Autovetture, professionisti ed imprese

Si chiede se un professionista/ditta individuale possa utilizzare il rimborso kilometrico della propria auto detenuta a titolo personale?

Risposta
Per gli esercenti attività professionale la disciplina sulla deducibilità dei costi relativi ai veicoli deriva dal combinato disposto dell’art. 54 e dell’art. 164 del TUIR.
Il presupposto per la deducibilità dei costi relativi ai veicoli risiede nella circostanza che il bene sia strumentale all’esercizio della professione. Al riguardo, si osserva che, a differenza di quanto previsto dall’art. 65 del TUIR per gli imprenditori individuali, nell’ambito della determinazione del reddito professionale non è prevista una disposizione in base alla quale si considerano beni relativi all’impresa (e non beni personali) quelli indicati nell’inventario (cfr. circ. CNDCEC 1/2008, § 2). Di conseguenza, ciò che conta è l’effettivo utilizzo come bene strumentale all’attività svolta.
Oltre a ciò, tuttavia, assume rilievo il rispetto degli obblighi di documentazione e registrazione delle spese; tali obblighi, ancorché non espressamente stabiliti dall’art. 54, si desumono dal principio dell’onere della prova e della relative limitazioni vigenti in ambito tributario (cfr. Cotto A., Odetto G., Valente G. “TUIR”, Guide e Soluzioni, IPSOA, Milano, 2012, p. 679 ss).
Con riferimento al requisito della documentazione dei componenti negativi del reddito professionale, ai sensi dell’art. 3 del DPR 696/96, ai fini della deducibilità delle spese sostenute è quindi necessaria la ricevuta o la fattura.
Per quanto sopra, nonostante l’autovettura sia stata acquistata a titolo personale, si ritiene che i relativi costi di funzionamento (quali, ad esempio, costi di carburante, manutenzione) siano deducibili ove correttamente documentati e registrati nella contabilità del professionista.
In merito all’imprenditore individuale si osserva, invece, che l’art. 65 del TUIR dispone che il passaggio dalla sfera personale a quella imprenditoriale dei beni avviene con l’iscrizione del bene nell’inventario tenuto a norma dell’art. 2217 c.c.
Pertanto l’imprenditore, ai fini della deducibilità dei costi relativi al veicolo, deve iscrivere il bene nell’inventario.

Calcolo Plusvalenza/Minusvalenza Foglio Excel da cessione bene strumentale

Nell’ipotesi di beni parzialmente deducibili (es. autovetture), le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato (circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2006 n. 28, § 38). Viene, in tal modo, estesa anche ai professionisti l’analoga modalità di calcolo prevista per le imprese, secondo il seguente rapporto:

Ammortamento fiscalmente dedotto/Ammortamento complessivo

Le plusvalenze sono fiscalmente rilevanti al momento della percezione del corrispettivo (circ. n. 28/E/2006, § 38). Infatti, l’art. 54 del TUIR sancisce l’applicazione del criterio di cassa come principio generalmente applicabile nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, che può esser derogato solo nei casi espressamente previsti dai successivi commi della medesima disposizione (ris. Agenzia delle Entrate 16.2.2006 n. 30).

L’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR prevede, limitatamente ai titolari di reddito di lavoro autonomo, un limite numerico alla rilevanza fiscale dei veicoli.

In base alla richiamata disposizione, nel caso di “esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo”. Inoltre, se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

In via generale, tale previsione normativa non deve essere interpretata come obbligo di dedurre i costi relativamente al medesimo veicolo; qualora il professionista decida, nel corso dell’anno, di sostituire l’autovettura, l’ammortamento è deducibile, nei limiti dell’art. 164 del TUIR, e per la quota parte riferibile al periodo che va dall’inizio del periodo d’imposta alla data di cessione (si ritiene applicabile quanto prospettato, in materia di reddito d’impresa, dalla ris. Agenzia delle Entrate 41/2002).
In altri termini, i costi relativi al nuovo veicolo sono deducibili, posto che la locuzione dell’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR “limitatamente ad un solo veicolo” deve intendersi diretta a vietare la deduzione dei costi di eventuali mezzi di trasporto aggiuntivi, mentre non ha alcun rilievo in caso di sostituzione dell’unico veicolo del professionista (si veda “Deducibile un solo veicolo per professionista” del 14 febbraio 2011).

