per azienda cliente dobbiamo registrare in contabilità queste 2 fatture (arrivate cartacee) per soggiorni in hotel del rappresentante di Srl: una in Arabia Saudita emessa in lingua e iva locale, l’altra in Francia sempre in lingua e iva locale. Una precisazione: l’acquisto del soggiorno in Arabia è stato pagato con bonifico in euro, mentre sulla loro fattura è nella valuta del posto, quindi come deve essere registrata contabilmente?
Per entrambe si chiede: quale normativa iva applicare nella registrazione delle fatture e se necessitano di invio Intrastat.Si allegano entrambe.
In merito al quesito posto si evidenzia che per i “soggiorni in hotel” ai fini della individuazione della territorialità IVA va applicato art. 7-quater, DPR 633/1972 e, quindi, ai fini IVA il servizio non rileva in Italia: rilevanti dove è situato l’immobile.
Si rammenta che sussiste, in merito all’adempimento “esterometro”, un esonero – specifico – con riferimento alle operazioni di acquisto di beni / servizi esteri che risultano – non – rilevanti, territorialmente in – Italia -, ai fini IVA, ex artt. da 7 a 7-octies, Dpr 633/72 se l’importo, per – singola operazione -, non sia superiore a € 5.000. Non va emessa autofattura o integrazione ai fini IVA. Per operazione in Francia non va effettuato adempimento Intrastat, essendo un servizio non 7-ter e quindi in deroga.
Le due fatture ricevute vanno registrate “fuori campo Iva” ex art. 7-quater, DPR 633/1972 nel registro IVA acquisti. Per la fattura in valuta estera va applicato il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione e non quello di pagamento.
Cordialità e buon fine settimana
Buongiorno
per le commissioni pagate a Satispay SA Lussemburgo, per le quali non si riceve alcuna fattura estera (ma un semplice estratto conto) bisogna comunque fare autofattura (TD17 o TD19?) E anche esterometro ?
Grazie mille
Buon pomeriggio,
l’autofattura elettronica è obbligatoria in quanto si tratta di servizi ricevuti da un soggetto estero e si applica quindi l’inversione contabile in base all’articolo 17 comma 2.
Il tipo di documento da usare è il TD 17 e non il TD19 perché quest’ultimo è riservato alle integrazioni di auto fatture e cartacee ricevute.
Poiché viene emessa la TD17 non va trasmesso l’esterometro.
Buon lavoroSì, occorre comunque emettere autofattura TD17 anche se non si riceve alcuna fattura da Satispay, in quanto si sta ricevendo un servizio da un soggetto estero per cui scatta comunque il meccanismo del reverse charge.
Tipo documento: TD17
Cedente/prestatore: Satispay Europe SA (con partita IVA o codice estero)
Causale: Commissioni su servizi di pagamento
Aliquota IVA: 0% con natura operazione N4.3 (operazioni esenti ex art. 10)
Riferimento normativo: “Esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, DPR 633/72”
Il quadro RR del socio lavorante di S.r.l.: l’inserimento del reddito figurativo. Lo svolgimento di sole attività amministrative non implica l’iscrizione alla Gestione Inps artigiani e commercianti ma alla Gestione Separata sul compenso amministratore.
Come ogni anno in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi del socio lavorante di società di capitali occorre compilare il quadro RR per indicare il reddito figurativo che discende dalla società.
Si ricorda che il socio di S.r.l. con la L. 662/1996 e la L. 133/1997 ha l’obbligo di iscrizione nella Gestione artigiani e commercianti se:
– l’attività della società è organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro del/dei socio/i e dei loro familiari;
– il socio/i partecipa all’attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Pertanto, il socio di capitale che non presta la propria opera nell’azienda non deve iscriversi all’Inps. Ciò è stato precisato nella circolare Inps 10.06.2021, n. 84 e le indicazioni hanno trovato applicazione dall’anno d’imposta 2020.
Per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione Inps artigiani/commercianti è quella della partecipazione personale al lavoro aziendale, mentre la sola partecipazione senza lavoro non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti.
Anche la sentenza della Cassazione 27.01.2021, n. 1759 ribadisce che l’obbligo di iscrizione alla Gestione Inps artigiani-commercianti non scatta in automatico per il solo fatto di essere amministratore/socio di S.r.l., perché se il soggetto svolge solo attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda, non è obbligato a iscriversi alla Gestione artigiani/commercianti, bensì alla sola Gestione Separata Inps sul compenso amministratore. La qualifica di socio di società di capitali non può essere di per sé significativa dell’esercizio di diretta attività commerciale nell’azienda.
