Termini di accertamento e sanzioni ridotti con i pagamenti elettronici

L’impiego di strumenti elettronici, per gestire incassi e pagamenti, è incentivato dal legislatore tributario, principalmente nell’ottica di contrastare l’evasione dell’IVA.

Una delle agevolazioni più rilevanti consiste nella riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA (nonché dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo) nel caso in cui sia garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro (art. 3 del DLgs. 127/2015), da parte di chi documenta le operazioni con fattura elettronica via SdI e/o con memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 331/2021).

L’agevolazione non riguarda, ad esempio, i soggetti in regime “di vantaggio” o forfetario, salvo che questi emettano fatture elettroniche su base volontaria. Attualmente, infatti, non è stato ancora previsto, a livello interno, l’obbligo di fatturazione elettronica per questi soggetti, nonostante sia stata concessa la relativa deroga a livello comunitario, come da decisione del Consiglio Ue n. 2251/2021 (si veda “Fattura elettronica ancora non obbligatoria per i forfetari” di oggi). Qualora tale obbligo venisse introdotto in corso d’anno, potrebbe comunque essere accordato il beneficio della riduzione dei termini di accertamento per i soggetti in regime di vantaggio e forfetario che abbiano emesso e-fatture volontariamente dall’inizio del periodo d’imposta.
La valutazione è da effettuarsi per singolo periodo d’imposta. Pertanto, con l’avvio dell’anno solare, i soggetti passivi possono adeguare i propri comportamenti, garantendo la tracciabilità di incassi e pagamenti ai fini dell’agevolazione descritta.

La tracciabilità è garantita da carte di credito o debito, ma anche da altri mezzi di pagamento individuati dall’art. 3 del DM 4 agosto 2016, quali bonifico bancario o postale, o assegno bancario, circolare o postale non trasferibili.

Un altro beneficio consiste nella possibilità di riduzione al 50% delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 15 e 6 del DLgs. 471/97, in favore degli imprenditori e degli esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività, utilizzino esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e indichino, nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA, i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito (art. 2 comma 36-vicies ter del DL 138/2011).

Ulteriori agevolazioni sono legate all’assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati ex art. 22 del DPR 633/72. Ad esempio, il credito d’imposta previsto dall’art. 22 del DL 124/2019, per le commissioni relative alle transazioni B2C effettuate mediante strumenti di pagamento elettronico tracciabili, risulta innalzato dal 30% al 100% delle commissioni se tali strumenti sono collegati ai registratori telematici o a strumenti di pagamento evoluto che consentono anche la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (art. 2 comma 5-bis del DLgs. 127/2015). Per altro verso, si segnala che la previsione di tale credito d’imposta si accompagna all’obbligo, per gli operatori finanziari, di inviare all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli strumenti di pagamento in parola, comunicazione che dovrebbe costituire un nuovo strumento per l’analisi del rischio di evasione.

L’art. 22-bis del DL 124/2019 prevede, poi, un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di detti strumenti di pagamento. 
Va però ricordato che, recentemente, l’art. 5 comma 12-bis del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021) ha rinviato dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022 la possibilità di adempiere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi mediante sistemi “evoluti” di incasso.Concluso il programma “cashback”

Nel quadro delle agevolazioni per l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico, si evidenzia, invece, la conclusione del c.d. “cashback”, vale a dire il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per gli acquisti effettuati mediante pagamenti elettronici (art. 1 commi 288-290 della L. 160/2019 e DM 24 dicembre 2020). Lo prevede l’art. 1 commi 637-644 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), dopo che il programma era già stato sospeso, per il secondo semestre 2021, ai sensi dell’art. 11-bis del DL 73/2021 (conv. L. 106/2021). 

Infatti, come evidenziato nella relazione ministeriale del 20 dicembre scorso (predisposta nell’ambito degli interventi previsti dal PNRR e diretta a orientare le azioni del Governo per ridurre l’evasione da omessa fatturazione), il programma “cashback”, pur avendo incentivato i pagamenti elettronici, non ha avuto effetti significativi sul recupero dell’evasione, soprattutto in rapporto ai costi sopportati, per cui una sua riproposizione non è stata considerata efficiente.

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