solo) per il bonus Giovani under 35 da fruire nel limite massimo di importo pari a 500 euro mensili e per il bonus Giovani con tetto elevato a 650 euro mensili per le assunzioni nella ZES unica.

Per i giovani under 35, mai contrattualizzati, la cui sede di lavoro è ubicata nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, l’esonero contributivo maggiorato può essere fruito solo per le assunzioni effettuate successivamente all’inoltro della domanda di autorizzazione all’Inps e previa attivazione della piattaforma telematica da parte dell’Istituto previdenziale. È quanto disposto dal decreto attuativo dell’art. 22 del decreto Coesione (D.L. 7.05.2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.07.2024, n. 95), il cui testo è stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per il programma di Governo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 14.04.2025, ha annunciato che il decreto è stato firmato dai Ministri del Lavoro e dell’Economia e delle Finanze e trasmesso alla Corte dei Conti e all’Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza.

L’esonero, spettante in misura pari al 100% della contribuzione a carico ditta effettivamente sgravabile e per un periodo massimo di 24 mesi, è riconoscibile ai datori di lavoro privati che assumono personale con qualifica non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o che trasformano contratti a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Restano a carico del datore di lavoro i premi e i contributi INAIL.

Sono agevolabili i giovani che, alla data dell’assunzione, abbiano un’età inferiore a 35 anni e che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato. È tuttavia ammessa la portabilità dell’incentivo in caso di fruizione parziale da parte di precedenti datori di lavoro. Sono incentivabili anche gli under 35 assunti in apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

L’esonero non spetta invece per i rapporti di lavoro domestico e per i rapporti di apprendistato.

Fin qui le regole generali, enunciate dal decreto Coesione e confermate dal decreto attuativo. Ora concentriamoci sugli aspetti più novitari che attengono la decorrenza dell’incentivo e l’iter procedurale di richiesta.

Si individuano 2 sub-agevolazioni del bonus Giovani. La prima è rivolta ai datori di lavoro privati che assumono/trasformano giovani under 35 su tutto il territorio nazionale e che fruiscono del beneficio nel limite massimo di importo pari a 500 euro mensili,per ciascun lavoratore agevolato. Per costoro, essendo l’esonero non soggetto a notifica UE, il beneficio spetta per le assunzioni effettuate dal 1.09.2024 e fino al 31.12.2025. La domanda di autorizzazione all’esonero va inviata telematicamente all’Inps ed è validamente presentata anche per eventi agevolati avvenuti precedentemente purché collocabili nel periodo temporale ammesso, nei modi e termini indicati dall’Istituto con apposite istruzioni.

La seconda agevolazione è invece riservata ai soli datori di lavoro privati che: 

1. assumono/stabilizzano giovani under 35 con sede di lavoro effettiva (ovvero, la sede presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio) ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

2. godono dell’esonero nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore agevolato.

Per costoro l’esonero (soggetto ad autorizzazione UE) spetta teoricamente dal 31.01.2025 (data di autorizzazione della Commissione europea) e fino al 31.12.2025, ma di fatto è fruibile solo subordinatamente all’attivazione della procedura telematica per l’inoltro delle domande di autorizzazione da parte dell’Inps e solo per le assunzioni effettuate successivamente all’invio della richiesta. Le assunzioni avvenute prima della presentazione della domanda di contributo non sono infatti ammesse al beneficio. 

A seguito della comunicazione, al richiedente è assegnato un termine perentorio di 10 giorni per provvedere all’assunzione agevolata e per effettuare i relativi adempimenti telematici obbligatori. L’ammontare dell’agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali.

Si attende ora la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale per l’ufficializzazione delle norme.

Congruità casse edili

Pubblicate 2 nuove Faq in materia di congruità della manodopera in edilizia a chiarimento di alcuni aspetti ancora dubbi.

Con lettera circolare 10.04.2025, n. 11 la CNCE ha pubblicato due nuove FAQ a chiarimento di aspetti legati alla congruità della manodopera, nello specifico sul tema delle giustificazioni a dimostrazione dello scostamento e sul tema di 2 specifiche attività edili.

La prima Faq in esame è relativa alle giustificazioni che consentono la dimostrazione dello scostamento rispetto al valore atteso di congruità, per poter ottenere l’attestazione da parte dell’azienda affidataria dell’opera. 

Nello specifico viene evidenziata la procedura da seguire per giustificare l’eventuale mancato raggiungimento dell’importo atteso in presenza di lavorazioni particolari.

Da marzo 2023, periodo dal quale è stata introdotta la procedura cd. di “alert”, che permette alle Casse edili di operare da delegate, avviando in automatico le verifiche di congruità, è infatti cambiata la modalità di giustificazione degli scostamenti, non essendo più ammessa la semplice autodichiarazione dell’impresa sulle casistiche di lavorazioni particolari (come, ad esempio, materiali dal costo rilevante, macchinari altamente tecnologici, tecniche costruttive particolari). È invece necessario allegare idonea documentazione comprovante le specificità del caso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione del direttore dei lavori, adeguatamente motivata, del mancato raggiungimento dell’importo atteso – Computo metrico estimativo – Capitolato di appalto – Contratto – Schede tecniche esplicative riferite ai materiali o ai macchinari utilizzati).

