Superbonus e 110 con general contractor

l ribaltamento dei costi pagati dal general contractor in favore dei professionisti incaricati dai committenti segue regole ben precise che dipendono dalla tipologia di mandato sottoscritto.

Lo sconto in fattura porta con sé, oltre che un indescrivibile entusiasmo, problematiche da risolvere per poi beneficiare della stessa opzione e delle detrazioni fiscali note come superbonus.
Le risposte agli interpelli nn. 254, 261 e 480/2021 hanno stabilito le modalità da seguire in presenza del general contractor incaricato di completare l’intero progetto e occuparsi di tutti gli adempimenti connessi. Facciamo chiarezza.

In presenza di interventi ammessi a godere del superbonus, il committente che incarica la ditta appaltatrice deve provvedere ad incaricare anche i tecnici e i professionisti essenziali affinché l’agevolazione possa essere riconosciuta e si possa correttamente procedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito.
Con riguardo al pagamento della parcella del professionista, il committente può decidere quindi di seguire 3 opzioni:

  • pagamento diretto;
  • mandato con rappresentanza;
  • mandato senza rappresentanza.

Nel primo caso (pagamento diretto), il professionista incaricato dal committente sulla base di apposito mandato di incarico professionale, emette una fattura nei confronti del cliente stesso, con l’applicazione dell’aliquota Iva del 22%. Il cliente, dopo aver pagato il professionista mediante bonifico parlante, potrà considerare l’onorario tra le spese ammesse all’agevolazione qualora fosse capiente rispetto ai massimali di spesa riconosciuti.

Nel secondo caso (mandato con rappresentanza):

  • il committente incarica il professionista e il general contractor;
  • il professionista emette la fattura nei confronti del committente;
  • il committente, con apposito mandato, incarica il general contractor di pagare il professionista;
  • il general contractor dopo aver pagato il professionista, riaddebita l’onorario professionale al committente quale rimborso spese.

In tal caso, il general contractor è esclusivamente un soggetto delegato al pagamento anticipato della prestazione professionale, in nome e per conto del committente. La fattura emessa dal general contractor per il riaddebito al committente/beneficiario della detrazione, non solo deve descrivere in maniera puntuale il servizio reso indicando anche il soggetto che ha reso la prestazione, ma deve essere emessa senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 15, c. 1, n. 3 D.P.R. 633/1972.
Resta ancora dubbia però l’ipotesi se, essendo il riaddebito dei costi professionali un mero rimborso spese, possa essere applicato lo sconto in fattura da parte del general contractor.

La terza e ultima opzione riguarda la sottoscrizione di un mandato senza rappresentanza mediante il quale:

  • il committente incarica il general contractor;
  • è il general contractor a scegliere ed incaricare i professionisti;
  • il professionista pertanto fattura direttamente al general contractor, applicando un’aliquota Iva del 22%;
  • il general contractor, mediante ribaltamento, rifattura i costi professionali al committente applicando la medesima aliquota Iva del 22%, in quanto le prestazioni professionali intercorse tra mandante (committente), mandatario (general contractor) e professionista sono caratterizzate dalla medesima natura oggettiva.

Inoltre, nell’ipotesi di mandato senza rappresentanza, lo sconto in fattura è sempre riconosciuto anche sui compensi professionali ribaltati. Affinché il ribaltamento dei costi sia effettivo e inoppugnabile, è necessario che sia il general contractor a incaricare i professionisti, pena la decadenza dal beneficio fiscale.

Infatti le risposte agli interpelli rese dall’Agenzia delle Entrate hanno confermato la possibilità per il general contractor di riaddebitare i compensi professionali “a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti avessero direttamente effettuato lo sconto al committente beneficiario dell’agevolazione”.
Pertanto, nel caso in cui sia il committente a incaricare il professionista, l’istituto del mandato senza rappresentanza perderebbe la sua validità giuridica, con la naturale conseguenza che verrebbero meno anche tutti i presupposti legali per la detrazione fiscale e per l’applicabilità dello sconto in fattura.

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