L`INPS E L`INAIL PER I SOCI [FARMACISTI E NON FARMACISTI] DELLE SOCIETÀ TITOLARI DI FARMACIE

L’apertura ai non farmacisti della partecipazione a società (di persone o di capitali) titolari di farmacie amplia evidentemente anche il tema dell’inquadramento previdenziale/assistenziale dei soci, secondo che siano soci farmacisti o soci non farmacisti, che svolgano o non svolgano abitualmente e/o continuativamente attività (professionale o non professionale) nella o per la farmacia sociale, e così via.
Dapprima alcune note descrittive distinguendo tre aspetti diversi, per poi riportare in “calce” un quadro riassuntivo/riepilogativo.

  • Soci “lavoratori” e soci “capitalisti” [farmacisti e non farmacisti]

In linea generale si può affermare che i soci che prestino in via prevalente attività lavorativa nell’impresa sociale sono tenuti alla contribuzione INPS – Gestione IVS Commercianti qualora però, per la stessa attività, non siano soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
In concreto, quindi, i soci-lavoratori di una società titolare di farmacie:

  1. devono essere iscritti all’INPS (Gestione IVS-Commercianti) se non farmacisti iscritti all’albo professionale;
  2. non devono essere iscritti all’INPS (dato che per tale attività scontano la contribuzione all’ENPAF) se farmacisti iscritti all’albo.

Di contro, difettandone il presupposto, i soci che non prestano attività prevalente a favore della società (c.d. soci “capitalisti”) non sono soggetti all’obbligo di iscrizione INPS ma in tal caso – se si vuole evitare l’iscrizione “automatica” all’ente previdenziale per effetto della sola iscrizione della società nel Registro delle imprese presso la CCIAA – è necessario:

a) specificare in termini non equivoci, nell’atto costitutivo/statuto della società, che il tale o tal altro socio non svolgerà per o nella farmacia sociale prestazioni lavorative/professionali, nonché:

b) rendere noto – a cura del Notaio rogante – alla CCIAA, mediante la piattaforma COMUNICA – Sezione AC, i nominativi dei soci per i quali l’atto costitutivo/statuto esclude espressamente [come detto sub a)] prestazioni lavorative professionali a favore della società e indicare per la stessa via la ragione della loro non iscrivibilità all’Inps, ragione che in realtà sta nella partecipazione del socio/soci in questione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente mediante conferimento di capitale; tale adempimento, però, è necessario anche per i soci lavoratori quando siano farmacisti iscritti all’Albo [v. sopra sub 2] e in questo caso, come ragione della loro non iscrivibilità all’Inps, dovrà verosimilmente essere indicato proprio l’assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria (ENPAF).

  • I soci amministratori

I soci che siano amministratori della società – nel caso, e solo nel caso in cui una disposizione statutaria, ovvero convenuta successivamente alla costituzione della società, preveda espressamente un compenso specifico per l’attività di amministrazione – devono iscriversi alla Gestione separata dell’Inps e questo vale per tutti loro, farmacisti non farmacisti, dato che tale Gestione riguarda oggettivamente tutte le attività di collaborazione coordinata e continuativa [tra le quali rientra infatti anche l’incarico di amministratore].
Vanno quindi iscritti alla Gestione separata, sempre nel solo caso in cui sia previsto un compenso a loro favore, anche i soci-farmacisti che assumano la veste di amministratori [generalmente tutti i soci delle snc e i soci accomandatari nelle sas], perché secondo l’Inps – anche se questa posizione dell’Istituto è tutt’altro che convincente – l’incarico di amministratore di una società titolare di farmacie non rientrerebbe nell’attività professionale [di farmacista] svolta quale socio lavoratore e come tale “coperta” dalla contribuzione ENPAF.
Quindi, per costoro – sempre nella ridetta eventualità – l’iscrizione alla Gestione si aggiunge a quella obbligatoria all’ENPAF.
Allo stesso modo, il socio non farmacista che sia anche amministratore – ma ribadendo fino alla noia che deve trattarsi di un amministratore retribuito per tale incarico in virtù di una specifica previsione statutaria [e che pertanto in caso di mandato gratuito non è comunque dovuto alcun contributo] – verrà iscritto all’Inps sia alla Gestione separata e sia alla Gestione IVS Commercianti.
Un’ultima precisazione: l’obbligo scatta con riguardo all’anno di effettiva corresponsione [perciò, con il c.d. “criterio di cassa”] del compenso per l’incarico di amministratore.

  • E per l’INAIL?

Quanto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il pagamento del premio è dovuto per tutti i soci che prestino attività professionale/lavorativa per la società, sia iscritti all’Inps che ad altre forme di previdenza obbligatorie: quindi, attenzione, il contributo va versato anche per i soci farmacisti soggetti all’ENPAF, nonché per i soci-amministratori che non prestino altra attività professionale/lavorativa per la società e/o quando per il loro incarico non sia prevista alcuna retribuzione [si tenga conto, del resto, che anche in tali casi il rischio professionale che è insito nell’attività esiste, sia pur minimo, e deve allora trovare necessaria copertura assicurativa].
Da ultimo, per completezza di esposizione più che per attinenza al tema, ricordiamo che il titolare individuale di farmacia – che anche dopo la legge sulla concorrenza continua ad essere (ma per quanto tempo ancora?) un farmacista idoneo, dunque soggetto all’ENPAF per l’attività professionale svolta nella/per la propria farmacia – non deve essere iscritto all’INAIL.
Egli non è perciò obbligato ad assicurare il rischio professionale che corre nello svolgimento dell’attività quotidiana, niente e nessuno impedendogli però – evidentemente – di dotarsi di una copertura assicurativa volontaria.
Infine, come detto all’inizio, riportiamo qui di seguito un prospetto utile a riassumere gli obblighi INPS/INAIL secondo le diverse “posizioni” dei soci.

Tipologia socio/iscrizione INPS/INAILGestione IVS INPSGestione Separata INPSINAIL
Socio lavoratore non farmacista e non amministratoreSI NOSI
Socio lavoratore non farmacista e amministratore con incarico retribuitoSI SISI
Socio lavoratore non farmacista e amministratore con incarico gratuitoSINOSI
Socio non lavoratore non farmacista e non amministratoreNONONO
Socio non lavoratore non farmacista e amministratore con incarico retribuitoNOSISI
Socio non lavoratore non farmacista e amministratore con incarico gratuitoNONOSI
Socio lavoratore farmacista e non amministratoreNONOSI
Socio lavoratore farmacista e amministratore con incarico retribuitoNOSISI
Socio lavoratore farmacista amministratore con incarico gratuitoNONOSI
Socio non lavoratore farmacista e amministratore con incarico retribuitoNOSISI
Socio non lavoratore farmacista e amministratore con incarico gratuitoNONOSI
Socio non lavoratore farmacista e non amministratoreNONONO 

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