La condizione essenziale per la quale il socio debba iscriversi alla Gestione previdenziale IVS è la personale partecipazione al lavoro aziendale; pertanto, solo in tal caso il socio nel quadro RR del suo modello Redditi dovrà indicare il reddito figurativo della S.r.l., che corrisponde al rigo RN6, colonna 2 del modello Redditi SC della società partecipata e se tale reddito, a lui attribuito in ragione della sua quota di partecipazione agli utili, eccede il minimale dovrà versare i contributi previdenziali sull’eccedenza, indipendentemente dal fatto che tale reddito sia stato distribuito o accantonato a riserva.
Non vengono invece attribuite le perdite, ossia in caso di partecipazioni dello stesso socio a più società, alcune delle quali in perdita non determinano una sommatoria algebrica con i redditi attributi dalle società in utile. Pertanto, nel caso il socio partecipi a una S.r.l. che chiuda l’anno con una perdita, questa non verrà attribuita al quadro RR del socio (con segno negativo), figurerà “come uno zero”.
Discorso differente per le S.r.l. in trasparenza, per le quali, a prescindere dalla partecipazione lavorativa del socio, il socio stesso si vede attribuire la sua quota di reddito o di perdita (nel limite del patrimonio netto) attraverso il quadro RH che viene quindi a determinare un reddito derivante dalla sommatoria algebrica delle sue diverse partecipazioni in società trasparenti (per es. società di persone o S.r.l. in trasparenza).
La disciplina fiscale per i servizi di trasporto di persone presenta regole specifiche che limitano il diritto di detrazione anche se il costo è inerente.
La questione relativa alla detraibilità dell’Iva sui servizi di trasporto di persone rappresenta uno degli aspetti più dibattuti nella gestione fiscale delle imprese. Consideriamo il tipico caso di un dipendente che deve partire per una trasferta e l’azienda acquista il biglietto del treno intestandoselo. La fattura arriva regolarmente con l’Iva al 10% ben evidenziata. A questo punto sorge spontanea la domanda: quella imposta si può detrarre? La risposta è negativa nella grande maggioranza dei casi. Il quadro normativo di riferimento si articola principalmente attorno all’art. 19 del D.P.R. 633/1972, che stabilisce il principio generale del diritto alla detrazione, e all’art. 19-bis1 dello stesso decreto, che introduce specifiche limitazioni. Quest’ultima disposizione, alla lett. e) del c. 1, esclude espressamente la detrazione per “prestazioni di trasporto di persone”, salvo che tali servizi non costituiscano l’oggetto proprio dell’attività dell’impresa. L’indetraibilità oggettiva colpisce indistintamente tutti i mezzi di trasporto destinati al trasporto di persone.
Nella prassi operativa, questa limitazione si estende a ogni forma di trasporto passeggeri. I biglietti aerei per trasferte aziendali, pur essendo spese chiaramente inerenti, vedono l’Iva diventare parte integrante del costo. Analogamente, i servizi di trasporto marittimo e i collegamenti con traghetti subiscono la medesima sorte dal punto di vista fiscale. Il trasporto urbano tramite taxi presenta caratteristiche peculiari, considerato che spesso beneficia dell’esenzione Iva prevista dall’art. 10 D.P.R. 633/1972. I biglietti ferroviari, soggetti ad aliquota Iva del 10% secondo la Tabella A parte III n. 127-novies, non fanno eccezione a questa regola. Tuttavia, nei casi in cui l’imposta viene applicata, la limitazione alla detrazione trova comunque applicazione. I servizi di noleggio con conducente, sempre più diffusi nel contesto aziendale, rientrano pienamente nel perimetro dell’indetraibilità. È opportuno notare come la disciplina non faccia distinzioni basate sull’intestazione della fattura o sulla modalità di pagamento. Anche quando l’impresa riceve regolare documentazione fiscale con Iva esposta, il divieto di detrazione opera automaticamente. La natura del servizio acquistato prevale su ogni altra considerazione, inclusa l’indubbio carattere inerente della spesa. Alcuni mezzi di trasporto pubblico locale, come metropolitane e tram, spesso beneficiano di regimi di esenzione che rendono la questione della detrazione priva di rilevanza pratica. Tuttavia, quando l’Iva viene applicata, trovano applicazione le medesime limitazioni previste per gli altri servizi di trasporto di persone.
L’eccezione principale alla regola generale riguarda le imprese il cui oggetto sociale comprende il trasporto di persone. I vettori ferroviari, le compagnie aeree, le società di trasporto turistico e le agenzie di viaggio che rivendono questi servizi come attività principale mantengono il pieno diritto alla detrazione. Si tratta tuttavia di casistiche residuali rispetto alla massa delle imprese operanti in altri settori. Nella gestione contabile, l’Iva indetraibile confluisce nel costo della prestazione, aumentando l’onere economico complessivo. Dal punto di vista delle imposte dirette, l’intero importo fatturato, comprensivo dell’imposta, concorre alla determinazione del reddito come costo deducibile, purché la spesa mantenga i requisiti di inerenza e sia adeguatamente documentata.
