La circolare 31 del 24 settembre scorso, al § 5, tratta degli effetti della correzione degli errori contabili sulla determinazione della base imponibile IRAP.
In via preliminare, viene precisato che, anche ai fini del calcolo del valore della produzione netta, così come in ambito IRES, le sopravvenienze attive o passive derivanti dalla correzione di errate registrazioni contabili (di regola imputate, rispettivamente, nelle voci E.20 ed E.21 del Conto economico) non assumono autonoma rilevanza reddituale. L’affermazione supera espressamente quanto in precedenza affermato dalla circolare n. 141/1998 (§ 3.2.1.3.3). In tale sede, il Ministero delle Finanze si era espresso a favore della rilevanza, ai fini IRAP, dei suddetti componenti reddituali, anche se derivanti da errori, a condizione che gli stessi fossero correlati a componenti classificabili originariamente in una delle voci rilevanti (voci ordinarie) ai fini della determinazione della base imponibile (c.d. principio di correlazione). Stando a tale impostazione, ad esempio, una sopravvenienza passiva rilevata nell’esercizio T, derivante dalla correzione di un errore contabile commesso nell’esercizio T-1, avrebbe comunque concorso alla formazione della base imponibile IRAP nell’esercizio T.
La circolare n. 31/2013 pone fine alla querelle: anche ai fini IRAP, la necessità di garantire il rispetto del principio di competenza “impone di dare rilievo ai fini fiscali esclusivamente alle corrette imputazioni temporali senza consentire l’applicazione di deroghe al principio di competenza stesso come avviene in bilancio nell’ipotesi di contabilizzazione di errori contabili”. L’Agenzia fonda la propria interpretazione sul disposto dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 446/97, in base al quale, indipendentemente dalla effettiva collocazione nel Conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto affermato nella circolare n. 27 del 26 maggio 2009 (§ 3.1) con specifico riferimento alla rilevanza delle componenti reddituali imputate a patrimonio netto da parte dei soggetti IAS adopter. In particolare, in tale sede si è affermato che, nell’ipotesi di correzione di errori contabili effettuata a Stato patrimoniale, una diversa imputazione temporale di costi o di ricavi non assume rilevanza nell’esercizio di emersione in bilancio. Le componenti reddituali positive restano imponibili con riferimento all’esercizio di competenza e, di conseguenza, il loro mancato concorso alla formazione della base imponibile rimane sanzionabile con riferimento al periodo d’imposta in cui l’operazione doveva essere correttamente contabilizzata.
1. Installazione di Pannelli Fotovoltaici (Codice Comunicazione 19)
Codice Modello 730/2024: RIGO E41 – E43
Colonna 1 (Tipo di intervento): Inserire il codice 16
Colonna 2 (Anno di riferimento): Indicare l’anno 2022
Colonna 3 (Numero rata): Indicare ‘1’ per la rata del 2023
Colonna 4 (Importo della spesa): Inserire l’importo della rata del 2023
2. Installazione di Batterie di Accumulo (Codice Comunicazione 20)
Codice Modello 730/2024: RIGO E41 – E43
Colonna 1 (Tipo di intervento): Inserire il codice 17
Colonna 2 (Anno di riferimento): Indicare l’anno 2022
Colonna 3 (Numero rata): Indicare ‘1’ per la rata del 2023
Colonna 4 (Importo della spesa): Inserire l’importo della rata del 2023
3. Installazione di Colonnine di Ricarica per Veicoli Elettrici (Codice Comunicazione 21)
Codice Modello 730/2024: RIGO E56
Colonna 1 (Tipo di intervento): Inserire il codice 5
Colonna 2 (Anno di riferimento): Indicare l’anno 2022
Colonna 3 (Numero rata): Indicare ‘1’ per la rata del 2023
Colonna 4 (Importo della spesa): Inserire l’importo della rata del 2023
Modello Redditi PF 2024
Quadro RP – Sezione IV-A:
Rigo RP83:
Colonna 1: Anno di riferimento (2022)
Colonna 2: Tipo di intervento (Codice 16 per pannelli fotovoltaici, 17 per sistemi di accumulo, 5 per colonnine di ricarica)
Colonna 3: Numero rata (1 per il 2023)
Colonna 4: Importo della spesa
Tabella di Raccordo tra Codici di Comunicazione Online e Codici Modello 730/2024
Ecco un riassunto delle corrispondenze tra i codici utilizzati nella comunicazione online per la cessione del credito e i codici del Modello 730/2024:
Intervento
Codice Comunicazione
Codice Modello 730/2024
Installazione di impianti solari fotovoltaici (Art. 119 – Comma 6)
19
16
Sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici (Art. 119 – Comma 6)
20
17
Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici (Art. 119 – Comma 8)
21
5
Esempio di Compilazione Dettagliata:
Supponiamo che l’importo annuale della rata del 2023 sia di 1.000 euro per ciascun intervento.