Con riferimento all’ipotesi in cui un professionista utilizzi due autovetture per l’espletamento della propria attività, la Nota DRE Toscana 6 febbraio 2013 n. 911-4942 ha affermato che, per espressa disposizione normativa, il contribuente potrà portare in deduzione le spese relative all’utilizzo di un solo autoveicolo.

La scelta di quale dei due veicoli considerare fiscalmente rilevante sembra rimessa al contribuente, anche in considerazione del fatto che la norma introduce soglie alla deducibilità dei costi che impediscono eventuali arbitraggi.
In virtù di tale libertà di scelta, non sembrano sussistere impedimenti a che il titolare di reddito di lavoro autonomo proprietario di un’autovettura completamente ammortizzata ne acquisti una nuova senza cedere la prima e su questa seconda autovettura conteggi gli ammortamenti fiscalmente deducibili.

Più delicato è il caso in cui il professionista utilizzi in determinati periodi dell’anno un veicolo (ad esempio, lo scooter) e in altri periodi un altro (ad esempio, l’autovettura).
Premesso che, nella sostanza, gli effetti potrebbero essere non molto dissimili, una prima soluzione potrebbe essere quella di dedurre solo i costi dell’autovettura relativi all’intero periodo d’imposta, in accordo con la natura forfetaria dell’art. 164 del TUIR.
In linea teorica, si potrebbe anche voler optare per una ripartizione dei costi in funzione dell’effettivo utilizzo, ad esempio perché sono state stipulate assicurazioni temporanee su entrambi i veicoli.

In assenza di indicazioni ufficiali, si può ipotizzare il seguente ragionamento.
Come riportato, la norma vuole vietare che in capo al professionista vengano dedotti contemporaneamente i costi relativi a più veicoli. Ciò in quanto l’art 164 del TUIR forfettizza l’inerenza delle spese delle autovetture, sia con riferimento alla percentuale di deducibilità (attualmente il 20%), sia con riferimento al numero massimo di autovetture deducibili.

Tanto premesso, anche ripartendo i costi su base temporale, sembra che la ratio della norma non venga disattesa, posto che la deduzione spetterebbe pro quota, in relazione al periodo di effettivo utilizzo e ai costi relativi a ciascun veicolo utilizzato.

Per altro verso, si potrebbe sostenere che il requisito in parola debba essere verificato su base annua e che, quindi, i costi deducibili siano relativi solo ad un veicolo a periodo d’imposta.
Tale conclusione suscita alcune perplessità.
In primo luogo, la lettera della norma non contiene chiaramente una previsione di tale portata.
Secondariamente, si creerebbe una disparità di trattamento tra i veicoli in proprietà e quelli noleggiati, posto che nel caso in esame, fermi restando i limiti di cui all’art. 164 del TUIR, la successione del noleggio di due veicoli nell’arco dell’anno determinerebbe costi di noleggio deducibili.

Da segnalare che, in relazione ai profili IVA, l’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 prevede che “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio”.

Al riguardo, la citata Nota DRE Toscana 6 febbraio 2013 n. 911-4942 ha affermato che, seppur ai fini IVA l’art. 19-bis1 non disciplini espressamente, così come previsto dall’art. 164 del TUIR, alcun limite numerico, la detrazione nella misura del 40% deve essere, in ogni caso, strettamente connessa alla sussistenza del requisito dell’inerenza, vale a dire alla dimostrazione da parte del contribuente dell’effettivo impiego del bene nell’ambito dell’attività esercitata.
In presenza di veicoli che rispondano a diverse finalità di utilizzo, comunque inerenti l’attività esercitata, non si può escludere quindi la possibilità di detrarre l’IVA per entrambi i veicoli.

Quante Autovetture? Per il professionista UNA

L’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR prevede, limitatamente ai titolari di reddito di lavoro autonomo, un limite numerico alla rilevanza fiscale dei veicoli.