La logica sottostante questa scelta normativa si radica nella volontà del legislatore di prevenire possibili abusi. La difficoltà oggettiva di distinguere l’utilizzo esclusivamente aziendale da quello promiscuo ha portato all’adozione di una presunzione assoluta. Il sistema fiscale ha privilegiato la certezza applicativa rispetto alla neutralità teorica dell’Iva, creando una zona di definitiva indetraibilità. La documentazione richiesta per sostenere validamente il costo rimane quella ordinaria: fattura intestata all’impresa con indicazione della natura del servizio e dell’aliquota applicata. L’impossibilità di detrarre l’imposta non influisce sui requisiti formali necessari per la deduzione del costo dalle imposte sui redditi.
--continue è opzionale se vuoi continuare da una sessione precedente. jq è anche opzionale, ma formatta l’output un po’.
Agisci come programmatore senior. agenti personalizzati ui-ux-designer → Analizza UX PRIMA del codice frontend-developer → Implementa secondo specifiche ui-visual-validator → Trova bug critici (ToastManager!) @agents/python-pro.md @agents/tdd-orchestrator.md @agents/architect-review.md
Devi correggere il bug nel file visualfat_main.py che impedisce il salvataggio dei file nella cartella giusta.
Analizza il codice esistente.
Identifica la causa del problema.
Modifica direttamente il codice nel punto corretto.
Fornisci il codice completo aggiornato, senza parti mancanti o TODO.
Non interromperti fino a quando la modifica non è completa e pronta all’uso.
Se la prima correzione non risolve, ripeti la proposta migliorandola.
Il risultato finale deve essere un unico blocco di codice sostitutivo, funzionante, che salvi i file nel percorso corretto e stampi il log in console.
Elabora una strategia completa per il lancio di questo nuovo prodotto sul mercato: una cover per cellulari che ti riscalda le mani in inverno. Inizia fornendo un checklist conciso (3-7 punti) dei passaggi concettuali necessari per formulare la strategia. Dopo procedi autonomamente nella redazione. Elabora una strategia completa per il lancio di questo nuovo prodotto sul mercato: una cover per
cellulari che ti riscalda le mani in inverno. Inizia fornendo un checklist conciso (3-7 punti) dei
passaggi concettuali necessari per formulare la strategia. Dopo aver presentato la strategia, valida
sinteticamente ciascuna fase, indicando se risponde agli obiettivi e suggerendo eventuali correzioni
se necessario. Dopo procedi autonomamente nella redazione. 3) Elabora una strategia completa per il lancio di questo nuovo prodotto sul mercato: una cover per cellulari che ti riscalda le mani in inverno. 1) Inizia fornendo un checklist conciso (3-7 punti) dei passaggi concettuali necessari per formulare la strategia. 2) Dopo aver presentato la strategia, valida sinteticamente ciascuna fase, indicando se risponde agli obiettivi e suggerendo eventuali correzioni se necessario. 3) Procedi autonomamente nella redazione, ma fermati e chiedi chiarimenti qualora ti manchino informazioni fondamentali per una proposta accurata. Elabora una strategia completa per il lancio di questo nuovo prodotto sul mercato: una cover per cellulari che ti riscalda le mani in inverno. Inizia fornendo un checklist conciso (3-7 punti) dei passaggi concettuali necessari per formulare la strategia. 4) Dopo aver presentato la strategia, valida sinteticamente ciascuna fase, indicando se risponde agli obiettivi e suggerendo eventuali correzioni se necessario. 5) Mantieni la profondità del ragionamento coerente con la complessità del compito (reasoning_effort=low). Procedi autonomamente nella redazione, ma fermati e chiedi chiarimenti qualora ti manchino informazioni fondamentali per una proposta accurata
Agisci come programmatore senior con 30 anni di esperienza. Devi correggere dei bugs nel file visualfat_main.py che impedisce che lo scaricamento puntuale delle fatture emesse e ricevute sia efficace ed efficente e funzionante, non devono essere riscaricate le fatture già presenti localmente ed annotate nel registro json nel corretto path, salvo apposito check abilitato. Gli aggiornamenti arrivano dagli elenchi json che si collegano con i registri solo per le fatture non presenti e per gli aggiornamenti La sistemazione dei salvataggio nella cartella corretta o path è essenziale e la annotazione nel registro json. Ti chiedo di elencare tutti i path per i dati di tutti i clienti e controllare la loro coerenza e correttezza e i toolstips. Fai una check listi precisa e corretta e dettagliata. Analizza tutto il codice in tutti i moduli, mi sono accorto che l’errore compromette l’uso della applicazione e quindi la mia felicità professionale. Devi utilizzare la massima potenza di analisi ed osservazione del codice. Valida ogni fase di analisi indicando se un errore distoglie dagli obiettivi di trasparenza ed analisi del dato e comunicazione al cliete. Cerca una spinta ottimizzazione dei registri json fatture