Pannelli Fotovoltaici:
Rigo E41:
Colonna 1: 16
Colonna 2: 2022
Colonna 3: 1
Colonna 4: 1.000
Batterie di Accumulo:
Rigo E42:
Colonna 1: 17
Colonna 2: 2022
Colonna 3: 1
Colonna 4: 1.000
Colonnine di Ricarica:
Rigo E56:
Colonna 1: 5
Colonna 2: 2022
Colonna 3: 1.000
Seguendo queste istruzioni dettagliate, dovresti essere in grado di compilare correttamente il Modello 730/2024 per le detrazioni relative al Superbonus. Se hai ulteriori domande o necessiti di chiarimenti, non esitare a chiedere!
Qui sono segnate le rilevazioni TFR, imposta sostitutiva tfr, e i compensi di competenza per ferie e permessi maturati e TFR
FERIE MATURATE E NON GODUTE
Alla chiusura dell’esercizio deve procedersi alla contabilizzazione del costo relativo alle ferie non godute dal personale dipendente, che rappresentano un costo di competenza dell’esercizio in cui sono maturate, e non dell’esercizio in cui siano liquidate o fruite.
L’importo dovrà essere determinato, per ciascun dipendente, prendendo in considerazione: (i) il numero di giorni di ferie maturati sino alla data di chiusura dell’esercizio, e (ii) il costo giornaliero del dipendente. Il costo da rilevare dovrà tenere conto sia della retribuzione lorda, che dei contributi previdenziali e assistenziali a carico della società.
Il debito per ferie non godute rappresenta l’importo che l’azienda dovrebbe corrispondere ai dipendenti e agli enti previdenziali nell’ipotesi in cui, alla data di chiusura dell’esercizio, cessasse il rapporto di lavoro (indennità sostitutiva delle ferie non godute).
LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
Al termine dell’esercizio (anno t) si dovrà, quindi, procedere alla rilevazione delle relative scritture di assestamento.
a) Rilevazione del costo relativo all’indennità per ferie maturate ma non godute:
Si noti che l’indennità per ferie maturate e non godute rappresenta un debito, maturato in modo definitivo alla fine dell’esercizio, e non un rateo passivo. L’importo sarà esposto in bilancio fra gli “Altri debiti” alla voce D.14 del Passivo dello Stato Patrimoniale.
LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
Il costo confluirà nella voce B.9.a del Conto Economico.
b) Rilevazione del costo per contributi a carico dell’azienda:
L’importo sarà esposto in bilancio fra i “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” alla voce D.13 del Passivo dello Stato Patrimoniale, mentre il costo confluirà nella voce B.9.b del Conto Economico.
L’indennità per ferie maturate e non godute è fiscalmente deducibile nell’esercizio di maturazione (cfr. Cassazione 871/2009).
LE SCRITTURE NELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO
Nell’esercizio successivo (anno t+1), qualora il dipendente cessi il rapporto di lavoro senza aver fruito delle ferie maturate nell’esercizio precedente (t), l’azienda pagherà l’indennità sostitutiva e rileverà contabilmente l’uscita finanziaria.
Qualora, invece, il dipendente fruisca delle ferie maturate nell’esercizio precedente, il relativo debito sarà stornato rilevando un componente positivo di reddito, che confluirà nella voce A.5 «Altri ricavi e proventi» del Conto Economico e costituirà una sopravvenienza attiva imponibile (cfr. Cassazione 871/2009).
Nell’ipotesi, infine, in cui le ferie maturate nell’esercizio (t) non siano state ancora fruite dal dipendente alla fine dell’esercizio (t+1), il debito resterà iscritto in bilancio, e dovrà essere eventualmente adeguato in base alle retribuzioni correnti. Al termine dell’esercizio (t+1) si procederà comunque alla rilevazione delle ferie maturate e non godute in tale esercizio, come sopra illustrato.
