RIDUZIONE INPS CODICE 7N EDILIZIA

Con la circolare 11.11.2024, n. 93 l’Inps ha fornito indicazioni sulla riduzione contributiva ex art. 29 D.L. 244/1995 prevista per l’anno 2024 a favore delle imprese edili. Il beneficio consiste in una riduzione applicata sui contributi per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai a tempo pieno nelle imprese edili classificate nel settore industria con i codici statistico-contributivi da 11301 a 11305, nel settore artigianato con i codici statistico-contributivi da 41301 a 41305, nonché quelle con codici Ateco2007 da 412000 a 439909.

Sono escluse dalla riduzione le attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, non propriamente ascrivibili al settore edile, contraddistinti dai codici Ateco2007 da 432101 a 432909 e dai codici 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.

Con decreto direttoriale pubblicato sul sito Internet del Ministero del Lavoro in data 15.07.2024, è stata confermata anche per l’anno in corso la riduzione nella misura dell’11,50%.

Per poterne beneficiare le aziende edili devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– regolarità contributiva (Durc);

– rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

– assenza di condanne passate in giudicato per la violazione di norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

L’Inps ha precisato che il regime agevolato si riferisce, in ogni caso, al periodo gennaio 2024-dicembre 2024 e le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione in esame devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul portale dell’Istituto nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”. Successivamente alla trasmissione della domanda, l’Istituto verifica la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la riduzione e in caso di esito positivo (verificabile nel Cassetto previdenziale del contribuente) attribuisce alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N” per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025. 

Le domande relative alla riduzione 2024 possono essere presentate fino al 15.02.2025.

A fronte di dichiarazioni non veritiere l’Istituto attiverà l’Autorità giudiziaria e procederà al recupero delle somme indebitamente fruite.

Il beneficio può essere esposto, a decorrere dal flusso UniEmens di competenza ottobre 2024, con il codice causale “L206” nell’elemento «AltreACredito» di «DatiRetributivi». Il recupero degli arretrati relativi all’anno 2024 richiede l’utilizzazione del codice causale “L207”, nell’elemento «AltrePartiteACredito» di «DenunciaAziendale».

Per fruire del beneficio in riferimento agli operai non più in forza, il datore di lavoro valorizza nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza, senza valorizzare le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Dovrà essere compilato l’elemento «TipoLavStat» con il codice NFOR che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.

Le aziende che hanno sospeso o cessato la matricola possono recuperare lo sgravio per i mesi che precedono la sospensione o la cessazione inoltrando l’istanza attraverso la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare. L’Istituto attribuirà il codice “7N” in riferimento all’ultimo mese in cui la matricola era attiva e il datore di lavoro recupera il beneficio attraverso la procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

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Ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale è data anche facoltà di fruire del correlato istituto del ravvedimento di cui all’art. 2-quater D.L. 113/2024 (decreto Omnibus).

Per aderire al regime del ravvedimento non è necessario inviare alcuna comunicazione telematica, ma solo provvedere al versamento tramite il modello F24 di quanto dovuto, come emerge dal provvedimento 4.11.2024, n. 403886, entro il 31.03.2025.

Per capire a quanto ammonta il dovuto è sufficiente accedere al proprio Cassetto fiscale e seguire questo percorso: Consultazioni / Comunicazioni / Scheda di sintesi del Concordato Preventivo Biennale. Nelle ultime pagine della scheda è possibile evincere, per ogni singola annualità oggetto del ravvedimento, l’importo da pagare per “blindare” l’anno. Si ricorda infatti che il pagamento di tali somme permette di evitare accertamenti:

– analitici, analitico-induttivi, o induttivi puri ai fini redditi;

– analitico-induttivi ai fini Iva.

conteggi vengono effettuati sulle basi imponibili delle dichiarazioni dei redditi/Irap presentate entro lo scorso 9.10.2024 (integrative comprese).

Tuttavia, non tutti i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo possono fruire del ravvedimento, poiché per esempio i soggetti in regime forfetario ne sono esclusi. Sono destinatari del regime del ravvedimento i soggetti che:

– hanno applicato gli Isa o hanno avuto una causa di esclusione correlata all’emergenza Covid o una situazione di non normale svolgimento dell’attività (causa 4);

– hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Inoltre, il provvedimento suddetto chiarisce che non è possibile avvalersi del regime di ravvedimento se il pagamento del dovuto avviene dopo la notifica di un PVC o schema d’atto d’accertamento o atto di recupero di crediti inesistenti.

Se il soggetto nelle annualità 2018-2022 ha prodotto sia redditi da lavoro autonomo sia redditi d’impresa, deve effettuare il pagamento per entrambe le tipologie, non potendone selezionare una o l’altra, il che non perfezionerebbe il ravvedimento su quell’anno.

È ben possibile ravvedere anche una sola delle annualità disponibili e nel modello F24 andrà indicata tale annualità nel campo “anno di riferimento” e l’apposito codice tributo.

Nel caso si opti per rateizzare il debito, l’annualità si deve considerare “blindata” soltanto se si versano tutte le rate, anche se tardivamente; infatti, il pagamento tardivo di una rata (diversa dalla prima) non causa la decadenza dalla rateazione se il pagamento viene effettuato entro il termine della rata successiva. Si ricorda che le rate possono essere massimo 24 e sono mensili.

Fringe Benefit expertup lavoro

Assistenza Professionisti4 (Azienda-Studio)2 ott 2023, 09:44 CESTGentile cliente,
le causali del fringe benefit sono le seguenti:
206 FRINGE BENEFIT 
Se si tratta di dipendente con figli sono state create le nuove causali 2924 FRINGE BENEFIT CON FIGLI (non soggetto TFR e mal/mat),  2925 FRINGE BENEFIT CON FIGLI e  2937 FRINGE BENEFIT CON FIGLI-RIMBORSI.
A seconda della sua esigenza potra utilizzare le suddette causali.