emesse e l’altro fatture ricevute Procedi in autonomia ma fermati se trovi difficoltà poichè hai bisogno di informazioni. devi mantenere una coerenza tra il path di salvataggio è quanto conservato letto scritto od aggionrnato nel registo json delle fatture emesse e ricevute e anche dei corrispettivi telematici. Se ti mancano informazioni chiedi pure!. Valida tutti i dati e i path e suggerisci eventuali correzioni utili al successo della applicazione e del mio studio e della mia felicità professionale. Mantieni una profondità e tensione del ragionamento coerente con la complessità strategica del compito reasoning_effort=hight, Procedi autonomamente nella redazione, ma fermati e chiedi chiarimenti qualora ti manchino informazioni fondamentali per una proposta accurata e corretta rispetto al piano di sviluppo. dammi infine delle soluzioni ai problemi architetturali che riscontrerai. cerca di avere una applicazione stabile ed usabile
Prompt Base
Agisci come programmatore senior con 30 anni di esperienza. Devi correggere il bug che non permette di vedere i dati nel download puntuale & ‘c:\Users\Utente\Pictures\Screenshots\Screenshot 2025-09-29 222458.png’ . nel file visualfat_main.py che impedisce che lo scaricamento puntuale delle fatture emesse e ricevute sia efficace ed efficente e funzionante, non devono essere riscaricate le fatture già presenti localmente ed annotate nel registro json nel corretto path, salvo apposito check abilitato. Gli aggiornamenti arrivano dagli elenchi json che si collegano con i registri solo per le fatture non presenti e per gli aggiornamenti La sistemazione dei salvataggio nella cartella corretta o path è essenziale e la annotazione nel registro json. Ti chiedo di elencare tutti i path per i dati di tutti i clienti e controllare la loro coerenza e correttezza e i toolstips. Fai una check listi precisa e corretta e dettagliata. Analizza tutto il codice in tutti i moduli, mi sono accorto che l’errore compromette l’uso della applicazione e quindi la mia felicità professionale. Devi utilizzare la massima potenza di analisi ed osservazione del codice. Valida ogni fase di analisi indicando se un errore distoglie dagli obiettivi di trasparenza ed analisi del dato e comunicazione al cliete. Cerca una spinta ottimizzazione dei registri json fatture emesse e l’altro fatture ricevute Procedi in autonomia ma fermati se trovi difficoltà poichè hai bisogno di informazioni. devi mantenere una coerenza tra il path di salvataggio è quanto conservato letto scritto od aggionrnato nel registo json delle fatture emesse e ricevute e anche dei corrispettivi telematici. Se ti mancano informazioni chiedi pure!. Valida tutti i dati e i path e suggerisci eventuali correzioni utili al successo della applicazione e del mio studio e della mia felicità professionale. Mantieni una profondità e tensione del ragionamento coerente con la complessità strategica del compito reasoning_effort=hight, Procedi autonomamente nella redazione, ma fermati e chiedi chiarimenti qualora ti manchino informazioni fondamentali per una proposta accurata e corretta rispetto al piano di sviluppo. dammi infine delle soluzioni ai problemi architetturali che riscontrerai. cerca di avere una applicazione stabile ed usabile
PROMPT SECONDO
Agisci come programmatore senior con 30 anni di esperienza in collaborazione con altro esperto di interfacce UX UI stile apple. Devi correggere dei bugs nel file visualfat_main.py che impedisce l’invio del file xml richiesta e l’acquisizione del numero di protocollo al portale ade ivaeservizi e lo scaricamento del file zip e la richiesta xml del corrispettivi telematici già inviata in passato (le richieste possono essere inviate anche da altre applicazioni).
la gestione delle richieste deve avvenire per i clienti inseriti nel config json se abilitati ai corrispettivi e alle fatture elettroniche, pertanto con una interfaccia chiara e semplice permetti la selezione di un cliente op piu’, il servizio corrispettivi o fatture elettroniche (emesse o ricevute), il periodo (mese corrente (da primo del mese corrente sino al giorno corrente, mese precedente, ultimo trimestre, periodo da/a).
Gestisci l’invio per i clienti selezionati in maniera ciclica, procedento alla autenticazione e alla selezione del cliente e all’invio della richiesta xml. I file xml devono essere scritti prima e salvati nella cartella corrispettivi_invii dentro la cartella corrispettivi_telematici di ciascun cliente ed inviati in maniera dentro il profilo del cliente. Quandoo la richiesta è inviata sposti il file xml nella cartella corrispettivi inviati. La lettura del file xml della richiesta è importante al fine della analisi dei corrispettivi telematici. Coerentemente con la logica già sviluppata per ade_unified_system.py Studia questo codice e la logica per implementare e correggere il codice già scritto in visualfat nelle opportune viste. Studia anche i file xml che si trovano in @config.