FERIE GODUTE NON MATURATE
Nell’ipotesi in cui il dipendente abbia, invece, usufruito anticipatamente di ferie non maturate, alla chiusura dell’esercizio dovrà procedersi alla rilevazione delle scritture di assestamento per i relativi importi, determinati come sopra illustrato, di competenza dell’esercizio successivo.
a) Rilevazione del risconto attivo per ferie godute ma non maturate:
FERIE GODUTE NON MATURATE
b) Rilevazione del risconto attivo per contributi a carico dell’azienda per ferie godute ma non maturate:
Gli importi saranno esposti in bilancio alla voce D “Ratei e Risconti” dell’Attivo dello Stato Patrimoniale.
PER IMPIEGATI EDILIZIA AL 31/12/X
In Dylog Expertup al 31/12-xx vengono imputati i conti ferie e permessi ed ex festività e poi stornati i ratei al 01/01/x+1
LE SCRITTURE CONTABILI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
L’articolo 2120, cod. civ. prevede che, in ogni caso di cessazione del rapporto, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto (comunemente, Tfr). Tale trattamento si calcola sommando – per ciascun anno di servizio – una quota pari (e comunque non superiore) all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Inoltre, il trattamento di fine rapporto – con esclusione della quota maturata nell’anno – è incrementato (su base composta) con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Ne deriva, pertanto, che la quota annua accantonata al fondo avrà 2 componenti:
la quota maturata sulle retribuzioni del periodo;
la quota (finanziaria) di rivalutazione di quanto già accantonato nel passato.
A partire dal 2007 al dipendente è riservata una duplice scelta:· mantenere il Tfr all’interno dell’azienda;· scegliere di destinare il Tfr (per le quote maturate dal 2007 in avanti) a fondi pensione appositamente costituiti, con la finalità di creare un trattamento pensionistico integrativo.Nelle aziende con oltre 50 dipendenti, tuttavia, la prima scelta comporta che la quota accantonata sia destinata ad apposito fondo presso l’Inps; pertanto, da tale momento il Tfr non viene più mantenuto in azienda, quantomeno per i soggetti di rilevanti dimensioni.
L’accantonamento: scritture contabili nel caso di Tfr in azienda
Ipotizziamo che ci si trovi nella situazione del Tfr che permane in azienda, secondo quanto sopra rappresentato. Al termine dell’esercizio, si compilerà la seguente scrittura:
Accantonamento Tfr (Ce)
a
Tfr lavoro subordinato (Sp)
100
Come abbiamo precisato, una componente della quota accantonata può avere natura finanziaria, vale a dire di rivalutazione degli importi già accantonati al precedente anno; su tale quota, viene applicata una tassazione sostitutiva del 17%.
Tale tributo viene trattenuto e versato dal datore di lavoro:
in acconto alla scadenza del 16 dicembre;
a saldo alla scadenza del 16 febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione.
Contabilmente si procederà, al mese di dicembre, a rilevare il versamento con riduzione del fondo, in modo tale che il medesimo (con la successiva quota di accantonamento lorda) rimanga movimentato per la quota corretta. Si può utilizzare come contropartita direttamente la banca, ovvero, evidenziare il debito verso Erario per le ritenute dovute e, successivamente, esporre il pagamento con presentazione del modello F24.
Tfr lavoro subordinato (Sp)
a
Erario c/ritenute Tfr (Sp)
5
Erario c/ritenute Tfr (Sp)
a
Banca c/c (Sp)
5
Al 31 dicembre, poi, si stimerà l’ulteriore quota di saldo dell’imposta sostitutiva con articolo identico al primo tra i due che precedono, salvo estinguere il debito alla scadenza del febbraio successivo.
Nell’ipotesi in cui, in corso d’anno, un dipendente dovesse cessare il rapporto con il datore di lavoro, si dovrà procedere ad una duplice rilevazione:
imputare a Conto economico la quota di trattamento maturata (proporzionalmente) nell’anno, comprensiva di eventuale rivalutazione del pregresso, se spettante (per comodità omessa nell’esempio);
imputare, a storno di Stato patrimoniale, il decremento del fondo (già alimentato sino all’anno precedente) per la quota di spettanza del dipendente stesso.