In base alla richiamata disposizione, nel caso di “esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo”. Inoltre, se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

In via generale, tale previsione normativa non deve essere interpretata come obbligo di dedurre i costi relativamente al medesimo veicolo; qualora il professionista decida, nel corso dell’anno, di sostituire l’autovettura, l’ammortamento è deducibile, nei limiti dell’art. 164 del TUIR, e per la quota parte riferibile al periodo che va dall’inizio del periodo d’imposta alla data di cessione (si ritiene applicabile quanto prospettato, in materia di reddito d’impresa, dalla ris. Agenzia delle Entrate 41/2002).
In altri termini, i costi relativi al nuovo veicolo sono deducibili, posto che la locuzione dell’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR “limitatamente ad un solo veicolo” deve intendersi diretta a vietare la deduzione dei costi di eventuali mezzi di trasporto aggiuntivi, mentre non ha alcun rilievo in caso di sostituzione dell’unico veicolo del professionista (si veda “Deducibile un solo veicolo per professionista” del 14 febbraio 2011).

Con riferimento all’ipotesi in cui un professionista utilizzi due autovetture per l’espletamento della propria attività, la Nota DRE Toscana 6 febbraio 2013 n. 911-4942 ha affermato che, per espressa disposizione normativa, il contribuente potrà portare in deduzione le spese relative all’utilizzo di un solo autoveicolo.

La scelta di quale dei due veicoli considerare fiscalmente rilevante sembra rimessa al contribuente, anche in considerazione del fatto che la norma introduce soglie alla deducibilità dei costi che impediscono eventuali arbitraggi.
In virtù di tale libertà di scelta, non sembrano sussistere impedimenti a che il titolare di reddito di lavoro autonomo proprietario di un’autovettura completamente ammortizzata ne acquisti una nuova senza cedere la prima e su questa seconda autovettura conteggi gli ammortamenti fiscalmente deducibili.

Più delicato è il caso in cui il professionista utilizzi in determinati periodi dell’anno un veicolo (ad esempio, lo scooter) e in altri periodi un altro (ad esempio, l’autovettura).
Premesso che, nella sostanza, gli effetti potrebbero essere non molto dissimili, una prima soluzione potrebbe essere quella di dedurre solo i costi dell’autovettura relativi all’intero periodo d’imposta, in accordo con la natura forfetaria dell’art. 164 del TUIR.
In linea teorica, si potrebbe anche voler optare per una ripartizione dei costi in funzione dell’effettivo utilizzo, ad esempio perché sono state stipulate assicurazioni temporanee su entrambi i veicoli.

In assenza di indicazioni ufficiali, si può ipotizzare il seguente ragionamento.
Come riportato, la norma vuole vietare che in capo al professionista vengano dedotti contemporaneamente i costi relativi a più veicoli. Ciò in quanto l’art 164 del TUIR forfettizza l’inerenza delle spese delle autovetture, sia con riferimento alla percentuale di deducibilità (attualmente il 20%), sia con riferimento al numero massimo di autovetture deducibili.

Tanto premesso, anche ripartendo i costi su base temporale, sembra che la ratio della norma non venga disattesa, posto che la deduzione spetterebbe pro quota, in relazione al periodo di effettivo utilizzo e ai costi relativi a ciascun veicolo utilizzato.

Per altro verso, si potrebbe sostenere che il requisito in parola debba essere verificato su base annua e che, quindi, i costi deducibili siano relativi solo ad un veicolo a periodo d’imposta.
Tale conclusione suscita alcune perplessità.
In primo luogo, la lettera della norma non contiene chiaramente una previsione di tale portata.
Secondariamente, si creerebbe una disparità di trattamento tra i veicoli in proprietà e quelli noleggiati, posto che nel caso in esame, fermi restando i limiti di cui all’art. 164 del TUIR, la successione del noleggio di due veicoli nell’arco dell’anno determinerebbe costi di noleggio deducibili.

Da segnalare che, in relazione ai profili IVA, l’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 prevede che “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio”.

Al riguardo, la citata Nota DRE Toscana 6 febbraio 2013 n. 911-4942 ha affermato che, seppur ai fini IVA l’art. 19-bis1 non disciplini espressamente, così come previsto dall’art. 164 del TUIR, alcun limite numerico, la detrazione nella misura del 40% deve essere, in ogni caso, strettamente connessa alla sussistenza del requisito dell’inerenza, vale a dire alla dimostrazione da parte del contribuente dell’effettivo impiego del bene nell’ambito dell’attività esercitata.
In presenza di veicoli che rispondano a diverse finalità di utilizzo, comunque inerenti l’attività esercitata, non si può escludere quindi la possibilità di detrarre l’IVA per entrambi i veicoli.

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