L’interfaccia deve permettere oltre l’invio della richiesta e lo scaricamento del file zip e xml anche l’analisi dei file xml (che rappresentano i corrispettivi telematici. Sviluppa un progetto di implementazione evoluto e completamente automatizzato per la gestione dei corrispettivi telematici e delle fatture con richiesta xml massiva (attenzione non conforndere il codice con la richiesta puntuale sviluppalo per fasi dettagliate e proponimi un elenco che chiarisce le azioni da intraprendere.
Dopo
Analizza tutto il codice in tutti i moduli, mi sono accorto che l’errore compromette l’uso della applicazione e quindi la mia felicità professionale. Devi utilizzare la massima potenza di analisi ed osservazione del codice. Valida ogni fase di analisi indicando se un errore distoglie dagli obiettivi di trasparenza ed analisi del dato e comunicazione al cliente. Cerca una spinta ottimizzazione ed automazione
Procedi in autonomia ma fermati se trovi difficoltà poichè hai bisogno di informazioni. devi mantenere una coerenza tra il path di salvataggio. Se ti mancano informazioni chiedi pure! Valida tutti i dati e i path e suggerisci eventuali correzioni utili al successo della applicazione e del mio studio e della mia felicità professionale. Mantieni una profondità e tensione del ragionamento coerente con la complessità strategica del compito reasoning_effort=hight, Procedi autonomamente nella redazione, ma fermati e chiedi chiarimenti qualora ti manchino informazioni fondamentali per una proposta accurata e corretta rispetto al piano di sviluppo. dammi infine delle soluzioni ai problemi architetturali che riscontrerai. cerca di avere una applicazione stabile ed usabile ef efficace ed efficente che evita l’invio o la ricevizone delle richiesta xml in profili clienti non compatibili.
Developer message
Ruolo e Obiettivo
Agisci come un programmatore senior con 30 anni di esperienza, collaborando con un esperto di interfacce UX/UI in stile Apple. Il tuo compito è correggere bug nel file visualfat_main.py che attualmente impediscono:
l’invio del file XML richiesta;
l’acquisizione del numero di protocollo dal portale ADE IVAESERVIZI;
il download del file ZIP e della richiesta XML relativa ai corrispettivi telematici già trasmessi (le richieste possono essere state inviate anche da altre applicazioni).
Istruzioni Chiave
Gestisci le richieste per i clienti elencati nel config JSON, solo se abilitati ai corrispettivi e/o alle fatture elettroniche.
L’interfaccia deve essere semplice e trasparente e permettere:
Selezione di uno o più clienti.
Selezione del servizio: corrispettivi o fatture elettroniche (emesse o ricevute).
Selezione del periodo: mese corrente (dal primo giorno del mese ad oggi), mese precedente, ultimo trimestre oppure periodo personalizzato (da/a).
Procedi in modo ciclico sui clienti selezionati: autenticazione, selezione cliente, invio della richiesta XML.
I file XML devono essere generati e salvati nella cartella corrispettivi_invii all’interno della directory corrispettivi_telematici specifica del cliente.
All’invio, il file XML va spostato nella cartella corrispettivi_inviati.
L’analisi e la lettura dei file XML sono fondamentali per la gestione dei corrispettivi telematici.
Studia la logica esistente in ade_unified_system.py e i file XML presenti in @config, per applicarla nelle viste di visualfat.
L’interfaccia deve coprire invio, download e analisi dei file XML dei corrispettivi telematici.
Piano, Checklist e Analisi
Begin with a concise checklist (3-7 bullets) describing the conceptual macro-steps for correction and enhancement before starting the implementation.
Sviluppa un piano di implementazione avanzato e completamente automatizzato per la gestione massiva dei corrispettivi telematici e delle fatture (invio di richieste XML massive).
Presenta le fasi in modo dettagliato come elenco di azioni necessarie.
Analizza tutti i moduli del codice: ogni errore impatta sull’usabilità e sulla soddisfazione utente. Usa la massima accuratezza nell’esame del codice e nella validazione di dati, file e path.
Dopo ogni operazione significativa (invio file, download, processi sui clienti), valida il risultato in 1-2 frasi: conferma l’esito e decidi il prossimo passo, o correggi se la validazione fallisce.
Suggerisci eventuali ottimizzazioni e automazioni.
Mantieni coerenza nei percorsi di salvataggio dei file.
Valida tutti i dati e fornisci raccomandazioni per il successo dell’applicazione.
Proponi soluzioni a problemi architetturali. Assicurati che l’applicazione sia stabile, usabile, efficace ed efficiente, evitando la gestione dei clienti non abilitati.
Output Format
Tutte le risposte DEVONO rispettare gli schemi seguenti:
Selezione
Elenco clienti disponibili: array di oggetti con id, nome, abilitato_corrispetivi, abilitato_fatture.
Elenco servizi selezionabili: enum di corrispetivi, fatture_emesse, fatture_ricevute.