Diversi
a
Dipendenti c/retribuzioni (Sp)
1.010
Tfr lavoro subordinato (Sp)
10
Accantonamento Tfr in corso d’anno (Ce)
1.000
Al momento della corresponsione al beneficiario, poi, si dovrà provvedere alle trattenute fiscali del caso, con il meccanismo della tassazione separata.
Nel caso di corresponsione di anticipazioni, nelle ipotesi in cui la legge lo consente, si potrà provvedere:
a lasciare inalterato il fondo, iscrivendo una voce di credito nell’attivo (modalità che richiede poi una esposizione “al netto” in sede di bilancio, al fine di dare conto dell’effettivo debito esistente);
a decurtare direttamente il fondo, che così sarà già correttamente esposto in sede di bilancio.
L’accantonamento: scritture contabili nel caso di Tfr ai fondi o all’Inps
Diversamente da quanto sopra rappresentato, è possibile che parte del Tfr sia accantonato in gestione presso il fondo tesoreria dell’Inps, ovvero presso fondi pensione appositamente costituiti.
Ciò, per le aziende di più storiche radici, determinerà la permanenza in azienda del solo fondo Tfr maturato sino all’anno 2006, che subirà le seguenti movimentazioni:
rivalutazione annua;
decrementi per effetto di corresponsioni ai beneficiari.
Per gli accantonamenti ai fondi, invece, l’azienda funge solo da collettore delle somme che saranno poi gestite da tali enti.
Pertanto, la scrittura sarà la seguente (ipotesi di gestione fondo tesoreria Inps):
Accantonamento Tfr (Ce)
a
Debiti v/so Inps (Sp)
100
Va notato che, in tal caso, il riversamento della quota spettante avviene con cadenza mensile all’Inps, congiuntamente al versamento dei contributi dovuti dall’azienda, anche per conto del dipendente.
Per la quota di adesione da parte dei dipendenti ad eventuali fondi pensione, si avrà:
Accantonamento Tfr (Ce)
a
Debiti v/so Fondo (Sp)
100
Contributo dello 0,50%
Fatte 100 l’ammontare delle retribuzioni, applicando il divisore 13,5 si ottiene il carico percentuale, pari al 7,41%.
All’interno di tale misura, invero, grava anche il contributo dello 0,5% che viene utilizzato per l’alimentazione del fondo di garanzia dell’Inps, che interviene per il versamento del Tfr ai dipendenti di aziende fallite.
In realtà, dunque, la quota che grava sull’azienda ammonta al 6,91% (pari a 7,41 – 0,5).
Le scritture contabili per dare conto di questa situazione sono le seguenti:
Oneri sociali (Ce)
a
Debiti v/so Inps (Sp)
100
Personale c/anticipazioni (Sp)
a
Oneri sociali (Ce)
5
PER LA STAMPA DEL TFR E DELLA QUOTA DI IMPOSTA SOSTITUTIVA DA VERSARE IN EXPERTUP LAVORO
IL PROSPETTO DI SOPRA SI RIFERISCE ALLA STAMPA SITUAZIONE TFR CON RILEVAZIONE DELLA IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR CHE STORNA IL FONDO TFR E POI VERR’ CORRISPOSTA A FEBBRAIO ANNO SUCCESSIVO IN MODELLO F24
Come noto (v. nostro Suggerimento n. 66/2024), l’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (“Legge di Bilancio 2024”), ha previsto che l’esonero a favore dei lavoratori, introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) sia riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio u.s. al 31 dicembre 2024, nella misura di:
–
6 punti percentuali dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
–
7 punti percentuali dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
Concorso alla formazione del reddito d’impresa Gli immobili strumentali partecipano alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile secondo le risultanze del Conto economico, tramite:
le plusvalenze (voce A.5 del Conto economico) derivanti dalla loro cessione; i proventi derivanti dalla loro locazione (voce A.5 del Conto economico); i componenti negativi ad essi afferenti, quali tipicamente, le quote di ammortamento (voce B.10 di Conto economico), i canoni di leasing (voce B.8 di Conto economico), le spese di manutenzione (voce B.7 o B.14 di Conto economico, secondo che la manutenzione sia eseguita, rispettivamente, da un’impresa esterna oppure internamente); le spese di assicurazione (voce B.7 del Conto economico); gli interessi passivi (voce C.17 del Conto economico).
La Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 15.03.2019 ha precisato che se manca la distrazione delle spese, la ritenuta d’acconto va versata dalla parte vittoriosa, anche se il legale richiede di incassare direttamente le somme liquidate in sentenza in forza di un mandato all’incasso.