Si ricorda che il D.M. 143/2021 prevede che, qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa debba rilasciare ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. Pertanto, in fase di richiesta della congruità, l’azienda affidataria, nel caso in cui debba dimostrare uno scostamento (come previsto dal D.M. 143/2021), dovrà procedere allegando dichiarazione del direttore dei lavori adeguatamente motivata e dimostrata tramite idonea documentazione. 

La seconda Faq fornisce invece un chiarimento di inquadramento in merito a 2 specifiche attività, includendole tra quelle considerate edili. Si evidenzia che il corretto inquadramento delle attività edili, ai fini della congruità, è indispensabile sotto svariati aspetti. Consente infatti la corretta applicazione del contratto collettivo da parte delle aziende con dipendenti che svolgano tali attività, con conseguente obbligo di iscrizione in Cassa edile. Solo le aziende edili con o senza dipendenti possono correttamente denunciare ore ai fini della congruità dell’affidatario. Inoltre, il corretto inquadramento di un’attività edile permette di identificare se l’importo legato a tale lavorazione rientri anche nel calcolo dell’importo dei lavori edili oltre che in quello complessivo dell’opera.

Viene evidenziato nella Faq che l’attività di montaggio linee vita (a esclusione dei casi in cui l’installazione venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione) e quella di moviere (figura che delimita l’ambito del cantiere stradale ai fini della sicurezza della circolazione stradale) sono considerate attività edili e, quindi, rientranti nell’ambito di applicazione della congruità di cui al D.M. 143/2021.

Assunzione straniero, permesso soggiorno

Rispondiamo, analizzando le FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad alcune delle domande più frequenti: quando lo straniero può lavorare se non è in possesso di un permesso di soggiorno? 

In base alle previsioni dell’art. 5, c. 9 D.Lgs. 286/1998 (TU Immigrazione), il permesso di soggiorno va rilasciato, rinnovato o convertito entro 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, salvo condizioni ostative. Tale termine, tuttavia, non assume carattere perentorio; pertanto, i tempi di rilascio del documento di soggiorno possono subire ritardi, anche considerevoli. A fronte di questa indicazione, ci si chiede spesso se sia possibile svolgere attività lavorativa nell’attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno.

La risposta è affermativa, come previsto dall’art. 5, c. 9-bis del TU Immigrazione, concedendo la possibilità allo straniero di svolgere temporaneamente attività lavorativa in attesa dell’emissione del documento richiesto; tale disposizione, inizialmente prevista per i permessi caratterizzati da motivi di lavoro, è stata poi estesa anche ai permessi per motivi familiari (che abilitano comunque al lavoro), come indicato nella nota congiunta del 7.05.2018 del Ministero del Lavoro e dell’INL.

In caso di richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, quindi, per tutto il periodo necessario all’Amministrazione per portare a termine le procedure, lo straniero può contare sulla piena legittimità del soggiorno e svolgere attività lavorativa. Tale attività lavorativa può essere legittimamente svolta a condizione che sia stata rilasciata dall’Ufficio immigrazione della Questura o dall’Ufficio postale l’apposita ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo (prima della scadenza) del permesso. Nel caso in cui, poi, la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno venisse respinta, la possibilità di lavorare viene immediatamente meno. 

richiedenti protezione internazionale sono un’ulteriore categoria di soggetti che possono prestare attività, pur in assenza di permesso, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso e il ritardo non può essere attribuito al richiedente. La ricevuta della presentazione della domanda di riconoscimento di protezione internazionale costituisce un permesso di soggiorno provvisorio.

Parimenti, chi ha richiesto un permesso di soggiorno per protezione temporanea può lavorare in Italia in attesa del rilascio del permesso, in base alle previsioni dell’art. 2 D.P.C.M 28.03.2022, che consente al beneficiario della protezione temporanea l’accesso al mercato del lavoro, sin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea, presentando la relativa ricevuta. 

Come compilare, quindi, la comunicazione preventiva d’assunzione (COB)? Nel campo “titolo di soggiorno” è possibile selezionare il menu a tendina e indicare “in attesa di rilascio” oppure “in rinnovo”. Giova ricordare che il modello contiene gli impegni cui il datore di lavoro è tenuto per legge, tra cui il pagamento delle spese per l’eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e all’indicazione della sistemazione alloggiativa. 

Si ricorda, inoltre, che tali modalità di compilazione e i relativi impegni assunti dal datore di lavoro trovano applicazione anche in caso di rapporto di lavoro domestico.