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LA CORRETTA FATTURAZIONE DEL CENTRO MEDICO PRIVATO

da Sole 24 ore – risposta 2584

D – Un poliambulatorio medico privato acquista la prestazione di dottori specialisti, tutti lavoratori autonomi, i quali fatturano la prestazione al poliambulatorio a fine mese in esenzione (articolo 10, Dpr 633/72) con ritenuta d’acconto del 20%.
Il poliambulatorio trattiene le somme e le bonifica dietro presentazione della fattura dello specialista.
Al cliente finale viene rilasciata fattura dal poliambulatorio in esenzione per l’erogazione della visita effettuata dallo specialista.
Si chiede se è corretta l’impostazione data e se ci sono ulteriori adempimenti per la corretta gestione della struttura medica.

R – Si ricorda che dal 1° marzo 2007 è stato introdotto, per le strutture sanitarie, l’obbligo della riscossione accentrata dei corrispettivi spettanti ai medici e paramedici che operano, privatamente, presso le strutture sanitarie private (articolo 1, commi da 38 a 42, della legge 27 dicembre 2006, numero 296).
In particolare, la riscossione dei compensi dovuti al professionista per attività medica e paramedica resa nell’ambito di una struttura sanitaria privata deve essere effettuata in modo unitario dalle strutture sanitarie, che pertanto hanno l’obbligo, per ciascuna prestazione resa, di incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e riversano contestualmente al medesimo.
Sono interessate a tale sistema le cosiddette “strutture sanitarie private” che mettono a disposizione o concedono in affitto ai professionisti i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche, relativamente ai compensi correlati alle prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto “direttamente con il paziente” (risoluzioni del 13 luglio 2007, n. 17, del 15 marzo 2007, n. 13/E e del 21 luglio 2008, n.304).
Ne consegue che tale obbligo non sussiste nelle ipotesi in cui il professionista esegue la prestazione a favore del paziente, ma nell’ambito di un rapporto contrattuale intrattenuto con la struttura sanitaria.
Sulla base di quanto sopra, rispondendo al quesito posto dal lettore, nel caso in cui il professionista (medico) esegua le prestazioni di natura sanitaria in esecuzione di un rapporto intrattenuto “direttamente con il paziente” dovrà essere lo stesso ad emettere fattura nei confronti del paziente in esenzione da Iva ai sensi dell’articolo 10 del Dpr n. 633/1972 (la fattura potrà essere emessa anche dall’ambulatorio in nome e per conto del professionista).
In tale ipotesi, dovrà essere seguita la procedura delineata dalla circolare n. 13/E del 15 marzo 2007 (che ha commentato le modalità di applicazione del sistema di riscossione accentrata dei corrispettivi spettanti ai medici e paramedici).
Invece, se il professionista esegue la prestazione a favore del paziente nell’ambito di un rapporto contrattuale intrattenuto con la struttura sanitaria, è corretta la procedura delineata nel quesito; si tenga comunque presente che l’ambulatorio fatturerà con esenzione Iva purché la direzione tecnica dello stesso sia affidata ad un medico abilitato all’esercizio delle stesse (risoluzione 39/E del 16 marzo 2004 e sentenze della Corte di giustizia Ue del 6 novembre 2003, nella causa C-45/01, e del 10 settembre 2002 nella causa C-141/00).
In presenza di questa condizione, il regime di esenzione tornerà applicabile sia alle fatture emesse dalla struttura nei confronti del paziente che a quelle che il medico, a sua volta, emette alla struttura stessa.

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