Se la sentenza non dispone la «distrazione» gli onorari professionali del difensore vittorioso, i rimborsi spese, il contributo previdenziale integrativo alla Cassa professionale e l’Iva della fattura del difensore vanno pagati dal suo cliente vittorioso (e non dalla parte soccombente).
Il cliente vittorioso successivamente verrà poi rimborsato dalla controparte che ha perso la causa per onorari, spese, contributo, mentre l’iva verrà rimborsata solo se la parte vittoriosa non può detrarla.
Se la sentenza non dispone la «distrazione ma la parte soccombente paga direttamente il legale, in forza del mandato all’incasso, dovrà pagare onorari, spese, contributo e l’iva solo se la parte vittoriosa non può detrarla. Non dovrà operare alcuna ritenuta di acconto in quanto la stessa dovrà essere versata dal cliente vittorioso.
Se la sentenza ha disposto la distrazione, invece gli onorari del difensore di parte vittoriosa, i rimborsi, spese anticipate, il contributo integrativo (al netto della ritenuta d’acconto del 20%) e l’IVA (solo se la parte vittoriosa non la detrae) vanno pagati al difensore direttamente dal soccombente.
Il soccombente inoltre deve versare anche la ritenuta di acconto con l’F 24, tranne nel caso in cui non sia sostituto di imposta ad esempio: sia un soggetto privato o non residente (Risoluzione n 649/1980).
In tutti i casi il legale dovrà fare fattura al suo cliente vittorioso e mai alla parte soccombente.
La parte soccombente è legittimata alla deduzione della spese, anche senza documento, perché l’onere trova giustificazione nella sentenza che lo obbliga al risarcimento.
La modalità di esposizione varia se il contribuente è impresa in contabilità semplificata ovvero un lavoratore autonomo, i quali si limitano ad indicare, tra i componenti negativi di reddito, la quota deducibile.
• Quadro RF: impresa in contabilità ordinaria La variazione in aumento si indica a rigo RF16 «Imposta indeducibili o non pagate», mentre la variazione in diminuzione si colloca a rigo RF55 (codice 38). • Quadro RG: impresa in contabilità semplificata Va indicato l’importo deducibile a rigo RG22 «Altri componenti negativi» (codice 23). • Quadro RE: lavoratori autonomi L’Imu pagata nel 2022 va riportata nel campo 3 («Imu») del rigo RE19 «Altre spese documentate».
n vista della scadenza del 18 giugno, chiariamo quali sono i soggetti obbligati al pagamento dell’IMU, con particolare focus su alcune situazioni particolari quali cittadini italiani residenti all’estero, eredi, diritto di abitazione del coniuge superstite e diritto di abitazione del coniuge separato, contratto preliminare di compravendita ed espropriazione.
Ai fini della soggettività passiva dell’Imu, è necessario precisare che la disposizione relativa alla soggettività passiva del tributo non è contemplata nell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, ma la si ricava tacitamente per effetto del generico rinvio operato dal comma 1, art. 13 del D.L. n. 2014 agli artt. 8 e 9 del D.L. n. 23 del 14 marzo 2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo municipale”; in base al tenore letterale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, quindi, con particolare riferimento agli immobili, costituisce soggetto passivo dell’IMU:
il proprietario, ossia colui che, in base all’art. 832 del Codice Civile, ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico;
l’usufruttuario, cioè colui che ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Secondo l’art. 981 del Codice civile, inoltre, l’usufruttuario può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti dalle disposizioni relative all’usufrutto. Con riferimento all’usufrutto, si ricorda che esso può essere costituito:
per legge, ai sensi dell’art. 324 del Codice Civile, come per il caso di diritto costituito in favore dei genitori sui beni dei figli minori. In tali casi, soggetto passivo potrà essere il figlio minore, con l’adempimento eseguito dal genitore in nome e per conto del figlio minore se l’immobile ad esempio sia stato acquistato dal figlio con i proventi del suo lavoro, ovvero nei casi di beni che non rientrano nell’usufrutto (si consultino le fattispecie fissate dall’art. 324 del Codice Civile). In tutti gli altri casi il genitore del minore è soggetto passivo dell’IMU e, in nome e per conto proprio, deve effettuare tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa sull’IMU;
per volontà del proprietario; in tal caso, mediante atto stipulato tra vivi, il proprietario restringe il suo diritto sul bene in favore di un altro soggetto. Pertanto il primo diviene nudo proprietario, mentre il secondo diviene usufruttuario;
l’usuario, cioè colui che, ai sensi dell’art. 2021 del Codice Civile, ha il diritto di servirsi di una cosa e, se fruttifera, di raccogliere i frutti per quanto occorre ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia;
il titolare del diritto di abitazione, cioè colui che, ai sensi dell’art. 1022 del Codice Civile, ha diritto di godere di una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia;
l’enfiteuta rappresenta il soggetto che, secondo quanto disposto dall’art. 957 e segg. del Codice Civile, ha i medesimi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo dietro l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico;
il titolare del diritto di superficie, ossia colui che ha il diritto di fare, mantenere al di sopra del suolo altrui, una costruzione che rimane di proprietà del medesimo. In altri termini, nel diritto di superficie, la proprietà del suolo rimane al concedente, mente quella del fabbricato rimane in capo al concessionario.