Periodi disponibili: oggetto { tipo_periodo: ["mese_corrente", "mese_precedente", "ultimo_trimestre", "da_a"], se tipo_periodo è "da_a", richiedi date }.
Se esistono incoerenze tra moduli, fornisci schema dettagliato dell’eccezione.
La fine del mese di luglio rappresenta un periodo cruciale per effettuare i versamenti a titolo di saldo 2024 e di primo acconto 2025, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, in quanto: – mercoledì 30 luglio scade il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, in relazione ai soggetti che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025; – il successivo giovedì 31 luglio scade invece il termine di versamento, senza la suddetta maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti IRES che possono beneficiare del termine “lungo”, in quanto hanno approvato il bilancio 2024 dopo il 31 maggio 2025.
Con il citato art. 13 del DL 84/2025 sono stati infatti prorogati al 21 luglio senza alcuna maggiorazione, oppure al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%, i termini per effettuare i versamenti: – risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA; – che scadono il 30 giugno 2025; – in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
L’art. 13 comma 2 del DL 84/2025 stabilisce che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che: – applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014; – applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”); – presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.); – partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, la scadenza del 30 luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,4% riguarda, ad esempio: – le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo neanche tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”; – i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA; – i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro; – i soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari exartt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 330/2019).
In relazione ai soggetti IRES non in possesso dei requisiti per beneficiare della proroga, il termine del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% deve essere rispettato dai soggetti “solari” che hanno approvato o avrebbero dovuto approvare il bilancio o il rendiconto 2024 entro il 31 maggio 2025 e dai soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. Per i soggetti IRES “solari” che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto 2024 a giugno 2025, in base a disposizioni di legge (ad esempio avvalendosi dell’art. 2364 comma 2 c.c.), i termini ordinari di versamento si allungano. Per tali soggetti, infatti, ai sensi dell’art. 17 del DPR 435/2001, i versamenti derivanti dai modelli REDDITI e IRAP devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o di scadenza del termine di approvazione, quindi entro il 31 luglio 2025, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; pertanto, in quest’ultimo caso il termine scadrebbe il 30 agosto 2025, che però essendo un sabato comporta l’automatico differimento a lunedì 1° settembre.
Si ricorda che i termini previsti per i versamenti IRPEF e IRES, con o senza la maggiorazione dello 0,4%, anche per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, si applicano altresì al versamento del: – saldo 2024 e primo acconto 2025 dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti; – diritto annuale alle Camere di Commercio.
In relazione al versamento del saldo IVA 2024, qualora non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025 (in quanto il 16 marzo era domenica), in base a quanto stabilito dagli artt. 6 e 7 del DPR 542/99 e dall’art. 13 del DL 84/2025, è possibile versarlo entro il prossimo 30 luglio, o 20 agosto per chi beneficia della proroga: – con applicazione di una prima maggiorazione di interessi dell’1,6% (0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo e fino al 30 giugno 2025); – con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente, per il differimento di 30 giorni dal 30 giugno o dal 21 luglio. Al versamento del saldo IVA non sono invece applicabili i termini “lunghi” del 31 luglio o del 1° settembre 2025 per i soggetti IRES che hanno approvato (o dovevano approvare) il bilancio 2024 a giugno 2025 (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 73/2017).
PARERE PROFESSIONALE SULLA DEDUCIBILITÀ DELL’IMU AI FINI IRES PER IMMOBILE COMMERCIALE LOCATO DA SOCIETÀ DI GESTIONE
Premessa Con riferimento al quesito concernente la deducibilità dell’Imposta Municipale Propria (IMU) versata da una società di capitali che svolge attività di gestione e locazione di immobili propri, relativamente a un immobile accatastato in categoria C/1 e concesso in locazione a terzi, si fornisce il seguente parere motivato, in linea con la normativa vigente e l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale più recente.
1. Inquadramento normativo
A norma dell’art. 14, comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come successivamente modificato dall’art. 1, comma 772, L. 30 dicembre 2021, n. 234:
«L’IMU è integralmente deducibile ai fini delle imposte sui redditi dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.»
Pertanto, a decorrere dal 2022, l’IMU versata per immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini IRES.
Il concetto di strumentalità è definito dall’art. 43, comma 2 del TUIR, secondo cui un immobile si considera:
strumentale per natura, se appartiene a una categoria catastale che non consente un utilizzo diverso senza radicali trasformazioni;
strumentale per destinazione, se utilizzato esclusivamente per l’attività d’impresa da parte del possessore;
ovvero “pro tempore”, se concesso in uso ai dipendenti.
Il secondo periodo del medesimo comma prevede che:
«La strumentalità per natura deve essere riconosciuta anche per gli immobili non utilizzati o concessi in locazione o comodato.»
2. Applicazione al caso concreto
L’immobile oggetto del quesito è:
accatastato in categoria C/1 (negozi e botteghe);
concesso in locazione a terzi nell’ambito dell’attività d’impresa tipica della società.
