Architetti ed Ingegneri, niente CASSA solo se lavoratori dipendenti

L’INPS fornisce i criteri generali per la corretta individuazione dell’Ente competente in materia di previdenza per i liberi professionisti che svolgano attività professionale di ingegnere o architetto, alla luce del combinato disposto dell’art. 18 co. 11 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) con l’art. 7 dello Statuto di INARCASSA, in base al quale coloro che, pur essendo iscritti all’Albo e in possesso di partita IVA, esercitino la professione di cui si tratta in maniera abituale ma non esclusiva, affiancandola ad un’attività di lavoro dipendente o, comunque, ad un’attività soggetta ad altra forma di previdenza obbligatoria:
– sono esclusi dalla possibilità di iscriversi ad INARCASSA;
– devono iscriversi alla Gestione separata INPS e versare a quest’ultima, alla stregua dei professionisti “senza Cassa”, i contributi previdenziali obbligatori sui redditi di lavoro autonomo professionale percepiti.
In particolare, la circolare in commento richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui é possibile ricondurre al concetto di “esercizio della libera professione produttivo di redditi professionali”, oltre all’espletamento delle prestazioni “riservate” ai professionisti iscritti agli Albi, anche l’esercizio di attività che, pur non soggette a riserva, presentino un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, richiedendo il ricorso alle medesime cognizioni e competenze tecniche utilizzate nell’esercizio di quest’ultima.
In considerazione di ciò – fermo restando che quanto sopra vale per gli ingegneri e architetti che intrattengano anche un rapporto di lavoro subordinato – viene proposto, in forma tabellare, un elenco di attività di lavoro autonomo, distinguendo tra:
– attività che, se svolte in aggiunta all’attività professionale “tipica”, presentando una “connessione” con la stessa (nel senso sopra evidenziato), risultano “attratte” alla professione e produttive di redditi riconducibili ai redditi professionali costituenti la base imponibile per il pagamento dei contributi obbligatori ad INARCASSA (es. attività di consulente gestionale, amministratore di condominio, consulente e programmatore informatico, amministratore di società esercenti attività tecnica e/o tecnologica od operanti nel settore edile);
– attività che, se svolte in aggiunta all’attività professionale “tipica”, non presentando alcuna “connessione” con la stessa, né risultando subordinate all’iscrizione ad un Albo, sono soggette a contribuzione alla Gestione separata, precludendo l’iscrizione a INARCASSA e determinando l’assoggettamento di tutti i redditi percepiti al prelievo contributivo a favore della suddetta Gestione (es. procacciatore d’affari e consulente commerciale, consulente bancario e assicurativo).

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