Nei casi innanzi descritti, il nudo proprietario non è tenuto al pagamento del tributo che di conseguenza grava sul titolare del diritto reale di godimento. Ne consegue che, in generale, i soggetti privi di diritti reali non sono soggetti passivi del tributo.
È necessario precisare che la prova del diritto di proprietà o più in generale della titolarità dell’immobile non è data dalle iscrizioni catastali ma dalle risultanze dei registri immobiliari e in presenza di difformità il soggetto passivo è il colui che risulta titolare in base agli stessi.
Situazioni particolari
Se quelle fino ad ora delineate possono essere considerate come le situazioni ordinarie di soggettività passiva all’imposta, analizziamo ora alcune situazioni più particolari.
diritto di abitazione del coniuge superstite: ai sensi dell’art. 540 del Codice Civile, “al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota riservata ai figli”. Soggetto passivo del tributo sarà esclusivamente il coniuge che vanta tale diritto di abitazione, lasciando esclusi dall’assoggettamento al tributo gli altri eventuali contitolari dell’immobile (D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazione dalla L. n. 44 del 26 aprile 2012);
diritto di abitazione del coniuge separato: il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale. Il coniuge assegnatario è pertanto l’unico soggetto passivo dell’IMU in quanto in applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, e successive modificazioni, nonché all’art. 13, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modificazioni, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
cittadini italiani residenti all’estero: l’art. 13, comma 10 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 dispone che “I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale […] l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”. A partire dall’anno 2015, ai sensi dell’art. 9-bis D.L. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito dalla L. n. 80 del 23 maggio 2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; in tale caso dovrà essere presentata l’apposita dichiarazione Imu;
eredi: la soggettività passiva decorre dalla data del decesso del contribuente venuto meno. Gli eredi sono obbligati anche al versamento che il defunto non abbia effettuato alla data del decesso, versamento che che dovrà essere effettuato a loro nome e ciascuno per la propria quota stabilita in base alla successione legittima, ovvero in base alla successione testamentaria;
assegnatario di alloggio di edilizia pubblica con patto di futura vendita: è titolare solamente di un diritto personale di credito nei confronti del locatore e non anche di un diritto reale. Ne deriva che, poiché il suddetto soggetto non è proprietario e nemmeno titolare di alcun diritto reale sull’immobile assegnatogli, non può essere tenuto al pagamento dell’imposta. Il soggetto passivo d’imposta è l’Ente quale persona giuridica;
contratto preliminare di compravendita: solo gli effetti prodotti dal contratto definitivo sono in grado di integrare i presupposti impositivi previsti ex lege, poiché gli effetti obbligatori nascenti dal preliminare, non comportando il trasferimento del bene, né il mutamento qualitativo di patrimoni o il realizzo di un reddito, non assumono alcuna rilevanza sotto il profilo tributario;
espropriazione: l’espropriazione si perfeziona soltanto una volta emesso il decreto di esproprio e dalla data di tale decreto la titolarità del bene si trasferisce dall’espropriato all’espropriante. Le sentenze n. 1430/2000 e n. 10687/1998, hanno sancito che la soggettività dell’imposta rimane in capo al soggetto espropriato anche nel caso di occupazione d’urgenza da parte della Pubblica Amministrazione in quanto l’occupazione comporta soltanto la privazione della detenzione e non lo spossessamento del bene.