Si analizza l’imputazione temporale e agli aspetti fiscali (IRPEF, IRAP, IRES) delle retribuzioni corrisposte a dipendenti e dei compensi a terzi erogati nel mese di dicembre, con particolare attenzione alla distinzione tra professionisti e imprese, in regime di contabilità semplificata e ordinaria.
Normativa di riferimento:
- Art. 54 TUIR (reddito di lavoro autonomo)
- Art. 109 TUIR (reddito d’impresa)
- DPR 600/73, artt. 23, 25 e 64 (ritenute d’acconto e rivalsa)
- DLgs. 446/97 (IRAP)
- Circolare AE n. 54/2002
- Documenti OIC 12
1. Professionisti (Contabilità Semplificata)
Imputazione temporale
- IRPEF e IRAP:
- Principio di cassa (art. 54 TUIR): la spesa è deducibile nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.
- Per retribuzioni e compensi pagati entro il 31.12.2024, la deduzione è nell’anno 2024, anche se il versamento delle ritenute e dei contributi avviene a gennaio 2025.
- Compensi a terzi:
- Deducibili al lordo della ritenuta (rif. art. 64 DPR 600/73 e istruzioni quadro RE Modello Redditi).
- Contributi INPS a carico datore:
- Deducibili per cassa: se versati a gennaio 2025, deduzione nel 2025.
Sintesi:
- 2024: deduzione retribuzione lorda + contributi dipendente.
- 2025: deduzione contributi datore.
2. Professionisti (Contabilità Ordinaria)
Analogamente alla contabilità semplificata, in quanto il reddito professionale è comunque determinato per cassa.
- Le rilevazioni contabili sono più articolate ma il principio di deduzione rimane invariato.
3. Imprese (Contabilità Ordinaria)
Imputazione temporale
- IRES e IRAP:
- Principio di competenza economica (art. 109 TUIR).
- Retribuzioni e contributi:
- Deducibili nell’esercizio di competenza (2024), anche se il pagamento o il versamento avviene nel 2025.
- Compensi a terzi:
- Competenza economica rilevante.
- Contributi INPS a carico datore:
- Competenza 2024.
Sintesi:
- 2024: deduzione retribuzione lorda + contributi datore.
- 2025: nessun effetto salvo sanzioni per omesso/tardivo versamento.
4. Imprese (Contabilità Semplificata)
Imputazione temporale
- Principio di cassa/registrazione (art. 66 TUIR).
- Dal 2017: rileva l’incasso/pagamento ovvero la registrazione.
- Se le retribuzioni sono pagate entro il 31.12.2024, deducibili nel 2024.
- Stesso criterio per i compensi a terzi.
Sintesi:
- 2024: deduzione se pagato o registrato.
- 2025: deduzione dei contributi datore se pagati nel 2025.
Prospetto Contabile Schematico
Professionisti (semplificato e ordinario)
Erogazione retribuzione dicembre 2024:
- 30/12/2024:
- Dare: Spese per personale dipendente €1.000 (retribuzione lorda)
- Avere: Banca €650 (netto pagato)
- Avere: Debiti v/Erario €260 (ritenuta IRPEF)
- Avere: Debiti v/INPS €90 (contributi dipendente)
- 16/01/2025 (versamento F24):
- Dare: Debiti v/Erario €260
- Dare: Debiti v/INPS €90 (quote dipendente)
- Dare: Oneri sociali €290 (contributi datore)
- Avere: Banca €640
Imprese (ordinario)
Rilevazione dicembre 2024 (competenza):
- 31/12/2024:
- Dare: Salari e stipendi €1.000
- Dare: Oneri sociali a carico azienda €290
- Avere: Debiti v/Erario €260
- Avere: Debiti v/INPS €380 (90 dipendente + 290 azienda)
- Avere: Debiti v/dipendenti €650
Pagamento gennaio 2025:
- Dare: Debiti v/dipendenti €650
- Avere: Banca €650
- Dare: Debiti v/Erario + Debiti v/INPS €640
- Avere: Banca €640
Norme e prassi a supporto
- Art. 54, 66, 109 TUIR
- DPR 600/73 art. 23, 25, 64
- Circolare AE 54/2002
- Istruzioni Redditi PF Quadro RE
- OIC 12 Contabilità Salari e Oneri
Conclusioni
Categoria | Principio | Deduzione 2024 | Deduzione 2025 |
---|---|---|---|
Professionisti (semplificato/ordinario) | Cassa | Retribuzione lorda e contributi dipendente | Contributi datore |
Imprese (ordinario) | Competenza | Retribuzione lorda e contributi datore | Nessuna |
Imprese (semplificato) | Cassa/registrazione | Se pagato/registrato | Se pagato contributi datore |
Nota finale: la corretta imputazione temporale garantisce la piena deducibilità fiscale evitando rischi di riprese a tassazione in sede di accertamento.