Criteri di assoggettamento a bollo nelle fatture elettroniche

Provvedimento direttoriale n. 34958 pubblicato ieri, 5 febbraio 2021

Il documento di specifiche tecniche allegato al provvedimento indica le modalità con cui l’elenco B viene predisposto dal fisco. Si tratta di indicazioni di assoluto rilievo in quanto permettono ai contribuenti di comprendere ed anticipare, mutuandole nei propri sistemi informatici, le regole applicative così da essere in grado di rispondere per tempo ad eventuali indicazioni e richieste dell’amministrazione diverse dalle risultanze dei documenti in contabilità. In via generale, l’elenco B si compone dei dati di tutte le fatture ordinarie verso le pubbliche amministrazioni, quelle tra privati nonché quelle semplificate per le quali non è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag <BolloVirtuale> non presente nell’XML della fattura), quando per le operazioni di cessione di beni e/o fornitura di servizi documentate risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. la sommatoria degli importi (somma calcolata considerando il valore riportato nel tag 2.2.1.11<PrezzoTotale> se fattura ordinaria o 2.2.2<Importo> se fattura semplificata) è maggiore di 77,47 euro;
  2. è stata indicata la “natura”:
    1. N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette IVA), oppure
    2. N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA), oppure
    3. N4 (operazioni esenti IVA)
  3. non è stata indicata nessuna codifica per il non assoggettamento all’imposta di bollo.

L’elenco B non comprende invece mai le fatture elettroniche caratterizzate dall’indicazione dei tipi documento relativi alle integrazioni ovvero alle autofatture TD16, TD17, TD18 e TD19. Né sono selezionate ai fini del controllo e del potenziale inserimento nell’elenco B, le fatture elettroniche emesse da contribuenti assoggettati a regimi fiscali speciali, quali editoria, gestione servizi di telefonica pubblica, agenzie viaggi e turismo. Allo stesso modo non rientrano nell’elenco neppure le fatture elettroniche scambiate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo IVA o quelle scambiate tra pubbliche amministrazioni.

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda alcune specifiche ipotesi in cui pur trattandosi di operazioni che sono formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo ne sono escluse per particolari disposizioni normative. 

In particolare, le specifiche tecniche chiariscono che per queste ipotesi al fine di evitare di essere inserite tra quelle operazioni in cui il bollo è dovuto, ma non inserito dal contribuente è necessario riportare delle dettagliate indicazioni nel blocco 2.2.16<Altri DatiGestionali>.  Ad esempio: 

  • per il caso in cui l’imposta di bollo non è applicabile ai documenti assicurativi in quanto assorbita nell’imposta sulle assicurazioni nel campo 2.2.1.16.1<TipoDato> va valorizzato con il codice “NB1”; 
  • per i documenti emessi da soggetti appartenenti al terzo settore in cui l’imposta di bollo non è dovuta è necessario valorizzare nel campo 2.2.1.16.1<TipoDato> il codice “NB2”.
  • per i documenti fra banca e correntista per i quali l’imposta di bollo è già assorbita dall’imposta di bollo assolta sull’estratto conto è necessario valorizzare nel campo 2.2.1.16.1<TipoDato> il codice “NB3”. 

Si ricorda che il blocco altri dati gestionali nonè presente nella fattura semplificata e quindi, per evidenziare le predette specifiche situazioni è, sempre,  necessario emettere solo fatture elettroniche ordinarie.

In pratica, il principio di alternatività comporta che siano esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto:
A) fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano
addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad
Iva (sia quando l’Iva è esposta sul documento, sia quando è riportata una
dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva);
B) fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di
merci (esportazioni dirette e triangolari – art. 8 lett. a) e b) Dpr. 633/1972)
ed a cessioni intracomunitarie di beni (art. 41, 42 e 58 Dl 331/1993);
C) sulle fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di
prodotti editoriali;
D) sulle fatture soggette al reverse charge (art. 17, comma 6 Dpr 633/1972) e
cessione di rottami (art. 74 comma 7 e 8 Dpr 633/1972).

Sono invece soggette alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da Iva, quali:
1) le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o
soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72)
2) le fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72;
3) le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che
emettono la dichiarazione d’intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
4) le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni
all’esportazione (art.8-bis, d.P.R. n.633/72), quali cessioni di navi,
aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e
prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e
311654/84);
5) le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi
internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
6) esenti (art.10 Dpr 633/72);
7) escluse (art.15 Dpr.633/72);
8) le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario (Circolare7/E/08).


La marca da bollo, se assolta tramite contrassegno telematico, deve essere
applicata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente; sulle altre copie andrà riportata la seguente dicitura: “imposta di bollo assolta sull’originale”.
Sulla fattura deve essere riportata una specifica annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014” SE l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale.

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