Conferimento ditta individuale in SAS

1. DOMANDA

In data odierna una ditta individuale è stata conferita in una costituenda Sas, per quanto attiene agli adempimenti IVA: la sas invierà la richiesta di attribuzione della propria partita iva con modello AA7/10, dove contestualmente si chiederà la cessazione della partita iva della ditta individuale. La sas nella sua liquidazione periodica terrà conto delle operazioni fatte dalle ditta individuale nel periodo della liquidazione. Stesse modalità saranno applicate nella dichiarazione annuale IVA. Si chiede se è corretta l’impostazione. Grazie Cordiali saluti

2. RISPOSTA

In relazione all’operazione prospettata è corretto che la variazione dati Iva sia effettuata esclusivamente dalla società conferitaria la quale, con la compilazione del quadro D del mod. AA7, comunica la P. Iva dell’impresa individuale conferente (che risulterà cessata da parte dell’agenzia delle entrate laddove in tale quadro si è barrato la casella relativa ad un evento che comporta la cessazione di tale soggetto dante causa).

Per quanto invece attiene la dichiarazione  annuale Iva, essa va presentata esclusivamente dalla società conferitaria con il criterio del cd. “doppio modulo”, nell’ambito dei quali andranno riportate tutte le operazioni effettuate nel 2015, suddivise tra i due moduli intestati alla società conferitaria ed l’impresa individuale conferente.

Da un punto di vista strettamente formale la società conferitaria è tenuta ad indicare nel proprio modulo tutte le operazioni effettuate dall’impresa individuale che non siano ricadute nell’ambito di una liquidazione periodica conclusa dallo stesso imprenditore individuale.

A titolo di esempio, si ponga il caso di una ditta individuale con liquidazione Iva trimestrale ed  in conferimento d’azienda con efficacia dal 15/05/2015: in tal caso si è chiusa una sola liquidazione periodica, il 1° trimestre 2015; dunque nel modulo intestato:

*) alla ditta individuale:  va riportato solo tale trimestre

*) alla società conferitaria: vanno riportate tutte le altre operazioni (e dunque anche quelle effettuate dal 1/04/2015 fino al 15/05/2015 da parte della ditta individuale, oltre alle proprie operazioni effettuate post conferimento).

L’Agenzia non ha mai chiarito se richieda anche il riporto di tali operazioni (1/04 – 15/05) nell’ambito delle liquidazioni periodiche; considerato che la norma nulla dice nel merito, si deve ritenere che ciò non risulti obbligatorio, anche se dal punto di vista meccanografico risulterà difficile poter effettuare il riporto “in automatico”  nel modulo corretto (in sostanza occorre effettuare una modifica manuale nell’ambito dei due moduli).

Dal punto di vista “sostanziale”, la compilazione dei due moduli rispettando la data di efficacia del conferimento non modifica la posizione di debito credito complessiva, nel presupposto che comunque la posizione provvisoria a debito/credito della ditta individuale transiti sulla società;  tuttavia ciò potrebbe comportare una contestazione da parte dell’Agenzia.

Si torni all’esempio sopra:  operare come indicato significherebbe effettuare una liquidazione Iva “straordinaria” al 15/05/2015 facendo transitare la posizione Iva di debito/credito sulla società.  Supponendo che la ditta individuale abbia registrato un debito del primo trimestre per € 5.000 ed un debito per le operazioni 1° aprile – 15 maggio per € 2.000, comporta che nel quadro VL del suo modulo risulterà un debito complessivo per € 2.000, in quanto a VL29 risulta solo versamento di € 5000 del primo trimestre.  Ciò potrebbe comportare una contestazione per tardivo versamento da parte dell’agenzia.

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