Festività in busta, quando si lavora? si paga il lavoratore

Nei mesi di aprile e maggio ricorrono alcune festività che impattano sul lavoro e, in particolare, sull’elaborazione dei cedolini paga. Inoltre, in specifici settori, nell’elaborare i cedolini paga occorre prestare particolare attenzione anche al diritto del lavoratore al trattamento integrativo speciale ex L. 213/2023.
In merito alle festività nazionali, civili e religiose, individuate dagli artt. 1 e 2 della L. 260/49, in tali mesi ricorrono: il lunedì dell’Angelo (1° aprile); l’anniversario della Liberazione d’Italia (giovedì 25 aprile); la Festa dei lavoratori (mercoledì 1° maggio).

Prima di analizzare gli effetti delle festività sui cedolini, giova ricordare che il lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro, conservando la retribuzione, nelle giornate di festività infrasettimanali; il datore, invece, potrà richiedere la prestazione solo in caso di accordo individuale. Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza, affermando che la rinuncia al riposo nelle festività infrasettimanali è possibile solo dietro accordo tra il datore e il lavoratore – o accordi sindacali stipulati da OO.SS. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato – e non in virtù di una scelta unilaterale del datore (Cass. n. 18887/2019).

Ciò premesso, elementi necessari ai fini della corretta gestione dei cedolini sono:
– il giorno in cui cade la festività, se in un giorno infrasettimanale ovvero di domenica;
– se la festività è lavorata o meno;
– la modalità con cui viene retribuito il lavoratore (a ore o in misura fissa).

Se la festività cade in un giorno infrasettimanale, per il dipendente retribuito in misura fissa mensile, che non presta attività lavorativa nel giorno festivo, la retribuzione per tale giornata risulta già compresa nella paga base e pertanto il datore di lavoro non deve effettuare alcun particolare tipo di adempimento.

Invece, per i lavoratori retribuiti a ore che si astengono dal lavoro nella giornata di festività, il datore di lavoro dovrà corrispondere la normale retribuzione giornaliera di fatto come se avessero lavorato, compreso ogni elemento accessorio. In particolare, per tali lavoratori spetta una retribuzione pari a 1/6 dell’orario settimanale previsto da contratto (1/5 in caso di settimana corta).

La gestione delle festività cambia se in detta giornata il lavoratore presta la sua attività lavorativa. In tale situazione è necessario distinguere se viene previsto o meno un riposo compensativo in un’altra giornata. Se non è previsto un riposo compensativo, la prestazione viene considerata straordinaria e il lavoratore avrà diritto anche a una maggiorazione per lavoro straordinario festivo. Se, al contrario, è previsto un riposo compensativo, al lavoratore dovrà essere corrisposta la sola maggiorazione per il lavoro festivo (oltre alla retribuzione per la festività).

Il diritto al trattamento economico per la festività è previsto anche per il lavoratore assente per malattia, infortunio, maternità obbligatoria e facoltativa, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi.

Per i lavoratori in cassa integrazione è intervenuto l’INPS con il messaggio n. 13552/2009, precisando che, per i dipendenti retribuiti in misura fissa, le festività non comportano in ogni caso riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali. Per i lavoratori retribuiti a ore le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno devono essere retribuite dal datore di lavoro, mentre il lunedì dopo Pasqua non è integrabile quando si colloca nell’ambito delle prime due settimane di sospensione, essendo assicurata la retribuzione a carico del datore di lavoro.

Come accennato, nell’elaborazione dei cedolini paga occorre prestare attenzione anche alla possibilità di riconoscere il trattamento integrativo speciale ex art. 1 commi 21-25 della L. 213/2023 ai lavoratori dipendenti del settore privato (titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 euro):
– degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della L. 287/91;
– del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.

Il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi ed esclusivamente se la prestazione è effettuata nei primi sei mesi del 2024.

L’importo è riconosciuto dal sostituto d’imposta, su richiesta del lavoratore (che deve attestare il reddito del 2023), e la sua erogazione può avvenire anche dopo il 30 giugno, ma entro comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il credito maturato potrà essere recuperato dal sostituto mediante compensazione, utilizzando il codice tributo “1702” (circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2024).

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