Comunicazione periodica, il caso dell’errore “a catena”

Comunicazione periodica, il caso dell’errore “a catena”.

Autore: SANDRA PENNACINII – da Fiscal Focus

Quesito – In sede di compilazione della prima Comunicazione periodica delle Liquidazioni IVA dell’anno, per errore è stato riportato un credito IVA dell’anno precedente superiore a quello effettivo. Ricalcolando le liquidazioni, considerando il credito corretto, risulta che il contribuente resta comunque sempre a credito, ma ovviamente il credito è inferiore a quello inizialmente comunicato in sede di LI.PE.

E’ possibile sanare tale situazione con la compilazione del quadro VH? Ed in tal caso, questo comportamento è comunque soggetto a sanzione?

Risposta – La risposta al quesito posto è da ricercarsi innanzi tutto nella Risoluzione 104/E del 28 luglio 2017, avente ad oggetto “Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A. – Applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alle sanzioni di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 – Articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997”.

Il D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, in Legge 225 del 1 dicembre 2016, ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’obbligo di comunicazione dei “dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA” (articoli 21 e 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).

Soffermiamoci su tale primo assunto: la comunicazione obbligatoria riguarda i dati di sintesi delle liquidazioni, dei quali fanno anche parte il credito a riporto “IVA su IVA” derivante dall’anno precedente in sede di prima comunicazione e poi, a cascata, il riporto del credito eventualmente risultante dalla liquidazione precedente nella liquidazione successiva.

Quindi, ciò che rileva è l’interezza dei dati, e non la circostanza che ad essere esposto sia un credito piuttosto che un debito.

Chiaro è che se l’errore compiuto avesse anche determinato la circostanza che ad un certo punto il contribuente avesse chiuso la liquidazione a debito, invece che a credito, ciò avrebbe determinato anche un omesso versamento di imposta, ma tale omissione costituirebbe un ulteriore problema da trattarsi separatamente. Il punto, nella situazione descritta nel quesito, è che i dati esposti nelle LI.PE. non sono corretti, a partire dalla prima e poi, a cascata, in tutte quelle successive.

Con il D.L. n. 193 del 2016 sono stati anche determinati gli aspetti sanzionatori. E’ stato stabilito che in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è dovuta la sanzione amministrativa nella misura minima di 500 euro, e sino ad un massimo di 2.000 euro, sanzione che poi viene ridotta alla metà se la trasmissione dei dati corretta viene effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza (ma non è questo il nostro caso).

Per quanto riguarda la correlazione con la Dichiarazione Modello VH, le istruzioni al modello ben precisano la funzione assegnata al quadro a partire dai dati relativi al 2017: il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

Viene inoltre precisato che nei righi da VH1 a VH16 devono essere indicati i dati (IVA a credito ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. Quindi, anche in questo caso troviamo conferma che (purtroppo) non è rilevante se il saldo della liquidazione sia un credito o un debito. Ciò che rileva è la circostanza che il saldo della LI.PE. presentata è diverso dall’effettivo saldo della liquidazione periodica. In questo caso ci troviamo di fronte ad una LI.PE. errata o, volendo ricalcare la terminologia della norma, infedele.

Nel caso prospettato, pertanto, ogni qualvolta la LI.PE. sia stata presentata con esposizione di un credito superiore a quello effettivamente spettante, seppure a seguito di un unico errore “originale” di riporto di credito di anno precedente, sarà ciascuna LI.PE. ad essere stata presentata con dati infedeli, e conseguentemente sanzionabile.

Occorre quindi rettificare la situazione, andando innanzi tutto ad indicare nel quadro VH i dati corretti.

Attenzione, tuttavia, a tenere in debita considerazione il fatto che la compilazione del quadro VH è un atto propedeutico a potersi avvalere della riduzione delle sanzioni, in caso di ravvedimento – come meglio approfondiremo nel seguito. Le sanzioni, quindi, sono certamente dovute, ma compilando il quadro VH possono essere mitigate di molto.

Per poter ridurre l’impatto delle sanzioni è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, come precisato dalla Risoluzione 104/E/2017. Intanto occorre precisare che si applicano disposizioni diverse nel caso in cui i dati delle liquidazioni periodiche siano ripresentate. In tal caso occorre quindi inviare una nuova comunicazione, che riporta i dati corretti, e poi procedere al ravvedimento operoso della sanzione dovuta. Tale soluzione risulta particolarmente interessante laddove ci si accorga dell’errore nell’arco dei 15 giorni successivi alla data di scadenza dell’adempimento ma, come abbiamo detto, non è il nostro caso.

Ricorre invece il caso di regolarizzazione direttamente con la dichiarazione IVA annuale. In questo caso non è necessario inviare una nuova LI.PE. con i dati corretti, che saranno invece esposti nel quadro VH del Modello IVA 2018.

Precisa la Risoluzione: “In particolare, se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta”. Dove con la terminologia “è dovuta la sola sanzione” si intende che occorre solo versare la sanzione (per ciascuna LI.PE.) senza necessità di ripresentarla.

Riassumendo, per ciascuna LI.PE. che sia stata presentata con evidenza di un saldo a credito o a debito non corrispondente alla liquidazione effettiva, potenzialmente è dovuta la sanzione da 500 a 2000 euro.

Laddove i dati corretti, come nel caso prospettato, siano correttamente esposti in dichiarazione IVA, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Ai sensi dell’articolo 13 comma 1, lettera b, sarà quindi possibile ravvedere ciascuna LI.PE. errata versando la sanzione minima, ridotta ad un ottavo, quindi euro 500 x 1/8 = Euro 62,50. Il tutto entro il 30 aprile 2018, termine di presentazione della dichiarazione annuale di riferimento.

Per quanto riguarda il IV trimestre 2017 è ovviamente consigliabile presentare la LI.PE., in scadenza al 28 febbraio 2018, già con i dati corretti, in modo tale da evitare, almeno con riferimento a tale invio, l’infedele trasmissione delle risultanze delle liquidazioni. Laddove si fosse già provveduto all’invio dei dati, entro la scadenza è possibile inviare una nuova comunicazione contenente i dati corretti. In questo caso la successiva comunicazione andrà a sostituire la precedente, automaticamente, e trattandosi di invio effettuato comunque nei termini, non sono dovute sanzioni.

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