Per quanto riguarda “Oltree il cellulare e un finanziamento (mutuo o prestito)” non ci è chiaro quale la sua necessita.
Se si tratta di mutuo/prestito è presente la faq per la gestione https://azienda-studio.zendesk.com/hc/it/articles/7606426319377-PAGHE-GESTIONE-PRESTITI-CESSIONE-DEL-QUINTO-PIGNORAMENTO

1 e 4 Novembre, paghe

Nel  mese di novembre 2024 professionisti ed imprese sono chiamati a gestire la festività del 1° novembre (Ognissanti) e l’ex festività del 4 novembre. Come noto, il 1° novembre gode del riconoscimento di festività nazionale, il 4 novembre, invece, rientra nel novero delle festività soppresse con la legge 5 marzo 1977, n. 54.

Il 1° novembre, essendo una festività nazionale riconosciuta, prevede una gestione retributiva “ordinaria”, sicché in caso di coincidenza con una giornata lavorativa, i dipendenti non sono tenuti a prestare servizio, mantenendo comunque il diritto alla normale retribuzione o ad aver diritto ad una giornata retribuita aggiuntiva laddove la predetta giornata coincida con il giorno di riposo.

Diversamente, la regolamentazione del 4 novembre, quale festività soppressa, non dà diritto a un giorno di riposo, ma richiede il riconoscimento di un “compenso sostitutivo” o di un ulteriore permesso retribuito, secondo quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento.

Cessione d’Azienda – novità dal 01-01-2025

L’art. 2 D.Lgs. 139/2024, in attuazione dei principi di delega fissati nella L. 111/2023, apporta modifiche al Testo unico imposta di registro (Tur). In particolare, vengono rivisti alcuni articoli afferenti alla tassazione dei trasferimenti di aziende o rami di esse.

L’art. 23, c. 4 del Tur viene completamente sostituito e il nuovo testo, in vigore dal 1.01.2025, prevede l’applicazione delle aliquote previste per le diverse tipologie di beni oggetto di cessione. Dalla lettura della relazione illustrativa, si evince che l’intervento legislativo mira a garantire una maggiore razionalità alla funzione dell’imposta e una semplificazione nel suo meccanismo applicativo. Fermo restando che nulla muta ai fini Iva (la cessione d’azienda o di un singolo ramo continua a essere un’operazione fuori campo ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. b) D.P.R. 633/1972), ai fini dell’imposta di registro, la tassazione, come noto, è in misura proporzionale.

Considerato che l’operazione di che trattasi interessa un’universalità di beni, costituita da elementi materiali e immateriali, si pone il problema di individuare i criteri di applicazione dell’imposta che variano a seconda che si tratti il trasferimento come afferente a un complesso unitario oppure considerando le caratteristiche e la natura dei singoli beni che lo compongono. Il nuovo art. 23, c. 4 prevede che sia legittimo applicare separatamente a ogni categoria di beni, la propria aliquota prevista dal Testo unico imposta di registro.Questo, tuttavia, impone una condizione: occorre una precisa ripartizione del prezzo da imputare a ogni singola categoria di beni (mobili, immobili, crediti, ecc.).

Nel caso in cui siano compresi nel trasferimento dei crediti, si applica la corrispondente aliquota (0,50%) sulla quota parte di corrispettivo a essi imputabile. Per quanto attiene alle passività, la norma prevede che debbano essere imputate ai diversi beni (sia mobili che immobili) in proporzione del loro rispettivo valore. Qualora nell’atto di cessione non sia prevista una ripartizione del prezzo, il trasferimento viene inteso come riferito a un complesso unitario e, in tal caso, si applicano i criteri stabiliti dall’art. 23, c. 1 ovvero l’aliquota più elevata tra quella prevista per i singoli beni che compongono il complesso oggetto di cessione.

Confrontando le differenze tra vecchia e nuova norma, tuttavia, si nota soltanto uno spostamento di quanto già previsto nell’ultimo periodo dell’art. 23, c. 1, al c. 4. Invece, il vecchio comma 4 si occupava unicamente del criterio di imputazione delle passività, che, peraltro, rimane invariato. Viene interessato da modifiche anche l’art. 51 del Tur, con la sostituzione dei cc. 2 e 4.

In particolare, i criteri già previsti dalla precedente formulazione del c. 4 vengono trasfusi nel nuovo c. 2. Ai fini della determinazione della base imponibile si assume il valore venale complessivo dei singoli beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed esclusi i beni di cui agli artt. 7, parte prima della tariffa e 11-bis della tabella (unità da diporto e veicoli iscritti al PRA). La determinazione del valore da sottoporre a tassazione prevede lo scomputo delle passività inerenti all’azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa, salvo quelli che l’alienante si sia impegnato ad estinguere.

Nella sostanza, si tratta di una riscrittura di regole già vigenti.

Cumulo Giuridico – Ravvedimento operoso

Il D.Lgs. 87/2024 ha riformato le sanzioni e il ravvedimento operoso per le violazioni commesse dal 1.09.2024; per le violazioni commesse prima di tale data, si dovrà fare riferimento alla disciplina del ravvedimento precedente all’intervento del D.Lgs. 87/2024. Con la riforma è possibile applicare il cumulo giuridico al nuovo ravvedimento operoso a eccezione degli omessi versamenti e la sanzione viene calcolata partendo da quella riconducibile alla violazione più grave, aumentata di 1/4. A tale sanzione si applicano le riduzioni previste dal ravvedimento, prendendo a riferimento la data di commissione della prima violazione per individuare la misura della riduzione.