Forfettario e ritenute

Tra gli altri chiarimenti forniti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 5.12.2023, n. 32/E viene trattato il tema della ritenuta d’acconto e degli effetti che si genererebbero in caso di superamento del limite dei 100.000 euro di ricavi/compensi nell’anno.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25, c. 1 D.P.R. 600/1973, i soggetti che corrispondono a soggetti residenti compensi per prestazioni di lavoro autonomo devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa.
Nel caso dei contribuenti forfetari tale obbligo è derogato dall’art. 1, c. 67 L. 190/2014, disponendo che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Inoltre, il comma 69 dispone che i forfetari non sono nemmeno tenuti a operare le ritenute alla fonte sulle fatture ricevute.

Se il suddetto forfetario supera il limite dei 100.000 euro,fuoriesce immediatamente dal regime agevolato e i compensi percepiti dal professionista ex forfetario, una volta divenuto ordinario, sono assoggettati alla ritenuta d’acconto e dallo stesso momento egli stesso è tenuto a operare ritenuta sulle fatture ricevute.
Si ricorda che le ritenute devono essere operate all’atto del pagamento dei compensi; pertanto, devono essere operate sui compensi che comportano il superamento dei 100.000 euro “percepiti” e per quelli successivi, non devono invece essere operate sui compensi incassati precedentemente, ossia retroattivamente. Quindi, se per esempio la fattura che porta al superamento dei 100.000 euro è stata emessa il giorno 22.12, ma è stata incassata solo il 28.12 la ritenuta sulla stessa deve operarsi dal 28.12 e solo da tale data il professionista ex forfetario si rende anche sostituto di imposta per le fatture ricevute, a decorrere dal primo pagamento da effettuarsi successivamente al 28.12 (nel caso in esempio, anche laddove l’eventuale fattura già ricevuta non indichi l’importo della ritenuta).

La circolare 32/E suddetta fornisce un esempio pratico della questione: il professionista forfetario nel mese di settembre 2023 ha già fatturato e incassato compensi per 80.000 euro e nel mese di ottobre emette, nell’ordine, la fattura n. x di 4.000 euro, la fattura n. y di 30.000 euro e, infine, la fattura n. z di 5.000 euro. Nel mese di novembre è incassata la fattura n. y di 30.000 euro, che determina il superamento del limite di 100.000 euro di compensi «percepiti» nel corso del 2023 e la fuoriuscita immediata dal regime forfetario.
Di conseguenza, il professionista ex forfetario diventato ordinario e subisce la ritenuta d’acconto sia sul medesimo incasso della fattura n. y, sia al momento dell’incasso delle fatture n. x di 4.000 euro e n. z di 5.000 euro, in quanto le stesse verranno incassate dopo il superamento del predetto limite.
Ciò, in ossequio al già richiamato principio di legge secondo cui le ritenute sono operate “all’atto del pagamento” dei compensi.

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