Stato emergenza e Cedolare secca e fondo perduto

Fondo perduto: spetta sempre il contributo minimo nelle zone colpite da calamità – cedolare secca al 10%.

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, il decreto Rilancio prevede all’art. 25, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA in possesso di specifici requisiti. Nello specifico, il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La deroga alla regola generale prevista per i comuni colpiti da eventi calamitosi – Ebbene, se di regola l’accesso al contributo a fondo perduto necessita la prova della sussistenza di una riduzione del fatturato del richiedente di circa un terzo tra aprile 2019 e lo stesso mese del 2020 la situazione per molti richiedenti potrebbe essere diversa.

Infatti, il comma 4 ultimo periodo del mentovato articolo 25 prevede delle deroghe alla regola generale illustrata in quanto così dispone: “Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma (ovvero anche in assenza del calo di fatturato testé indicato, ndr) ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19”.

In sostanza, attraverso la disposizione normativa testé richiamata, il legislatore riconosce la possibilità di godere dei fondi in parola, a prescindere dalla sussistenza del calo di fatturato richiesto quale regola generale per avanzare legittimamente l’istanza, a tutti quei contribuenti che abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi) i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 ovvero al 31 gennaio 2020.

Proprio con riferimento ai predetti comuni a pag. 7 delle istruzioni alla compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto è riportata “a titolo indicativo e non esaustivo” una breve lista di comuni i cui richiedenti, per effetto di quanto appena illustrato, potranno richiedere di godere dei fondi anche in assenza di una flessione del proprio fatturato.

L’elenco citato richiama, ad esempio, i comuni interessati dal terremoto del centro Italia del 2016 che ha colpito in particolare le regioni dell’Abbruzzo, Lazio, Marche e Umbria o le province etnee colpite dal sisma del 2018.

Come precisato l’elenco non ha carattere esaustivo, per cui al fine di definire quali comuni siano interessati dal citato beneficio è necessario individuare per ciascuna regione e per ciascun singolo comune se per quel territorio al 31 gennaio 2020 (quindi alla dichiarazione di emergenza da Covid-19) era in essere uno stato d’emergenza.

In sostanza, verificata la presenza del proprio comune fra quelli oggetto delle delibere emergenziali, i contribuenti potranno presentare istanza per l’erogazione dei contributi a fondo perduto:
nella misura minima per i contribuenti che non hanno registrato alcun calo del fatturato tra 2019 e 2020;
nelle percentuali all’uopo previste (che vanno dal 10 al 20%) in presenza del calo medesimo.

La dichiarazione dello stato di emergenza – Sull’argomento si precisa che la delibera con cui viene dichiarato lo stato di emergenza è di competenza del Consiglio dei Ministri, mentre spetta al Capo del Dipartimento per la protezione civile il potere di ordinanza il quale deve essere oggetto di intesa con le regioni territorialmente interessate.

Gli eventi metereologici di particolare intensità del 2018 – Ad esempio, tra gli eventi calamitosi più recenti vanno annoverati, senza dubbio, gli eventi metereologici di particolare intensità che a partire dal 2 ottobre 2018 hanno interessato molte delle regioni italiane.

Proprio in relazione ai medesimi, la delibera del consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018 al comma 1 prevedeva che fosse dichiarato per 12 mesi dalla data del citato provvedimento (quindi fino all’8 novembre 2019) lo stato di emergenza per i territori di alcune Regioni ovvero Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano.

Successivamente, con delibera del 21 novembre 2019, il consiglio dei ministri ha esteso di ulteriori 12mesi (quindi sino al 8 novembre 2020) lo stato di emergenza per le regioni interessate dai precedenti provvedimenti.

È chiaro dunque che in applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 25 per moltissimi comuni siti nelle regioni sopra elencate il contributo Covid a fondo perduto potrà essere chiesto, anche in mancanza del calo di fatturato, nella misura minima per effetto della vigenza dello stato d’emergenza al 31 gennaio 2020 nel comune in cui il richiedente ha il domicilio fiscale o la sede operativa.

Lo stato di emergenza in Sicilia – La regione Sicilia negli ultimi anni è stata interessata da diversi eventi naturali avversi.
Essa, infatti, è stata tra le Regioni interessate dagli intensi eventi metereologici di ottobre 2018, motivo per cui rientra tra i territori interessati dalla delibera dello stato di emergenza dell’8 novembre 2018, poi prorogato sino all’8 novembre 2020.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019, in considerazione degli ulteriori eventi metereologici eccezionali verificatisi nei giorni 8-11 novembre 2018, ha poi esteso gli effetti dello stato di emergenza dichiarato in data 8 novembre 2018 anche al territorio della provincia di Trapani.

Successivamente, nel settembre 2019 altri eventi calamitosi di natura climatica hanno interessato le province siciliane, motivo per cui un nuovo stato di emergenza della durata di 12 mesi è stato dichiarato con la delibera del consiglio dei ministri del 21 novembre 2019.

In considerazione di ciò molti comuni siciliani si trovano ancora ad oggi in stato di emergenza e tale condizione, come detto, assume particolare rilievo per i contribuenti interessati a richiedere l’erogazione del contributo a fondo perduto previsto dall’art.25 del DL Rilancio.

A tal fine, risulta indispensabile la puntuale individuazione dei Comuni effettivamente interessati dalle delibere emergenziali citate (sul punto cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 470/2019).

Per effettuare correttamente tale individuazione bisogna fare riferimento agli atti emessi dalla giunta regionale siciliana. Ebbene, per quanto concerne gli eventi calamitosi del 2018 il documento cui fare riferimento per l’esatta individuazione dei comuni interessati è la deliberazione della giunta n. 201 del 30 maggio 2019 (vedi allegato) mentre con riferimento agli eventi del 2019 l’atto di riferimento sarà la deliberazione n. 386 del 1° novembre 2019.

Pertanto, i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto, seppur nella misura minima, potranno vagliare la legittimità della richiesta ai sensi del comma 4 dell’art. 25 verificando se il comune, in cui hanno il domicilio fiscale o la sede operativa, era interessato da una dichiarazione dello stato di emergenza alla data 31 gennaio 2020.

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