Tale fattispecie integra la definizione di immobile strumentale per natura, in quanto:
la categoria catastale C/1 rientra tra quelle indicate come oggettivamente strumentali dall’Amministrazione finanziaria (R.M. n. 56/E del 9 aprile 2004);
la strumentalità non è inficiata dalla circostanza che l’immobile sia locato, posto che la norma riconosce la strumentalità anche in assenza di uso diretto (art. 43, co. 2, secondo periodo, TUIR);
la destinazione alla locazione, nel caso di società di gestione immobiliare, costituisce manifestazione tipica dell’attività d’impresa, con conseguente inerenza strutturale del bene al reddito d’impresa.
3. Giurisprudenza di riferimento e precisazioni interpretative
Sebbene parte della giurisprudenza della Cassazione (Cass. nn. 19219/2017, 13384/2020) abbia affermato che la strumentalità deve essere accertata anche sul piano soggettivo, il principio si riferisce principalmente a fattispecie eccezionali (es. immobili in leasing o utilizzati personalmente dall’amministratore). La stessa giurisprudenza (Cass. n. 3858/2009) riconosce che:
«La strumentalità può ritenersi sussistente quando la locazione immobiliare rappresenta l’attività caratteristica dell’impresa.»
Nel caso di specie, la locazione dell’immobile è parte integrante dell’attività tipica della società, che ha ad oggetto la gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, sicché sussiste pienamente quel nesso di inerenza richiesto dalla giurisprudenza.
Peraltro, si osserva che l’indirizzo della Corte di Cassazione in tema di immobili abitativi (C.M. 112/E/1999) non risulta estensibile agli immobili commerciali (come nel caso di specie), i quali restano soggetti alla disciplina della strumentalità oggettiva.
4. Conclusione
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l’IMU versata dalla società:
in relazione a un immobile commerciale (C/1);
locato a terzi nell’ambito dell’attività di gestione immobiliare;
sia da considerarsi deducibile integralmente dal reddito d’impresa ai fini IRES:
nella misura del 50% per gli anni fino al 2021;
nella misura del 100% a partire dal 2022, in virtù della modifica introdotta dalla L. 234/2021.
In via prudenziale, si suggerisce di documentare nella nota integrativa e nella dichiarazione dei redditi la qualificazione dell’immobile come strumentale per natura, nonché l’inerenza all’attività tipica d’impresa.
5. Clausola di responsabilità
Il presente parere è reso sulla base delle informazioni fornite e della normativa vigente alla data odierna. Eventuali modifiche legislative o nuovi orientamenti giurisprudenziali o interpretativi dell’Amministrazione finanziaria potranno comportare la necessità di un aggiornamento del parere.
Redatto da: Salvatore Crapanzano Dottore Commercialista – Revisore Legale
Il presente documento analizza, sotto il profilo civilistico e fiscale, il corretto trattamento dei lavori in corso su ordinazione contabilizzati con il metodo della percentuale di completamento, in particolare in caso di fatturazione anticipata. Il riferimento normativo principale è rappresentato dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, integrati dai principi contabili nazionali (OIC 23 – “Lavori in corso su ordinazione”). L’analisi è declinata secondo le tre forme di bilancio previste per le società di capitali:
Bilancio in forma ordinaria
Bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.)
Bilancio per micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)
2. CASO DI STUDIO: DATI
Società: S.r.l. edile
Contratto: lavori su ordinazione per € 10.000
Fatturazione e incasso: 27/12/2024 (interamente anticipata)
Stato di avanzamento al 31/12/2024: 10%
Costi sostenuti nel 2024: € 8.000 (materie prime € 5.000, stipendi € 3.000)
Costo complessivo stimato: € 8.500
Metodo applicato: percentuale di completamento (SAL soggettivo)
3. TRATTAMENTO CONTABILE
3.1 Scritture contabili in partita doppia (esercizio 2024)
Data
Conto
Natura
SP/CE
Dare (€)
Avere (€)
27/12/2024
Cliente c/acconti
Credito
SP
12.200
Anticipi da clienti
Passività
SP
10.000
Erario c/IVA a debito
Passività fiscale
SP
2.200
27/12/2024
Banca c/c
Attività
SP
12.200
Cliente c/acconti
Credito
SP
12.200
31/12/2024
Lavori in corso su ordinazione
Rimanenza attiva
SP
1.000
Variazione lavori in corso
Ricavo d’esercizio
CE
1.000
31/12/2024
Acquisti materie prime
Costo d’esercizio
CE
5.000
Debiti verso fornitori
Passività
SP
5.000
31/12/2024
Salari e stipendi
Costo del personale
CE
3.000
Debiti per stipendi
Passività
SP
3.000
4. RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO
4.1 Stato Patrimoniale (esercizio 2024)
Voce
Micro
Abbreviato
Ordinario
Lavori in corso (C.II.1)
NO (*)
Sì
Sì
Anticipi da clienti (B.3)
NO (**)
No (aggregati)
Sì
Debiti v/fornitori e dipendenti
Sì
Sì
Sì
(*) Aggregati in “Rimanenze” o non esposti distintamente. (**) In micro e abbreviato sono inclusi nei “Debiti diversi” o “altri debiti”.
