Barriere Architettoniche 75%

Per il bonus eliminazione barriere architettoniche al 75% ex art. 119-ter del DL 34/2020, il blocco degli sconti e delle cessioni disposto dall’art. 1 comma 4 del DL 39/2024 segue a distanza di pochi mesi quello che era stato previsto dall’art. 3 comma 2 del DL 212/2023.

Questo bonus era stato invece integralmente “graziato” dal blocco che era stato disposto dal comma 1 dell’art. 2 del DL 11/2023, in forza della deroga prevista dal comma 1-bis del medesimo art. 2. Tenendo conto che, tanto per il “primo” blocco ex DL 212/2023, quanto per il “secondo” blocco ex DL 39/2024, vengono previste norme di salvaguardia per le spese che derivano da situazioni già in essere alla data dei rispettivi blocchi, il quadro applicativo che viene a delinearsi risulta alquanto articolato, fermo restando che è possibile distinguere principalmente tre ambiti temporali:
– quello dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;
– quello dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024;
– quello a decorrere dal 31 marzo 2024.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 l’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è sempre possibile.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024, l’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è possibile in due casi.
Per quanto riguarda il primo, le spese devono riguardare interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici ed essere sostenute da:
– condomini a prevalente destinazione abitativa, in relazione alle parti comuni dell’edificio;
– persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020 (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92).

Nel secondo caso, l’esercizio delle opzioni è possibile, se sono spese che si riferiscono a interventi diversi dai precedenti (in quanto aventi per oggetto, ad esempio, infissi o servizi, oppure in quanto sostenute da soggetti diversi da condomini a prevalente destinazione abitativa o persone fisiche), solo a condizione che dette spese derivino da:
– interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo ante 30 dicembre 2023;
– interventi in regime di “edilizia libera” che, ante 30 dicembre 2023, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Per le spese sostenute a decorrere dal 31 marzo 2024 l’esercizio delle opzioni è possibile in due casi.
Nel primo, se sono spese per interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici e sono sostenute da condomini a prevalenza residenziale, in relazione alle parti comuni dell’edificio, oppure da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020 (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ex art. 3 della L. 104/92), l’esercizio delle opzioni è possibile a condizione che dette spese derivino da interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo entro il 29 marzo 2024, oppure, nel caso di interventi in “edilizia libera”, derivino da interventi che, alla medesima data, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Nel secondo caso, se sono spese per interventi diversi dai precedenti (ad esempio, con oggetti diversi come infissi o servizi, oppure in quanto sostenute da soggetti diversi da condomini a prevalente destinazione abitativa o persone fisiche), l’esercizio delle opzioni è possibile solo a condizione che dette spese derivino da:
– interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo in data antecedente al 30 dicembre 2023;
– interventi in regime di “edilizia libera” che, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

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