4.2 Conto Economico (esercizio 2024)
Voce CE
Importo
A.1 Ricavi (variazione lavori)
€ 1.000
B.6 Acquisti di materie prime
€ 5.000
B.9 Costo del personale
€ 3.000
Risultato economico d’esercizio
– € 7.000
5. NOTA INTEGRATIVA E ADEMPIMENTI CIVILISTICI
Aspetto
Micro
Abbreviato
Ordinario
Obbligo nota integrativa
NO
Sì (semplificata)
Sì (completa)
Indicazione metodo OIC 23
Non previsto
Consigliato
Obbligatorio
Rilevazione SAL in nota integrativa
No
Facoltativa
Obbligatoria
Indicazione anticipi da clienti
No (solo in SP)
No (solo in SP)
Sì (con dettaglio)
Esempio testuale (bilancio ordinario):
I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati secondo il criterio della percentuale di completamento, in conformità con l’OIC 23. Alla data del 31 dicembre 2024 risultano maturati ricavi per € 1.000 e rilevati anticipi da clienti per € 10.000. I costi sostenuti relativi alla commessa sono pari a € 8.000, con un avanzamento complessivo del 10%.
6. PROFILI FISCALI
L’IVA è dovuta al momento della fatturazione, anche se la prestazione non è ancora stata eseguita (art. 6, DPR 633/1972).
Ai fini reddituali, si applica il principio di competenza: i ricavi si tassano in base all’avanzamento lavori, non alla fatturazione.
I costi sono deducibili secondo competenza, ma normalmente coincidono con il principio di cassa in assenza di rimanenze materiali.
7. CONCLUSIONI
La corretta contabilizzazione richiede l’applicazione dell’OIC 23 anche per micro-imprese, sebbene in forma semplificata.
La fatturazione anticipata non legittima la rilevazione del ricavo per intero se i lavori sono ancora in corso.
Il trattamento civilistico e fiscale impone scritture distinte per i lavori in corso e gli anticipi.
Per i bilanci abbreviati e ordinari, è essenziale commentare in nota integrativa i metodi adottati e le valutazioni effettuate.
Documento redatto ai sensi della normativa vigente alla data del 10 luglio 2025.
La compilazione del Modello Redditi PF per l’impresa familiare nei suoi quadri peculiari: quadro RR – titolare e RR – collaboratore, quadro RS – righi RS6 e RS7 e quadro RF o RG – righi RF98 o RG33. L’impresa familiare che si appresti a redigere la dichiarazione utilizzando il Modello Redditi PF 2025 sul periodo d’imposta 2024 si troverà come di consueto a compilare, quali quadri specifici dell’impresa familiare:
quadri RR: uno per il titolare e l’altro per il collaboratore;
quadri RF o RG: rigo RF98 o RG33 la quota di reddito imputata al collaboratore (nella misura massima del 49%);
quadro RS: righi RS6 e RS7 – prospetto dell’imputazione del reddito dell’impresa familiare.
Si ricorda che l’impresa familiare ha natura individuale e non collettiva: infatti, il titolare dell’impresa è l’imprenditore, la quota di reddito imputabile al collaboratore può essere al massimo del 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore (quadro RS) e in proporzione alla qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente, indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito.
Il reddito dell’imprenditore si qualifica come reddito d’impresa e nel quadro RP il titolare si porta in deduzione i contributi versati da quadro RR – titolare; invece, la quota di reddito in capo al collaboratore, sempre che il medesimo sia stato inserito nell’impresa familiare mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro lo scorso 31.12.2023, assume la natura di reddito da partecipazione (quadro RH del Modello Redditi del collaboratore). La quota imputabile può variare di anno in anno e va indicata in sede di dichiarazione dei redditi e da apposita dichiarazione. Al collaboratore possono essere attribuite solo quote di utile, le eventuali perdite sono di esclusiva pertinenza del titolare, utilizzabili secondo le ordinarie regole previste dal Tuir in materia di perdite fiscali.
Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale del collaboratore, la prestazione che svolge deve essere continuativa e prevalente e, in tal caso, deve essere obbligatoriamente iscritto alla Gestione artigiani e commercianti. L’imprenditore, quindi, versa i contributi propri e quelli del collaboratore e se si esercita la rivalsa, ossia il titolare chiede al collaboratore l’importo dei contributi versati, in tal caso il collaboratore stesso, pagandoli al titolare, potrà dedursi i suoi personali contributi.